Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19503 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 17/05/2017, dep.04/08/2017),  n. 19503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1720-2014 proposto da:

S.D., CENTRO DIAGNONISTICO SRL elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA OTTAVIANO 91, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

D’OTTAVIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE D’OTTAVIO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SAN CARLO SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore Signor G.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 23, presso lo studio

dell’avvocato PIERGIORGIO VILLA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FILIPPO M. SIRACUSANO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

FINANZIARIA SAN CARLO SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il

14/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FLAMINIA AGOSTINELLI per delega orale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza 4-22 ottobre 2012 n. 18137 questa Suprema Corte, sezione 6-3, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Finanziaria San Carlo S.p.A. avverso sentenza del 22 marzo-7 aprile 2010 n. 209 emessa dalla Corte d’appello di Messina, la quale, in accoglimento di appello presentato da S.D. – in proprio e quale legale rappresentante di Centro Diagnostico S.r.l. – e in riforma quindi di sentenza 3 maggio 2006 n. 800 pronunciata dal Tribunale di Messina, aveva condannato Finanziaria San Carlo S.p.A. a corrispondere all’appellante la somma di Euro 30.000,00 “oltre interessi legali come indicato in motivazione”.

Con istanza ex art. 287 c.p.c. depositata il 27 marzo 2013 Finanziaria San Carlo S.p.A. in liquidazione ha chiesto alla Corte d’appello di Messina di correggere la propria sentenza 22 marzo-7 aprile 2010 n. 209 laddove ha condannato l’istante a corrispondere a controparte la somma di Euro 30.000,00 anzichè Lore 30.000.000, in quanto ciò avrebbe integrato errore materiale; controparte ha resistito.

Con ordinanza 4-16 ottobre 2013 la Corte d’appello di Messina, in accoglimento dell’istanza, “dispone che nella parte motiva della sentenza a pag. 7 e nel dispositivo al punto a) la somma di Euro 30.000,00 si intenda Lire 30.000.000 e quindi Euro 15.493,70”.

2. Contro la sentenza 22 marzo-7 aprile 2010 n. 209 della Corte d’appello di Messina “nel testo corretto” dalla suddetta ordinanza presentano ricorso S.D. e Centro Diagnostico S.r.l., illustrato poi anche con memoria ex art. 378 c.p.c. Si difende con controricorso San Carlo S.p.A. in liquidazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Premesso che non ha consistenza l’eccezione della controricorrente che la notifica del ricorso sia nulla perchè effettuata alla Finanziaria San Carlo S.p.A. e personalmente all’avvocato S.F.M. anzichè alla controricorrente stessa, dal momento che quest’ultima è lo stesso soggetto passato in liquidazione, il ricorso propone un unico motivo denunciante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c. e art. 2909 c.c. -, in realtà sezionabile in due censure.

In primo luogo, allora, osservato che la corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente un errore materiale, si obietta che, poichè l’impugnata sentenza avrebbe espresso nella parte motivazionale un concetto poi trasferito in dispositivo, sempre di riferimento a Euro 30.000, “non esiste nessun difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica” rilevabile dal testo stesso del provvedimento, onde non sussisterebbe errore materiale o di calcolo. Al contrario, l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado risiederebbe nella percezione dell’atto d’appello e quindi sarebbe riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4.

In secondo luogo, si adduce la presenza del giudicato sul punto, giacchè l’ordinanza n. 18137/2012 di questa Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Finanziaria San Carlo S.p.A. avverso la sentenza d’appello, e tale ricorso, al quarto motivo, denunciava analoga doglianza: sarebbe dunque stato illegittimo inficiarlo con provvedimento ex art. 287 c.p.c.

3.2 Occorre in primis osservare che consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna che “la Corte di Cassazione non ha il potere di emendare gli errori materiali o di calcolo in cui sia incorsa la sentenza di appello, la quale, anche se impugnata con ricorso per Cassazione, resta soggetta unicamente al potere di correzione del giudice a quo, a norma degli artt. 287 c.p.c. e ss., che disciplinano anche il procedimento da seguire, il quale non è precluso nè dalla proponibilità nè dalla pendenza di impugnazioni diverse dallo appello e neppure dal passaggio in giudicato della sentenza da correggere”. Così ben sintetizza Cass. sez. L, 16 giugno 1987 n. 5316 tale marmoreo orientamento, che discende direttamente dai confini della giurisdizione di legittimità (come sottolinea Cass. sez. 3, 15 maggio 2009 n. 11333, affermando che il “compito istituzionale” di questa Suprema Corte “si esaurisce nel controllo di legittimità delle decisioni di merito”; enunciazione condivisibile a prescindere, ovviamente, dalla qui non incidente fattispecie prevista dall’art. 384 c.p.c., comma 2); successivamente sulla stessa linea si sono collocati, tra gli arresti massimati, Cass. sez. 3, 6 aprile 1998 n. 3551 – che rimarca la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione essendo appunto il giudice a quo l’unico giudice che può correggere -, Cass. sez. 1, 24 maggio 2000 n. 6787, Cass. sez. 1, 20 giugno 2000 n. 8388, Cass. sez. 1, 23 giugno 2000 n. 8526, Cass. sez. 5, 8 marzo 2001 n. 3409 e Cass. sez. L, 17 agosto 2004 n. 16065.

Entro questa chiara corrente è stato comunque precisato che ciò non vale nel caso in cui l’errore materiale o di calcolo risulta inscindibilmente inserito nella cognizione, così costituendo parte di un error in iudicando (Cass. sez. 2, 7 aprile 2006 n. 8287, che esclude dall’ambito della procedura ex artt. 287 c.p.c. e ss. – e riapre quindi la strada del ricorso per cassazione il “caso che si tratti di error in iudicando, in quanto caduto nella individuazione dei parametri e dei criteri di conteggio sulla cui base sono stati effettuati i calcoli stessi”; analoga la puntualizzazione della già citata Cass. sez. 3, 15 maggio 2009 n. 11333, per cui occorre si tratti di un errore materiale “che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione”, dovendo invece integrare quel che una tradizionale espressione di sintesi definisce un mero “difetto di corrispondenza tra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica”). Pertanto, per non sconfinare nella cognizione che investe questioni controverse o comunque necessitanti di interpretazione fattuale e/o giuridica (S.U. ord.13 maggio 2013 n. 11348 espressamente affermano che non rientra nella fattispecie di cui all’art. 287 c.p.c. un’istanza che presuppone un’attività di interpretazione sull’effettivo decisum; e Cass. sez. 5, 20 dicembre 2013 n. 28523 ribadisce che tale fattispecie concerne i vizi meramente formali, e non relativi al contenuto della sentenza; un esempio di omissione formale riconducibile all’art. 287 c.p.c. si rinviene da ultimo in Cass. sez. 1, 12 febbraio 2016 n. 2815), occorre che i fondamenti della esternazione erronea siano pacifici, così che l’errore materiale o di calcolo emerga ictu oculi (cfr. ancora Cass. sez. 3, 15 maggio 2009 n. 11333 – che per l’ipotesi dell’errore di calcolo esige che il risultato aritmetico sia stato raggiunto “in base a dati numerici non contestati ed esatti” -, oltre a Cass. sez. 2, 31 maggio 2011 n. 12035 e Cass. sez. 6-2, ord. 12 settembre 2012 n. 15321).

3.3 Alla luce di quanto si è appena sintetizzato, potrebbe essere necessario chiedersi se, nel caso in cui l’asserito errore materiale de quo abbia fatto parte, o abbia addirittura integralmente costituito il contenuto di un motivo del ricorso da cui è derivata l’ordinanza n. 18137/2012, a seconda della cognizione concretamente esercitata dalla Suprema Corte in detta ordinanza l’errore, anche se intrinsecamente riconducibile all’art. 287 c.p.c., sia stato o meno, nel caso appunto concreto, oggetto di reale cognizione da parte del giudice di legittimità, e sia pertanto entrato o meno (eventualmente anche per erronea valutazione della sua sostanza) nel giudicato in modo tale da privare il giudice di merito a quo del suo potere correttivo (il caso sarebbe in effetti diverso rispetto a quello, per così dire “tradizionale”, nella sottoposizione dell’errore alla correzione del giudice a quo dopo la sentenza di questa Suprema Corte e quindi dopo la formazione del giudicato, senza però che nel ricorso da cui è sortita tale sentenza l’errore avesse costituito parte dei motivi di censura).

Una simile questione, racchiusa a ben guardare nel secondo submotivo del presente ricorso laddove appunto oppone il giudicato che si sarebbe formato sul quarto motivo del ricorso precedente, in realtà rimane qui del tutto astratta, e quindi non pertinente, poichè l’ordinanza n. 18137/2012 di questa Suprema Corte ha fondato la sua dichiarazione di inammissibilità sulla materiale conformazione del ricorso, con particolare riguardo alla riproduzione degli atti processuali in cui si era realizzata la precedente sequenza del processo, aggiungendo poi “ad abundantiam” i rilievi della violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e dell’assoluta genericità dei “tre motivi su cui si fonda il ricorso”. La cognizione del giudice di legittimità non ha pertanto neppure lambito il quarto motivo, che pure era presente nel ricorso, ovvero l’unico motivo cui astrattamente avrebbe potuto connettersi la questione del quantum della condanna.

Il quarto motivo del ricorso deciso con la suddetta ordinanza, invero, denunciava, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, il fatto che il giudice d’appello aveva condannato la ricorrente “al pagamento, in favore del Centro Diagnostico S., a titolo di restituzione somme, di Euro 30.000,00, oltre interessi (punto a) P.Q.M.)”, adducendo che “indipendentemente dall’erroneità, nel merito, della condanna al pagamento di somme,…si deve rilevare una grave inesattezza nel quantum indicato in sentenza” in quanto la corte territoriale aveva in tal modo condannato la ricorrente “al pagamento di un importo diverso e quasi raddoppiato rispetto alla domanda dell’appellante, importo indicato nei conteggi forniti da controparte e richiamati sino alla comparsa conclusionale di replica depositata in Cancelleria in data 08/03/2010 (punti 21 e 30)” (ricorso di Finanziaria San Carlo S.p.A., pagina 13).

3.4 Escluso dunque che il precedente intervento di questa Suprema Corte abbia già considerato la misura del quantum proposta poi nell’istanza ex art. 287 c.p.c., formando un giudicato in merito – e ciò fin qui a prescindere dalla sua sostanza effettiva o meno di errore materiale correggibile -, occorre porre a confronto, allora, per dirimere il primo sub motivo, il contenuto dell’atto d’appello con quello della sentenza della corte territoriale.

Quest’ultima, invero, in ordine alla domanda restitutoria su cui insisteva l’appellante, rileva che nell’atto di impugnazione erano stati proposti “due differenti conteggi” – analiticamente individuati in base a documentazione e ad ammissioni di controparte -, i quali conducevano a quantificare “gli importi, pagati in eccedenza, di Euro 54.000,00 o di Euro 30.000,00” (sentenza di secondo grado, pagine 6-7). Nell’atto d’appello S.D., in proprio e quale legale rappresentante di Centro Diagnostico S.r.l., aveva effettivamente espletato specifici conteggi in relazione alla domanda restitutoria, ma sempre mediante somme indicate in lire, e giammai in euro (atto di citazione in appello, pagine 9-11). Da ciò non può che desumersi che la corte territoriale, laddove individua i risultati alternativi senza modificarli dal punto di vista aritmetico bensì unicamente connotandoli come euro anzichè come lire, è incorsa proprio in un classico lapsus calami (non riconducibile, in quanto tale, neppure al ben più pregnante errore di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, non trattandosi di inversione tra esistenza e inesistenza dell’elemento coinvolto, così come sintesi la norma suddetta prevede). Non censurabili risultano pertanto nè l’ordinanza 4-16 ottobre 2013 nè – in riferimento all’art. 288 c.p.c., comma 3 – la sentenza d’appello nella parte da essa rettificata: nell’ordinanza la corte territoriale ha correttamente applicato l’art. 287 c.p.c., constatando che nell’atto d’appello era stato chiesto “il pagamento della somma di Lire 30.000.000 o, alternativamente, della somma di Lire 54.845.931” e che nella sentenza era stato “accolto l’appello facendo riferimento proprio alla domanda ora richiamata”, utilizzando in motivazione “quale elemento cui ancorare l’oggetto della condanna restitutoria il conteggio operato dalla stessa parte appellante secondo una duplice articolazione espressa in Lire e non in Euro”, concetto quindi “mal tradotto al momento della sua esteriorizzazione” (benchè, sottintende inequivocamente la corte territoriale, rettamente percepito).

In conclusione, il ricorso sotto ogni profilo non risulta fondato, per cui deve essere rigettato, sussistendo peraltro, vista la peculiarità della fattispecie soprattutto in riferimento all’intervento precedente di questa Suprema Corte, giusti motivi per la compensazione delle spese processuali del grado.

Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis stesso articolo.

PQM

 

Rigetta il ricorso compensando le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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