Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19500 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. I, 13/09/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 13/09/2010), n.19500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17089-2009 proposto da:

MARCHETTI ALESSANDRO, quale difensore di P.A.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 71, presso il

proprio studio;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 562/2006 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 20/10/05, depositata il 13/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Avv. Alessandro Marchetti, quale difensore di A. P., con ricorso del 25 giugno – 9 luglio 2009, ha chiesto, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di cassazione n. 562/06 del 13 gennaio 2006, laddove la Corte, nel dispositivo della stessa sentenza, condannando il Presidente del Consiglio dei ministri al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente – P.A., non ne ha disposto la distrazione in favore dell’avv. Marchetti Alessandro dichiaratosene antistatario;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva.

Considerato che il denunciato errore materiale sussiste;

che, infatti, dagli atti del processo emerge che il predetto difensore di P.A. aveva chiesto la distrazione delle spese in suo favore, dichiarandosene antistatario;

che, pertanto, detto errore materiale deve essere corretto come determinato nel dispositivo;

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 9438 del 2002, pronunciata a sezioni unite, e 10203 del 2009).

PQM

Visti gli artt. 287, 288, 391-bis cod. proc. civ. e art. 121 disp. att. cod. proc. civ.. Accoglie il ricorso e dispone che: a) il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione n. 562/06 del 13 gennaio 2006 sia corretto, nel senso che alla fine dello stesso dispositivo deve aggiungersi l’espressione “da distrarsi in favore dell’avv. Alessandro Marchetti dichiaratosene antistatario”; b) la presente ordinanza sia annotata sull’originale della stessa sentenza n. 562/06 del 13 gennaio 2006 e sia notificata alle parti a cura della cancelleria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

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