Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19503 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. III, 18/09/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 18/09/2020), n.19503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27784-2019 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLINA, 48,

presso lo studio dell’avvocato ERMANNO PACANOWSKI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il signor A.L., cittadino nigeriano, impugnava la decisione di diniego della commissione Territoriale di riconoscimento della protezione internazionale sede di Milano, adottata con provvedimento del 19 gennaio 2018 che non aveva riconosciuto nessuna delle tre forme di protezione richieste per mancanza di credibilità delle vicende narrate.

Con Decreto di rigetto n. 3583/2019, del 18 aprile 2019, il Tribunale di Milano confermava la tesi della Commissione territoriale di Milano. Il giudice del merito ha ritenuto credibile il richiedente protezione internazionale rispetto al paese e alla zona di provenienza (Nigeria, zona Ika South, regione Edo State). Non lo ha ritenuto credibile rispetto alle motivazioni (omosessualità) che lo avrebbero costretto alla fuga dal suo paese. Ha ritenuto che la descrizione fatta dal L. dell’omosessualità come ricerca continua di rapporti è uno stereotipo lontano dal vero: ‘gli omosessuali, al pari degli etero, vivono la loro sessualità non necessariamente come delle messaline, più normalmente come rapporto affettivò. Quindi ha ritenuto non credibile A.L. quando ha affermato di “aver approcciato chiunque senza temere che avrebbe potuto essere denunciato posto che in Nigeria l’omosessualità è un reato”; di “non aver mai smesso di correre una volta scappato dalla finestra dell’officina fino ad arrivare in Italia”. Ha anche valutato non credibile l’affermazione secondo cui la sua malattia/omosessualità sarebbe svanita una volta giunto in Italia con delle preghiere. Manca poi qualsiasi dettaglio del racconto relativo al viaggio.

Sul presupposto della non credibilità delle circostanze narrate, la mancanza di fondati rischi di condanna a morte o trattamento degradante derivante da una violenza generalizzata e la condizione di vulnerabilità, il Tribunale di Milano respingeva oltre la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato anche le domande di protezione sussidiaria e umanitaria.

2. Ricorre avverso detta pronuncia il signor A.L. con 5 motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1. Con il primo motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla direttiva 2004/83 CE, recepita dal DLgs. n. 251 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente ed al mancato supporto probatorio.

“Il Tribunale nel rigettare il ricorso del ricorrente ha affermato che, in merito alla vicenda raccontata, non sia stato possibile ravvisare, nemmeno sotto forma di astratta allegazione, i motivi di persecuzione riconducibili all’art. 1 della convenzione di Ginevra”. Sul punto rileva il ricorrente che l’autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell’istruttoria della domanda, disaggregato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusione impedimenti processuali, oltrechè fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria.

3.2. Con il secondo motivo proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 il ricorrente si duole dell’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla commissione territoriale e delle allegazioni portato in giudizio per la valutazione delle condizioni del paese di origine del ricorrente.

Lamenta che la commissione territoriale ha respinto la domanda di riconoscimento della protezione internazionale non ritenendo plausibile la vicenda riferita dal richiedente. Più specificatamente, la Commissione prima, il Tribunale dopo, hanno ritenuto che le dichiarazioni rese dal signor A. non risultassero oggettivamente dimostrate e nemmeno allegate, sia in relazione ai principi previsti dalla convenzione di Ginevra, sia con riferimento a forme di persecuzioni provenienti dallo stato o dai partiti, da organizzazioni che lo controllano dovendosi invece ritenere che le motivazioni del ricorrente non fossero riconducibili a nessuno dei presupposti per la concessione di una qualsiasi forma di protezione. E sia la commissione sia il tribunale non hanno considerato che lo status di rifugiato può anche basarsi sul timore di essere perseguitati da agenti terzi, comunità o famiglia, quando i soggetti che offrono protezione non possono e non vogliono fornirla.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente ex art. 360, comma 1, n. 3 lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2006, art. 14.

Tribunale di Milano ha errato nel ritenere non sussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Risulta infatti, l’attuale presenza di una grave condizione di pericolo per la sicurezza individuale all’interno della regione di provenienza del ricorrente.

3.4. Con il quarto motivo il ricorrente, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Con motivazione del tutto erronea e contraddittoria rispetto, anche, alla produzione documentale fatta dal ricorrente e del tutto disancorata rispetto alla previsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 il giudice di prime cure ha ritenuto di non concedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari al ricorrente.

3.5. Con il quinto motivo il ricorrente, solleva eccezione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6 in relazione agli artt. 3,24,111 e 113 Cost..

Ritiene il ricorrente che la soppressione di un grado di giudizio in una materia di grande delicatezza come quella dei diritti fondamentali delle persone quale è il diritto alla protezione internazionale, appare ictu oculi, palesemente incostituzionale, poichè priva di un grado di giudizio il richiedente asilo il quale non potrà far valere eventuali vizi di merito presenti nel decreto emesso dal giudice di primo grado.

4. Occorre partire dall’esame dell’eccezione di costituzionalità sollevato dal ricorrente con il quinto motivo. Essa è infondata, la questione è già stata trattata da Cass. n. 28119/2018 e Cass. n. 17717/2018 cui integralmente si rinvia.

5. Per il resto i motivi congiuntamente esaminati sono inammissibili. Il Tribunale ha ritenuto il richiedente asilo inattendibile. La valutazione di (non) credibilità del ricorrente appare, difatti, rispettosa bui muri dei criteri di Cass. 8820/2020, essendo stata puntualmente condotta alla luce della necessaria disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo, che lo ha visto, secondo guanto da lui dettagliatamente esposto, contraddire ripetutamente e irrimediabilmente se stesso, a far data dalle dichiarazioni rese in sede di audizione. Infatti il giudice del merito ha ritenuto che il ricorrente non sia stato in grado di indicare fondate e documentate ragioni che gli impedirebbero di fare rientro nel suo paese (cfr. decreto impugnato pag. 5, 6 e 7).

L’analisi, analitica e approfondita, di tutti gli elementi del racconto compiuta dal giudice di merito ne sottraggono la relativa motivazione alle censure mosse da parte ricorrente.

Conforme a diritto risulta per altro verso la pronuncia impugnata sotto il profilo del dovere di cooperazione del giudice che ha ritenuto che in Nigeria, sulla base delle fonti aggiornate consultate, non si rilevano conflittualità tali da giustificare la concessione di della protezione sussidiaria non essendo presente una violenza indiscriminata e diffusa sul territorio d’interesse.

Parimenti infondato è il quarto motivo con cui il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di protezione umanitaria, senza tenere conto del percorso di integrazione da lui intrapreso nel nostro Paese; Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura residuale ed atipica, che può essere accordata solo a coloro che, se facessero ritorno nel Paese di origine, si troverebbero in una situazione di vulnerabilità strettamente connessa al proprio vissuto personale. Se così non fosse, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, misura “personalizzata” e concreta, finirebbe per essere accordato non già sulla base delle specificità del caso concreto, ma sulla base delle condizioni generali del Paese d’origine del richiedente, in termini del tutto generali ed astratti, ed in violazione della ratio e della lettera della legge (Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01).

Per quanto attiene, infine, alla deduzione dell’avvenuto inserimento lavorativo nel nostro Paese del richiedente, tale circostanza è da sola giuridicamente insufficiente ai fini del giudizio di comparazione per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in assenza di una situazione di vulnerabilità che, per quanto detto, deve dipendere dal rischio di subire nel Paese d’origine una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (che nel caso di specie è stata solo genericamente dedotta), condizione che non può ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli.

Il Giudice del merito ha effettuato il giudizio di comparazione per valutare i fattori soggettivi ed oggettivi di vulnerabilità e li ha ritenuti inesistenti.

Nel caso di specie il giudice del merito ha ampiamente motivato la mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale oltre che ha ritenuto che il ricorrente non può dirsi integrato in Italia posto che non ha un lavoro e che non è sufficiente aver seguito un corso di italiano a1. Nemmeno può dirsi emarginato nel paese d’origine posto che li vive una zia materna. Tale giudizio di fatto è insindacabile in questa sede.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese, atteso che l’intimata ha depositato solo un atto di costituzione per la partecipazione all’eventuale pubblica udienza.

la circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

PQM

rigetta il ricorso;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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