Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19502 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. I, 08/07/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 08/07/2021), n.19502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16167/2019 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 38,

presso lo studio dell’avvocato Rulli Giorgia, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2021 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- K.A., originario della terra del Senegal (Boulal), ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale di Milano, di diniego del riconoscimento delle protezioni internazionali, come pure della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 16 aprile 2019, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso.

2.- Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, l’inattendibilità del racconto esposto dal richiedente sull'”esistenza dei presupposti di persecuzione ovvero di gravi timori in caso di rientro nel proprio paese”. Ha aggiunto, altresì, che “le ragioni che hanno spinto il sig. K.A. a lasciare il paese di origine sono di natura endofamiliare. Se tali sono le ragioni per cui il ricorrente ha lasciato il proprio Paese le stesse non rivelano, allora, alcuno dei presupposti per la concessione della protezione internazionale”.

Ha pure rilevato che, nella specie il ricorrente non ha neppure allegato la sussistenza dei rischi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), che del resto “appaiono del tutto estranei alla di lui storia personale”. Con riferimento all’ipotesi prevista del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale ha pure aggiunto che nella zona di provenienza del richiedente non vi sono allo stato, come indicato dal report Freedom in the world 2018 – Senegal, situazioni di conflitto armato o di violenza generalizzata.

Quanto poi alla protezione umanitaria, il decreto ha rilevato che le “attività formativa, lavorative e di volontariato, documentate dal sig. K.A. esercitate nel periodo di accoglienza, non costituiscono, di per sé, prova di una particolare condizione vulnerabilità”.

3.- Avverso questo provvedimento ha presentato ricorso K.A., articolando tre motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto attività difensiva nel presente grado del

giudizio.

Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso censura la decisione del Tribunale: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, non avendo il Tribunale applicato il principio dell’onere probatorio attenuato e non avendo valutato la credibilità del rich9edente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, assumendo, in particolare, che il Tribunale avrebbe dovuto “effettuare una più approfondita istruttoria sulla situazione attuale del Senegal, invece di limitarsi a indicare dei siti web di cui non si conosce il contenuto, né l’attendibilità”; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32 e art. 5 T.U.I., omesso esame di fatto decisivo, “per non avere concesso neppure la protezione umanitaria” e “non avere considerato la documentazione prodotta nel giudizio”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo non si confronta con le ragioni della decisione esposte nel decreto del Tribunale milanese. Questo infatti – al di là della valutazione di non credibilità della narrazione compiuta dal richiedente – ha pure, e distintamente, riscontrato che nella specie non erano presentii presupposti oggettivi a cui la legge ancora il riconoscimento delle forme di protezione internazionale.

Il secondo motivo muove, a sua volta, una contestazione del tutto generica e di taglio solo assertivo, non indicando, tra l’altro, le ragioni per cui si ritengono inattendibili le fonti richiamate nel provvedimento, né citando fonti alternative, in cui si rappresenti l’attuale presenza, nella regione di provenienza del richiedente, di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata.

Il terzo motivo non considera che il Tribunale ha nei fatti valutato la documentazione prodotta dal richiedente in punto di integrazione sociale. Per altro verso, il motivo si limita ad asserire che, nel Senegal, la situazione è “comunque non tranquillizzante” e che la povertà raggiunte livelli “inemendabili”: senza peraltro individuare una situazione di vulnerabilità che sia specificamente relativa alla persona del richiedente.

6.- Non ha luogo provvedere alle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile,

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

 

 

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