Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19501 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi,12 e domiciliata;

– ricorrente –

contro

VALLOMBROSA SRL con sede in (OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in

calce al controricorso, dall’Avv. Capè Paolo, domiciliata in Roma

nella cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 65/30/2007 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia – Sezione n. 30, in data 12/03/2007,

depositata l’8 ottobre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2011 dal Relatore dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 230/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 65/30/2007 pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 30, il 12.03.2007 e DEPOSITATA l’O8 ottobre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha confermato l’esito favorevole del giudizio di primo grado, rigettando l’appello dell’Agenzia Entrate.

2 – il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto su istanze di rimborso, relative ad IRPEG ed ILOR degli anni dal 1981 al 1984, censura l’impugnata sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

3 – L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione e, in via subordinata, riconoscersi la fondatezza nel merito del ricorso introduttivo.

4 – La questione posta dal ricorso in esame si ritiene vada esaminata e risolta sulla base dei principi fissati da pregresse pronunce di questa Corte. E’ stato, infatti deciso che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale “norma agendi” cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta” (Cass. n. 13916/2006, n. 6883/2001, n. 10280/2000.

E’ stato, altresì, precisato che, “Posto che il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito” (Cass. 24664/2007, n. 226/2001, n. 630/2004).

5 – Data la delineata realtà processuale e considerato che la CTR ha respinto l’appello ritenendo che, facendo valere il giudicato, l’Agenzia aveva formulato una nuova eccezione, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio, accogliendo il ricorso per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la memoria 6.05.2011, nonchè gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione, per manifesta fondatezza;

Considerato che le considerazioni svolte nella memoria da ultimo depositata non inducono a diverso opinamento, stante l’erroneo principio di diritto applicato dal Giudice di appello e la necessità che, in sede di riesame, il Giudice del rinvio si attenga al quadro normativo di riferimento ed ai principi desumibili dal consolidato orientamento giurisprudenziale;

Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, la quale procederà al riesame e, adeguandosi, ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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