Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19501 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 09/05/2017, dep.04/08/2017),  n. 19501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12415-2014 proposto da:

CEDISA CENTRO DIAGNOSTICO SALERNITANO SPA, in persona

dell’amministratore unico C.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato

VINCENZO SABIA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CEDISA CENTRO DIAGNOSTICO SALERNITANO SPA in persona

dell’amministratore unico C.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato

VINCENZO SABIA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale

in calce al controricorso;

SUD FACTORING SPA in liquidazione in persona del Liquidatore Dott.

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLA 23/B, presso lo studio dell’avvocato FABIO FILIPPO ROSSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO SPIRITO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rappresentante Presidente p.t.

della GIUNTA REGIONALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI

29, presso lo studio dell’avvocato REGIONE CAMPANIA UFFICIO DI

RAPPRESENTANZA, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO RISPOLI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

ASL SALERNO – GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL (OMISSIS) MERCATO

SANSEVERINO in persona del Commissario Straordinario Dott.

S.A. elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146

presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ROMANO giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 321/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 9/12/2013, la Corte d’appello di Salerno, tra le restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Usl (OMISSIS) di Mercato San Severino, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cedisa s.p.a. e dalla Sud Factoring s.p.a. per il pagamento, da parte dell’amministrazione sanitaria ingiunta, delle somme asseritamente dovute alla Cedisa s.p.a. a titolo di corrispettivo per l’esecuzione di prestazioni specialistiche di diagnostica e di laboratorio rese tra il giugno 1989 e l’aprile 1990 dalla Cedisa s.p.a. in regime di convenzionamento esterno in favore degli assistiti del servizio sanitario nazionale;

che, con la stessa decisione, la corte territoriale – dopo aver confermato la condanna della Cedisa s.p.a. alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso in suo favore – ha rigettato la domanda proposta dall’amministrazione opponente nei confronti della Sud Factoring s.p.a., atteso il difetto, in capo a quest’ultima, della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato come il primo giudice avesse correttamente accertato l’avvenuta corresponsione, da parte dell’amministrazione opponente, di tutte le somme legittimamente dovute in favore della Cedisa s.p.a., ed altresì correttamente determinato il quantum corrisposto in eccesso in favore dell’originaria società ricorrente: quantum che veniva posto a oggetto della condanna della Cedisa s.p.a. alla relativa restituzione in favore della Gestione liquidatoria della Usl (OMISSIS) di Mercato San Severino, cui medio tempore gli effetti del rapporto de quo sono stati direttamente imputati;

che, avverso la sentenza d’appello, propone ricorso per cassazione la Cedisa s.p.a., sulla base di sette motivi d’impugnazione;

che la Gestione liquidatoria della Usl (OMISSIS) di Mercato San Severino resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale;

che la Regione Campania e la Sud Factoring s.p.a. resistono con controricorso;

che la Cedisa s.p.a. ha depositato controricorso a ricorso incidentale, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero per il rigetto di quest’ultimo;

che la Sud Factoring s.p.a. ha depositato memoria;

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Cedisa s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c. e del principio di non contestazione consacrato nell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ripartito l’onere della prova tra le parti, là dove ha imposto, alla società ricorrente, l’onere di allegare la documentazione attestante l’inesistenza dei vizi e dei difetti formali delle impegnative contestate dall’amministrazione sanitaria avversaria, pur in assenza di alcuna contestazione circa l’avvenuta esecuzione delle prestazioni sanitarie da parte della società istante;

che, con il secondo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale trascurato di rilevare il contrasto tra il giudicato interno dettato dalla sentenza parziale emessa nel corso del presente giudizio dal Tribunale di Salerno e il successivo (e prevalente) giudicato esterno formatosi a seguito della sentenza n. 5951/2008 emessa dal Consiglio di Stato sulla questione preliminare concernente la legittimazione della Cedisa s.p.a. a rivendicare l’applicazione di tariffe diverse da quelle indicate nella ridetta sentenza non definitiva e utilizzate nella consulenza tecnica d’ufficio posta a fondamento della decisione impugnata in questa sede;

che, con il terzo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 190, dell’art. 195, comma 2 (testo pre-vigente), artt. 194 e 101 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la tardività delle contestazioni sollevate nei confronti della seconda consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, siccome avanzate per la prima volta nella comparsa conclusionale;

che, con il quarto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 194 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente valutato in modo divergente le due consulenze tecniche d’ufficio, acriticamente recependo le conclusioni della seconda, senza indicare le ragioni della ritenuta inattendibilità della prima;

che, con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 194 e 101 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale recepito le conclusioni del secondo consulente tecnico nonostante lo stesso avesse irritualmente esteso il proprio giudizio all’esame di questioni e presupposti giuridici riservati unicamente alle competenze dell’organo giudiziario;

che, con il sesto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 191,194,198 e 101 c.p.c. e art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di rilevare la illegittima utilizzazione, da parte del secondo consulente tecnico d’ufficio, di documentazione acquisita presso una parte processuale senza che la stessa fosse mai stata prodotta in giudizio, con la conseguente nullità della consulenza per violazione del contraddittorio;

che, con il settimo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di rilevare il mancato rispetto, da parte dell’amministrazione sanitaria, dei principi di correttezza e buona fede e, in ultima istanza, per avere trascurato il rilievo dell’abuso del diritto in cui la stessa amministrazione sarebbe incorsa nella gestione del rapporto con la società ricorrente;

che con il proposto ricorso incidentale, la Gestione liquidatoria della Usl (OMISSIS) di Mercato San Severino censura la sentenza impugnata con riguardo alla regolazione delle spese di lite concernenti il giudizio d’appello, per avere la corte territoriale irragionevolmente disposto la compensazione di dette spese tra essa Gestione liquidatoria e la Sud Factoring s.p.a.;

che il secondo motivo del ricorso principale è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza dei restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale;

che, al riguardo, osserva il collegio come la corte territoriale abbia erroneamente affermato la sopravvenuta irrilevanza della questione relativa alle tariffe applicabili alle prestazioni erogate dalla società ricorrente (pur a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5951/2008), in forza dell’intervenuta irrevocabilità della sentenza non definitiva (n. 1247/2002) emessa dal Tribunale di Salerno nel corso dell’odierno giudizio; sentenza non definitiva che, avendo determinato i parametri tariffari applicabili nella specie, e non essendo stata tempestivamente impugnata, avrebbe travolto (in virtù dell’efficacia propria del giudicato), ogni censura sollevata dalla ricorrente sul punto;

che, preliminarmente, occorre osservare come il giudicato esterno invocato dall’odierna ricorrente principale (formatosi nel corso del giudizio di merito in epoca successiva alla formazione del primo giudicato interno) sia stato correttamente rilevato dalla parte interessata nel corso dello stesso giudizio di merito con l’atto d’appello (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata);

che, inoltre, con riguardo alla lite definita dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5951/2008, si pone concretamente il tema della verifica dell’oggetto del giudicato formatosi ad esito di tale pronuncia, nonchè dell’eventuale coincidenza dello stesso con le questioni affrontate nella sentenza non definitiva del Tribunale di Salerno passata in giudicato, essendosi in entrambi i giudizi trattato delle tariffe applicabili alle prestazioni erogate dalla società ricorrente;

che, con specifico riguardo al profilo soggettivo dei diversi giudizi cui risalgono i giudicati in esame, occorre ritenere che la Gestione liquidatoria della Usl (OMISSIS) di Mercato San Severino (parte del presente giudizio, ma non comparente in quello celebratosi dinanzi al Consiglio di Stato) non rappresenti un soggetto diverso rispetto alla Regione Campania (parte di entrambi i giudizi), costituendo esclusivamente l’espressione di un’articolazione interna all’amministrazione regionale, individuata, come tale, ai soli fini contabili (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10135 del 20/06/2012, Rv. 623034 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5637 del 12/03/2014, Rv. 630524 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4392 del 21/02/2017, Rv. 643129 – 01);

che, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare come, secondo la complessa normativa succedutasi nel tempo, le gestioni (dapprima “a stralcio” e successivamente) “liquidatorie” delle Aziende sanitarie locali costituiscano strutture che operano per conto e nell’interesse delle Regioni rimanendovi legate in rapporto di compenetrazione organica (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10135 del 20/06/2012, in motivazione);

che, pertanto, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 2008, deve ritenersi che sulla questione relativa alle tariffe applicabili alle prestazioni erogate dalla società ricorrente si siano formati, tra le stesse parti, due giudicati successivi contrastanti;

che, sul punto, occorre evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati successivi contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere, occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo;

che, nel caso di specie, là dove la corte territoriale avesse ravvisato l’eventuale coincidenza di oggetto dei giudicati sulla questione relativa alle tariffe applicabili alle prestazioni erogate dalla Cedisa s.p.a., la stessa avrebbe dovuto considerare prevalente il giudicato formatosi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5951/2008, siccome intervenuto successivamente a quello formatosi sulla sentenza non definitiva emessa, sulla medesima questione, dal Tribunale di Salerno nel corso dell’odierno giudizio;

che, viceversa, la mancata considerazione, ad opera della corte territoriale, del (secondo) giudicato formatosi in sede di giurisdizione amministrativa (per l’erronea ritenuta prevalenza del primo giudicato) invocato ed allegato dall’appellante nei confronti della Regione Campania, incidendo sulla questione dell’esatta determinazione dell’entità del credito oggetto dell’odierno giudizio, impone di pronunciare la cassazione sul punto della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Salerno;

che a tale giudice spetterà procedere, in sede di rinvio, alla verifica dell’oggetto dei due giudicati (onde affermare la prevalenza del secondo sulle questioni coincidenti o preliminari a quelle decise con il primo) ed eventualmente alla revisione del credito vantato dalla società ricorrente, sì come imposta dai contenuti della richiamata sentenza del Consiglio di Stato invocato dal delegato dell’appellante, nei confronti della Regione Campania (ex tunc 11.5.2017 (Ndr: testo originale non comprensibile);

che, in forza delle considerazioni che precedono, l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, vale ad assorbire la rilevanza di tutte le restanti doglianze in questa sede articolate dalla Cedisa s.p.a. e del ricorso incidentale proposto dalla Gestione liquidatoria della Usl (OMISSIS) di Mercato San Severino;

che, conclusivamente, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere sulla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cui rimette altresì di provvedere sulla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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