Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19500 del 23/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19500 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 26818-2007 proposto da:
BOASSA GRAZIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA VERONA 9, presso lo studio dell’avvocato GRANOZIO
ROMANO, che la rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

2013
1358

CONDOMINIO VICOLO DI MONTE DEL GALLO 20 96295570592,
in persona del legale rappresentante e amministratore
pro-tempore

Sig.

GHENDA,

ALDO

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA, 911, presso lo

1

Data pubblicazione: 23/08/2013

studio dell’avvocato MURATORI LEOPOLDO,

che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCHI
GIGLIOLA giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 14971/2007 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/06/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato LEOPOLDO MURATORI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

2

ROMA, depositata il 23/07/2007 R.G.N. 79252/2004;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Graziella Boassa convenne in giudizio il Condominio, di vicolo Monte
del Gallo, n. 20 in Roma, per sentirlo condannare al risarcimento del
danno subito per effetto di un furto (denaro e oggetti di pregio per un
valore di euro 2.500,00) nel proprio appartamento; furto che sarebbe
stato reso possibile, o comunque agevolato, dalla mancata riparazione
del portone di accesso allo stabile condominiale.

liquidò i danni in via equitativa, per un importo pari a euro 516,46.
Il Tribunale di Roma, in sede di appello, rigettò la domanda (sentenza
del 23 luglio 2007, non notificata).
2. Avverso la suddetta sentenza, Graziella Boassa ha proposto due
distinti, ma identici, ricorsi per cassazione, che hanno assunto identico
numero di ruolo generale, con due motivi.
Del primo ricorso, per il quale la notifica era stata richiesta a mezzo
posta il 31 ottobre 2007, non vi è prova della ricezione.
Il secondo ricorso è stato notificato (ad un diverso indirizzo dello stesso
avvocato di controparte) il 4 dicembre 2007 e ricevuto il successivo 7
dicembre; risulta ritualmente depositato il 12 dicembre 2007.
Il controricorso si riferisce al secondo ricorso notificato il 7 dicembre.
Il condominio si difende con controricorso, eccependone
preliminarmente l’inammissibilità per il mancato rispetto dell’art. 366 bis
cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, e deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che non si pongono problemi di
consumazione del potere di impugnazione, non essendo stato notificato
il primo ricorso.
Non essendo andata a buon fine la prima notifica del ricorso, la notifica
è stata autonomamente rinnovata, nel termine lungo annuale; né si
pone il problema del rinnovo nel termine breve perché decorrerebbe
dalla notifica del primo ricorso, che nella specie non vi è stata.
1. Il giudice di secondo grado ha rigettato la domanda sulla base delle
seguenti, essenziali, argomentazioni.
In primo luogo, ha ritenuto, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
orale, che non vi fosse certezza in ordine alle condizioni del portone di

3

Il Giudice di Pace condannò il Condominio, ex art. 2051 cod. civ., e

accesso allo stabile, atteso che le versioni fornite dai testi non erano
sufficientemente determinate temporalmente e erano tra loro
contraddittorie.
In secondo luogo, ha ritenuto non provato che il Condominio,
tempestivamente informato, non avesse adottato alcuna iniziativa per
riparare il portone.
Infine, ha ritenuto la liquidazione equitativa fondata solo su dichiarazioni

2. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.
2051 cod. civ.
Nel quesito di diritto, che conclude il motivo, si chiede alla Corte di
valutare: se sia configurabile la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. di
un Condominio nell’ipotesi di furto determinato o agevolato dal difetto di
manutenzione, cura e custodia delle parti comuni; l’idoneità o meno
della prova fornita dal custode di aver posto in essere condotte volte ad
evitare il danno, quale esimente della responsabilità presunta di cui
all’art. 2051 cod. civ.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Prima ancora della inadeguatezza del quesito, connotato da genericità
ed astrattezza, rileva la non conferenza dello stesso rispetto alla
argomentazione centrale della sentenza impugnata.
Infatti, resta non censurata l’argomentazione assorbente del giudice,
secondo la quale, sulla base dell’istruttoria, non è certo che il portone di
accesso allo stabile fosse difettoso e bisognoso di riparazioni. Quindi,
secondo il giudice, manca la prova, gravante sull’attore, dell’esistenza
del nesso eziologico tra la cosa comune e l’evento lesivo.
3. Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 1226 cod. civ., che concerne la liquidazione del danno.
L’esame dello stesso è assorbito dalla pronuncia di inammissibilità
suddetta, concernente la statuizione della sentenza che ha negato l’an
della responsabilità del Condominio.
4. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese, liquidate sulla
base dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140 del 2012, seguono la
soccombenza nei confronti del controricorrente.
P.Q. M .

4

di parte.

LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in
favore del controricorrente, delle spese processuali del giudizio di
cassazione, che liquida in Euro 1.900,00, di cui Euro 200,00 per spese,
oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Il consigliere estensore

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2013

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