Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19500 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19500 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: CHIESI GIAN ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 14622-2014 proposto da:
BERTRAND GIULIO (C.F. BRTGLI27C13A859P), rapp. e dif., in
virtù di procura speciale del 19.3.2014, autenticata in pari data
dal Consolato di Italia in Cape Town, dall’Avv. GIORGIO
POLVERINO, unitamente al quale è dom.to ex lege presso la
Cancelleria;
– ricorrente contro
PALUMBO RAFFAELE (C.F. PLMRFL29A09H907Y), rapp. e dif.„
in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli
Avv.ti MICHELE TAGLIAFERRI e PASQUALE ESPOSITO,
unitamente ai quali è è dom.to ex lege presso la Cancelleria;;
– con troricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 23/07/2018

BUSSENTO HOLIDAYS S.R.L., in persona del legale
rappresentante p.t., (C.F: 93011340655), rapp. e dif., in virtù
di procura speciale a margine del controricorso, dal’Avv.
GIOVANNI PASCALE, unitamente al quale è dom.ta ex lege
presso la Cancelleria;

avverso la sentenza n. 144/2014 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 04/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;
Osservato che

GIULIO BERTRAND

convenne in giudizio, innanzi al

Tribunale di Sala Consilina, sez. distaccata di Sapri,
PALUMBO

e la

BUSSENTO HOLIDAYS S.R.L.,

rappresentante p. t. (breviter,

BUSSENTO),

RAFFAELE

in persona del legale
anzitutto rivendicando

nei confronti di tale società la comproprietà di un fondo sito in
Sapri e, quindi, chiedendo accertarsi la conseguente nullità del
contratto concluso tra il

PALUMBO

e la

BUSSENTO,

avente ad

oggetto la compravendita, in favore della seconda, della
proprietà esclusiva di detta consistenza immobiliare;
che nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Sala
Consilina, con sentenza 80/2009, rigettò le domande attoree,
per difetto di prova, ad opera del

BERTRAND,

dell’invocato diritto

di comproprietà;
che

GIULIO BERTRAND

impugnò tale decisione innanzi alla Corte di

Appelo di Salerno la quale, tuttavia, confermò l’impugnata
sentenza giacché, difettando la prova della titolarità del diritto
di comproprietà dell’originario attore sui beni oggetto di
controversia (per avere il

BERTRAND

prodotto in giudizio solo

l’atto di acquisto, a titolo derivativo, dai propri danti causa e
non essere, invece, risalito ad un titolo originario, né avere

Ric. 2014 n. 14622 sez. 52 – ud. 19-04-2018
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– controricorrente –

provato l’avvenuta usucapione, in proprio favore, dell’invocato
diritto), non poteva che discenderne il rigetto, non solo della
domanda di rivendica, ma anche di quella – logicamente
dipendente dalla prima – volta alla declaratoria di nullità del
contratto di compravendita concluso tra il

PALUMBO

e la

BUSSENTO;
GIULIO BERTRAND

ha proposto

Rilevato che avverso tale decisione

ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Si sono costituiti
ed hanno resistito con controricorso, ciascuno illustrato da
memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc.

CiV., RAFFAELE PALUMBO

e la

BUSSENTO;

che con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione
degli artt. 1158 ss. cod. civ. (in relazione all’art. 360, comma
1, n. 3, cod. proc. civ.), per avere la Corte territoriale ritenuto
che incombesse su esso attore in rivendica l’onere della
probatio diabolica dell’invocato diritto laddove, al contrario, lo
stesso deve ritenersi attenuato, avendo il

PALUMBO

eccepito, in

via riconvenzionale, l’avvenuta usucapione del diritto di
proprietà sulla consistenza immobiliare in questione;
che il motivo è infondato;
che, infatti, l’attenuazione del rigore probatorio auspicata da
parte ricorrente alle pp. 5-8 del ricorso (per cui, in sostanza,
esso attore avrebbe potuto limitarsi a fornire la prova di un
valido titolo d’acquisto antecedente all’inizio del possesso del
convenuto, nonché la mancanza di un successivo titolo di
acquisto per usucapione da parte di quest’ultimo), è destinata
ad operare solo ove il convenuto spieghi una domanda ovvero
un’eccezione riconvenzionale, invocando un proprio possesso
ad usucapionem

iniziato successivamente al perfezionarsi

dell’acquisto ad opera dell’attore in rivendica (o del suo dante
causa), poiché in tal caso il
Ric. 2014 n. 14622 sez. 52 – ud. 19-04-2018
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thema disputandum

attiene

(y

all’appartenenza attuale del bene al convenuto in forza
dell’invocata usucapione e non già all’acquisto del bene
medesimo da parte dell’attore (Cass., Sez. 2, 22.4.2016, n.
8215, Rv. 639670-01). Sennonché ciò non risulta essere
avvenuto nella specie, considerato che: a) il titolo di acquisto
BUSSENTO è

successivo (marzo 2000 – cfr. motivazione

dell’impugnata decisione, p. 6) rispetto a quelli (atti ai rogiti
del Notaio

BERARDI

6) sottesi dal

del 1965, 1967 e 1971 – cfr. motivazione p.

BERTRAND

alla propria domanda ex art. 948 cod.
ad

civ.; b) l’esistenza di un quarantennale possesso

usucapionem sulla consistenza immobiliare oggetto di causa è
stata eccepita non già dalla

BUSSENTO

(convenuta rispetto

all’azione di rivendica – cfr. motivazione, p. 3, cpv.) ma dal
PALUMBO,

evocato in giudizio quale legittimato passivo della

(diversa) domanda volta alla declaratoria di nullità del
contratto di compravendita intercorso con la predetta società;
c) non risulta dalla gravata decisione che la

BUSSENTO

abbia

azionato l’istituto disciplinato dall’art. 1146 cod. civ., così
facendo fare valere, nei confronti del

BERTRAND,

l’avvenuta

usucapione del diritto di proprietà sul bene in questione né, in
ogni caso, che l’abbia fatto con decorrenza successiva
all’acquisto a titolo derivativo da parte dell’originario attore;
che, dunque, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto
gravante sul

BERTRAND,

rispetto all’azione ex art. 948 cod. civ.

esperita nei confronti della

BUSSENTO,

l’onere della probatio

diabolica dell’invocato diritto di comproprietà;
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta, al
contempo, la violazione degli artt. 2697, 1143 e 1159 cod. civ.
(in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) e
l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, oggetto di
discussione fra le parti (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Ric. 2014 n. 14622 sez. 52 – ud. 19-04-2018
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della

5, cod. proc. civ.), per non avere la Corte salernitana ritenuto
comunque provato un possesso utile ai fini dell’usucapione, da
parte del

BERTRAND,

sul fondo in questione, manifestatosi anche

solo animo;
che con il terzo motivo parte ricorrente si duole dell’omesso

discussione fra le parti (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
5, cod. proc. civ.), relativamente all’avvenuto riconoscimento,
in capo al

PALUMBO,

di un possesso atto a paralizzare la

domanda attorea, nonostante l’inidoneità, a tal fine, degli
elementi valutati dalla Corte distrettuale nonché, in ogni caso,
la mancata specificazione della durata di tale presunto
possesso;
che i motivi – da esaminare congiuntamente, per l’identità
delle questioni dagli stessi affrontate – sono inammissibili;
che la Corte distrettuale ha, invero, ampiamente motivato circa
le ragioni che portano ad escludere la configurabilità di un
possesso ad usucapionem in capo al

BERTRAND

successivamente

all’acquisto, da parte dello stesso, delle quote di comproprietà
di cui si è detto (cfr. motivazione p. 7, cpv.): in particolare, i
giudici di merito hanno dapprima individuato, nel
comportamento del
del

BERTRAND

PALUMBO,

anteriore e successivo all’acquisto

e, comunque, ultraventennale rispetto alla data

(marzo 2000) della compravendita conclusa con la

BUSSENTO,

una pluralità di atti di godimento e sfruttamento in via
esclusiva del fondo in questione (concessione in fitto a terzi per
il pascolo, lavori di taglio del bosco, lavori di pulizia e
manutenzione, chiusura con cancelli e parziale recinzione), tali
da escludere, complessivamente valutati e stante l’inerzia del
titolare apparente, l’esercizio, ad opera, di costui di un
possesso pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato; hanno
Ric. 2014 n. 14622 sez. 52 – ud. 19-04-2018
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esame circa un fatto decisivo del giudizio, oggetto di

quindi, ritenuto comunque irrilevante, sia sotto il profilo
temporale che contenutistico, la documentazione edilizia
depositata dalla difesa dell’allora appellante;
che, quanto al primo profilo innanzi esposto, premesso che il
esso non si confronta con la ratio decidendi dell’impugnata
decisione – avendo la Corte territoriale indugiato sugli atti di
PALUMBO

non già per dichiararlo

godimento compiuti dal

proprietario del fondo in questione, a seguito di acquisto
fattone per usucapione ma, al contrario, per escludere che tale
titolo potesse essere utilmente sotteso dal

BERTRAND

alla propria

domanda di rivendica – osserva in ogni caso il Collegio come
l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla validità
degli eventi dedotti dalla parte al fine di accertare se, nella
concreta fattispecie, ricorrano, o meno, gli estremi del
possesso idoneo ad usucapire non è utilmente scrutinabile, in
sede di legittimità, ove congruamente motivato ed immune da
vizi giuridici (Cass., Sez. 6-2, 10.1.2017, n. 356, Rv. 64231701). Peraltro, le questioni concernenti l’esistenza di un
possesso manifestato solo animo dal

BERTRAND,

così come

l’avvenuta usucapione decennale (la cui deduzione non è
ricompresa in quella concernente l’usucapione ordinaria. Cass.,
Sez. 2, 9.11.2012, n. 19517, Rv. 624171-01) appaiono del
tutto nuove e non oggetto di specifico motivo di appello (d’altra
parte, in ordine alla prima questione è lo stesso ricorrente a
riconoscere che essa fu posta solamente nella memoria di
replica in appello – cfr. ricorso, pp. 10, ult. rigo e 11);
che, per quanto invece concerne la portata della
documentazione amministrativa, va anzitutto osservato che il
motivo difetta di specificità (cfr. art. 366, comma 1, n. 6, cod.
proc. civ.), non essendo stato trascritto il contenuto della
concessione edilizia del 5.8.1967: sicché il collegio non può
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(i/L

valutarne l’oggetto, né se essa effettivamente riguardasse solo
parte del fondo o la sua interezza né, ancora, se la stessa,
diversamente da quanto esposto nella gravata decisione, abbia
prodotto i propri effetti fino al 1977 anziché fino al 1972. Il
motivo è, poi, in ogni caso infondato giacché “la licenza (o

pubblicistico alla libera esplicazione del diritto di edificare, ma
non trasforma l’attività edificatoria del privato in attività di
interesse generale… Pertanto il rilascio della licenza edilizia non
comporta la presunzione del diritto di proprietà del richiedente
sul suolo da edificare ne’ può comprimere i diritti soggettivi dei
terzi, ne’ può influire sulle controversie tra i privati concernenti
il detto diritto di proprietà” (Cass., Sez. 2, 3.4.1998, n. 3428,
Rv. 514168-01, in motivazione);
che, in conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del
ricorrente alle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei
controricorrenti;
che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del

2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, si
dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente

GIULIO BERTRAND

al

pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in
favore di ciascuno dei controricorrenti

BUSSENTO HOLIDAYS S.R.L.,

in persona del legale rappresentante p.t., e

RAFFAELE PALUMBO,

in

C 5.000,00 (cinquemila/00) per compenso professionale ed C
200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese forfettarie

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concessione) edilizia ha il limitato fine di rimuovere un ostacolo

nella misura del 15% sul compenso professionale ed agli
accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente

GIULIO BERTRAND,

dell’ulteriore importo a

titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, il 19.4.2018

DEPOSITATO
IN CANCEUERIA
Roma,

23 LUG. 2018

principale.

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