Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19501 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30324-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

sul ricorso 27637-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 95/2010 della COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA

ROMAGAN, depositata il 26/10/2010 e avverso la sentenza n. 70/2013

depositata il 30/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi in oggetto per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.

C.A. nell’anno 2001 acquistava un’autorimessa pertinenziale all’abitazione, versando alla società venditrice il prezzo di Lire 52.000.000. Nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta dal 2001 al 2005 effettuava, ripartendola in cinque rate, la detrazione di imposta del 36% prevista dalla L. n. 449 del 1997, art. 1, comma 1.

A seguito di controllo formale della dichiarazione anno 2003, effettuata a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 ter, l’Ufficio disconosceva la detrazione poichè non era stato specificato quale era la quota del costo riferibile alle spese di realizzazione della autorimessa, per le quali soltanto la norma prevede la detrazione. Seguiva l’emissione della cartella di pagamento.

Contro la cartella C. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che lo accoglieva con sentenza n. 65 del 2009.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Bologna che lo rigettava con sentenza n. 95 del 26.10.2010. Il giudice di appello ribadiva che il termine “realizzazione della autorimessa” utilizzato nella norma agevolatrice, era riferibile all’intera spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisto della autorimessa.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 1, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in subordine insufficienza o contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

C. non ha depositato controricorso.

Anche con riferimento all’anno di imposta 2004, l’Ufficio, a seguito di controllo formale ex D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 ter, disconosceva, per le medesime ragioni, la detrazione in oggetto, con conseguente emissione della relativa cartella di pagamento.

Contro la cartella C.A. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che lo accoglieva con sentenza n. 209 del 2009.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Bologna che lo rigettava con sentenza del 30.9.2013. Il giudice di appello riteneva che sulla questione si era formato il “giudicato esterno” a seguito della sentenza n.95 del 26.10.2010 emessa dalla stessa Commissione tributaria regionale, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della contribuente con riferimento al precedente anno di imposta 2003; in ogni caso riteneva la sentenza impugnata “puntuale, correttamente motivata e quindi immune da censure”.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 124 disp. att. c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto sussistente un giudicato esterno costituito dalla sentenza della stessa Commissione n. 95 del 2010, non irrevocabile, essendo stata impugnata dall’Ufficio mediante ricorso per cassazione; 2) nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 e art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione meramente apparente; 3) violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 1, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La contribuente non ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

A) Ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 95 del 26.10.2010.

1.Il primo motivo di ricorso è fondato. La L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 1, secondo periodo attribuisce il diritto alla detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche di una quota di spese relative alla ” realizzazione” di autorimesse o posti auto pertinenziali all’abitazione principale. Secondo una interpretazione estensiva, ma non analogica, della norma di favore, il beneficio spetta al soggetto proprietario dell’abitazione principale sia nel caso che realizzi direttamente il manufatto (in proprio o con appalto a terzi), sia nel caso che acquisti l’autorimessa da un soggetto terzo; tuttavia, in questa seconda ipotesi, l’importo deducibili non può essere maggiore rispetto al primo caso, ma deve essere ugualmente commisurato al solo costo di realizzazione dell’opera attestato dal costruttore, e non può semplicemente corrispondere al prezzo versato per l’acquisto, comprensivo anche dell’utile che il venditore ricava dalla compravendita. (in senso conforme Cass. Sez. 5 n. 541 del 15.1.2016).

2. Il motivo subordinato è assorbito.

B) Ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del 30.9.2013.

1. Il primo motivo è fondato. La sentenza n. 95 del 26.10.2010, alla quale il giudice di appello ha erroneamente attribuito efficacia di giudicato esterno, in realtà costituisce oggetto di impugnazione del ricorso qui riunito.

2. Il secondo motivo è fondato. Il giudice di appello, dopo avere affermato erroneamente l’esistenza di un giudicato esterno sfavorevole all’Ufficio appellante, ha ritenuto comunque di rigettare l’impugnazione sul rilievo che “la sentenza impugnata è puntuale, correttamente motivata e quindi immune da censure, per cui va confermata”. La totale mancanza di argomentazioni a sostegno del rigetto degli specifici motivi di appello, e la natura tautologica e meramente apparente della motivazione, intrinsecamente inidonea a dare contezza di quali siano le ragioni della decisione adottata, integrano il vizio di nullità della sentenza per difetto di conformità con il modello di sentenza motivata prescritto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4 (in tal senso Sez. U, Sentenza n. 10892 del 07/08/2001, Rv. 548840; Sez. 5, Sentenza n. 24985 del 24/11/2006, Rv. 595877).

3. Il terzo motivo è assorbito.

Per le ragioni esposte i ricorsi riuniti devono essere accolti e le sentenze impugnate devono essere cassate con rinvio per nuovo giudizio, anche sulle spese dei giudizi di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.

PQM

Accoglie i ricorsi riuniti, cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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