Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19501 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19501 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA

sul ricorso 24026-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ape
I eg i s;
– ricorrente contro

LEO LUIGI;
– intimato –

avverso la sentenza n. 183/2015 della CORTE D’APPELLO di
LECCE, depositata il 12/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY.

59s3

b-y

Data pubblicazione: 23/07/2018

Rilevato che:

1. con ricorso di fronte alla Commissione tributaria
provinciale di Lecce depositato il 1.7.2008, Luigi Leo
impugnava una sanzione amministrativa irrogatagli per
violazione dell’art. 3 III comma del d.l. n. 12 del 2002, conv. in

ottobre 2009 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Il Leo
con ricorso del 30.12.2009 riassumeva la causa di fronte al
Tribunale di Lecce che, in accoglimento dell’opposizione,
annullava la sanzione.
La Corte d’appello di Lecce dichiarava inammissibile
l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, per superamento
del termine di sei mesi per proporre gravame previsto dall’art.
327 c.p.c., nel testo introdotto dal comma 17 dell’art. 46, L. 18
giugno 2009, n. 69.
La Corte riteneva che nel caso operasse il testo attuale
dell’art. 327 c.p.c. , dovendosi avere riguardo alla data di inizio
del giudizio ordinario, non potendo rilevare il procedimento di
fronte alla Commissione tributaria in quanto all’epoca non
erano ancora operanti gli effetti della

translatio

introdotti con effetto ex nunc dalla legge n. 69 del 2009.
2. Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate
ha proposto ricorso, cui Luigi Leo non ha opposto attività
difensiva.
Considerato che:

1. a fondamento del ricorso l’Agenzia delle Entrate
sostiene che la Corte territoriale sarebbe incorsa in error in
procedendo nel ritenere tardivo l’appello da essa proposto in

quanto non notificato nel termine di sei mesi dal deposito della
sentenza del Tribunale di Lecce. Sostiene che nel caso,
essendo stato instaurato il giudizio di fronte al giudice
Ric. 2015 n. 24026 sez. ML – ud. 07-06-2018
-2-

I. n. 73 del 2002. La Commissione tributaria con sentenza del 9

tributario prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del
2009, poi traslato per difetto di giurisdizione al giudice
ordinario, dovrebbe operare il termine c.d. lungo per
impugnare di un anno, previsto dall’art. 327 I comma c.p.c.
nella formulazione anteriore alla novella, che opera solo per i

2. Il ricorso è fondato.
Il principio della translatio iudicii è stato introdotto dall’art.
59 della legge n. 69 del 2009 , allo scopo di evitare che le parti
incorrano in preclusioni e decadenze a motivo dell’incertezza
nell’individuazione del giudice fornito della giurisdizione. La
novella è stata emanata in ottemperanza all’ arresto n. 77 del
2007 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato
l’incostituzionalità dell’art. 30 della L. n. 1034 del 1971 nella
parte in cui non prevedeva che gli effetti processuali e
sostanziali, prodotti dalla domanda proposta innanzi al giudice
privo di giurisdizione, si conservassero, a seguito della
declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito innanzi al
giudice munito di potestas iudicandi. Detto principio comporta
che, ai fini del rispetto dei termini processuali, la domanda sì
finga proposta sin dall’inizio di fronte al giudice fornito della
giurisdizione. Dispone infatti l’art. 59 che, se entro il termine
perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della
pronuncia sulla giurisdizione, “la domanda è riproposta al
giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano
vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti
sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il
giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato
adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando
le preclusioni e le decadenze intervenute”.

Ric. 2015 n. 24026 sez. ML – ud. 07-06-2018
-3-

giudizi proposti successivamente al 4 luglio 2009.

3.

Questa

Corte

ha

chiarito

nella

sentenza

n. 4247 del 17/02/2017, cui occorre dare continuità, che la
“translatio iudicii”, che• assicura la salvezza degli effetti
processuali e sostanziali della domanda giudiziale, è applicabile
anche nel regime antecedente all’entrata in vigore dell’art. 59

“utilizzando gli strumenti ermeneutici” (Corte Cost. sentenza n.
77/2007) atteso che, ai sensi dall’art. 125 disp. att. c.p.c., il
giudizio

riassunto

prosegue

tra

le

parti

originarie,

indipendentemente da chi abbia assunto l’iniziativa di
provvedere ai relativi incombenti”. Il principio opera inoltre
anche nei rapporti tra diverse giurisdizioni e pure con
riferimento alle pronunce declinatorie di giurisdizione dei
giudici di merito, atteso che, da un lato, le differenze di
organizzazione tra giudice ordinario e speciale non possono
danneggiare l’efficienza e l’efficacia del servizio giustizia e,
dall’altro,

che

le

parti dispongono,

per la soluzione

dell’eventuale conflitto negativo di giurisdizione tra i giudici di
merito, del ricorso per cassazione ex art. 362, comma 2, c.p.c.
4. Poiché nel caso il ricorso di fronte alla Commissione
tributaria è stato proposto anteriormente all’entrata in vigore
della legge L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l’art.
327 I c. * c.p.c. portando a sei mesi il termine di un anno per
proporre gravame, e sono stati rispettati i tempi per la
proposizione della domanda di fronte al giudice fornito della
giurisdizione previsti dal richiamato art. 59, la salvezza degli
effetti processuali della domanda originariamente proposta
determina l’operatività del termine annuale per impugnare
previsto dall’ art. 327 c.p.c. nella formulazione previgente.
5. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del
relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale le
Ric. 2015 n. 24026 sez. ML – ud. 07-06-2018
-4-

della già citata L. n. 69 del 2009: a tale soluzione si perviene

parti non hanno formulato memorie, il ricorso, manifestamente
fondato, « dev’ essere accolto con ordinanza in camera di
consiglio e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello
di Lecce, in diversa composizione, che dovrà procedere a
nuovo giudizio attenendosi al principio sopra individuato.
Al

giudice – del

rinvio

competerà

anche

la

regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q. M.
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità,
alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.6.2018
Pietro C

*o, Presidente

6.

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