Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19500 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

GIUVIO SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI BOCCHERINI 3, presso lo

studio dell’avvocato DE ANGELIS FEDERICO, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 43 del 2008 della commissione tributaria

Regionale di Roma del 6/03/08, depositata il 27/05/08;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA

SAMBITO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La S.r.l. Giuvio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 43/06/08, depositata il 27 maggio 2008, con la quale è stato confermato il rigetto del ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo alla tassa per l’occupazione di mq. 10 di suolo pubblico ((OMISSIS)) per 84 giornate nell’anno 1998. Il giudice a quo, in particolare, ha affermato che l’atto d’accertamento si fonda sulla precedente notifica, da parte del Comune, di un invito a rimuovere tavoli, sedie e fioriere dallo spazio pubblico e sulla successiva rimozione forzata, nonchè sull’accertamento dell’occupazione abusiva per il pagamento della TARSU, ed inoltre sul mancato accoglimento, da parte della contribuente, dell’invito a comparire, rivoltole dall’Amministrazione, per tentare una transazione con adesione.

Il Comune di Roma non ha presentato difese.

2. Con un unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 nonchè vizio di motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deducendo che nessun elemento viene fornito nell’avviso di accertamento circa la misurazione dell’arco temporale imputato (84 giorni) e tanto meno relativamente all’occupazione di mq. 10, atteso che il rapporto della Polizia Municipale richiamato per relationem non reca alcun rilievo al riguardo. La ricorrente formula, in conclusione, il seguente quesito di diritto: può la PA adottare provvedimenti sanzionatori senza indicare le modalità tecniche e temporali dei rilievi effettuati e posti alla base dell’accertamento e quale sia in tali casi l’adeguata motivazione da dare e quali i parametri tali da assicurare la conformità della stessa alle prescrizioni di legge e quale la tutela del contribuente e quali le eccezioni che questi può far valere.

3. Il motivo appare manifestamente inammissibile sotto entrambi i profili dedotti. In relazione alla violazione di legge -a parte la genericità del quesito di diritto laddove invoca l’enunciazione di astratti parametri motivazionali e della tutela del contribuente- il motivo difetta di autosufficienza, in quanto vengono denunciati i vizi dell’atto d’accertamento, senza che ne sia riportato il tenore nell’intero ricorso. Il motivo non confuta, inoltre, tutti gli elementi valutati dai giudici d’appello nell’affermare la sussistenza di una valida motivazione dell’atto impositivo (accertamento dell’occupazione abusiva di mq. 10 di suolo pubblico per 84 giorni, ai fini della TARSU, e mancata risposta della Società all’invito a comparire per tentare una transazione con adesione). Il difetto del necessario momento di sintesi, in relazione al vizio motivazionale, rende inammissibile il relativo sub-motivo, non essendo, appunto, esposto nè il fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – nè le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. SU n. 11652/2008).

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e che, pertanto, il ricorso va rigettato;

ritenuto che non va provveduto sulle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva, da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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