Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1950 del 29/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 29/01/2020), n.1950
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5530-2019 proposto da:
O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
RIZZATO MASSIMO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VICENZA;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il
23/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI
MARCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1le il Tribunale di Venezia, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 avendo il decidente disatteso le dispiegate richieste, ancorchè la vicenda narrata dal ricorrente fosse “risultata credibile e ben circostanziata ed il fatto che egli non abbia potuto supportarla dinnanzi al Tribunale non può essere motivo di rigetto”.
Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. L’unico motivo che suffraga il ricorso è da reputarsi pregiudizialmente inammissibile poichè, pur appellandosi ad un’apparente violazione di legge, si risolve in una contestazione del tutto generica a fronte del fatto che il Tribunale ha escluso la ricorrenza delle condizioni per far luogo al riconoscimento delle misure richieste non emergendo nella specie in danno del ricorrente “d’esistenza di alcuna persecuzione rilevante ai sensi degli articoli sopra richiamati”, di talchè la doglianza, per come formulata, contravviene perciò al requisito della specificità dei motivi di ricorso per gli effetti preclusivi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 3 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 29 gennaio 2020