Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19501 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. III, 18/09/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 18/09/2020), n.19501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27899/19 proposto da:

-) M.S.A., elettivamente domiciliato a Bozzolo, via Carlo

Poerio n. 12, presso l’avvocato Paolo Novellini che lo rappresenta

in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia 6.8.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 febbraio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.S.A., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento dell’istanza dedusse di aver lasciato il Bangladesh per evitare di essere ucciso dalla propria matrigna, la quale intendeva eliminarlo per consentire al proprio figlio di ereditare da solo i beni paterni;

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento M.S.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Brescia, che la rigettò con decreto 6.8.2019;

il Tribunale ritenne che non ricorresse nel caso di specie alcuna situazione che legittimasse la concessione dello status di rifugiato; che il racconto del richiedente asilo era incongruo ed implausibile; che in Bangladesh non sussisteva alcuna situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; che la protezione umanitaria non potesse essere concessa perchè il ricorrente godeva di buona salute ed era pienamente abile al lavoro; quanto al certificato medico dal quale risultavano “disturbi gastrici”, il Tribunale riteneva che tali non meglio precisati disturbi non necessitavano nè di terapie farmacologiche negli interventi chirurgici, e quindi non giustificavano la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da M.S.A. con ricorso fondato su tre motivi;

il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dare conto del contenuto dei motivi, in quanto il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, per mancanza di una valida procura speciale.

2. Si rinviene infatti negli atti del ricorrente soltanto una procura rilasciata su foglio separato dal ricorso, non originale (trattasi di fotocopia non autenticata), e nel quale manca ogni riferimento comunque al provvedimento impugnato.

Tale procura, non essendo materialmente congiunta al ricorso, non poteva dunque essere sottoscritta da difensore per autentica; in ogni caso si tratta di un documento non originale; infine è un documento privo di qualsiasi riferibilità al ricorso.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

2.1. Poichè la parte vittoriosa è un’amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 5028 del 18/04/2000, Rv. 535811).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara improcedibile il ricorso;

(-) condanna T.M. alla rifusione in favore di Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.S.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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