Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19502 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. I, 13/09/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., con domicilio eletto in Roma, Via dell’Acqua

Traversa n. 195, presso l’Avv. DAPEI Enrico che le rappresenta e

difende come da procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; PROCURATORE GENERALE presso la Corte di

Cassazione;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Roma n.

240/09 depositata in data 19 gennaio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 1 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stato rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha respinto la sua domanda volta ad ottenere la dichiarazione dello status di cittadina italiana di nascita essendo la ricorrente nata da madre italiana, la Sig.ra C.A., che aveva perso la cittadinanza italiana in base alle leggi all’epoca vigenti per matrimonio con un cittadino siriano.

Gli intimati non hanno proposto difese.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi di ricorso, che per la loro complementarietà possono essere trattati congiuntamente, si denuncia violazione di legge per avere erroneamente la corte d’appello ritenuto che la perdita della cittadinanza italiana da parte di C. A., avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1948, data entrata in vigore della Costituzione italiana, fosse definitiva e che su tale situazione non avessero avuto dunque alcun effetto le sentenze della Corte costituzionale n. 87/1975 e 30/1983 dichiarative dell’illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3 e art. 1, che prevedevano la perdita della cittadinanza italiana da parte di donna contraente matrimonio con uno straniero e non prevedevano l’acquisto della cittadinanza italiana nel caso di figlio di madre cittadina, con la conseguenza che non avrebbe acquistato la cittadinanza italiana la figlia della C., nata prima del 1 gennaio 1948, nonostante la madre sì fosse avvalsa della facoltà a lei concessa dalla L. n. 151 del 1975, art. 219, avendo irrevocabilmente quest’ultima mantenuto la sola cittadinanza turca fino al 1 gennaio 1948.

I motivi sono manifestamente fondati dal momento che sul punto è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte che ha enunciato il principio secondo cui “Per effetto delle sentenze della Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l’abbia perduta L. n. 555 del 1912, ex art. 10, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, in quanto l’illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell’uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.. Ne consegue che la limitazione temporale dell’efficacia della dichiarazione d’incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l’estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (Cassazione civile, sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4466).

L’accoglimento dei citati motivi comporta l’assorbimento del terzo con cui si deduce l’incostituzionalità della L. n. 151 del 1975, art. 219.

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, essendo pacifica sia l’originaria cittadinanza italiana di C.A. che lo stato di figlia della stessa di N.A. e di conseguenza l’acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte di quest’ultima, la causa può essere decisa nel merito e pertanto accolta la domanda introduttiva della ricorrente.

L’epoca in cui si è formata la richiamata giurisprudenza induce alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa a sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara M.A. cittadina italiana e dispone che l’Ufficiale di stato civile proceda alle annotazioni di legge; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

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