Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1950 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1950 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 16445-2007 proposto da:
BADELLA MARIO MASSIMO BDLMMS37A29H392R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 36, presso lo
studio dell’avvocato MARTUCCELLI CARLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEUZZI
GIUSEPPE;
– ricorrente –

2013

contro

2512

BADELLA iALTER

BDLVTR34C21H392B,

elettivamente

domiciliato in ROMA,

VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA

PALESTRINA 47, presso

lo studio dell’avvocato IOSSA

Data pubblicazione: 29/01/2014

FRANCESCO PAOLO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CARACCIOLO GIANCARLO FRANCO;
– controrícorrente nonchè contro

BADELLA MAURA, RAMASSO CATERINA;
intimati

avverso la sentenza n. 659/2006 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 24/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato DONATELLO FUMIA,
dell’Avvocato

CARLO

MARTUCCELLI

con delega
difensore

del

ricorrente, che si e’ riportato agli atti depositati;
udito l’Avvocato FRANCESCO PAOLO TOSSA difensore del
resistente che si e’ riportato agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine per il
rigetto.

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 17.10.90 Badella Alessandro Fiorino conveniva in giudizio, innanzi al Tribuna-

eliminazione di tutte le irregolarità, in materia di violazione di distanze legali ed altro, relative al suo fabbricato in Azzano d’ Asti, nonché al risarcimento dei danni
derivanti al confinante immobile di esso attore, per l’irregolare collocamento del tetto e le conseguenti infiltrazioni d’acqua.
Costituitosi in giudizio il convenuto contestava la domanda ed,in via riconvenzionale, proponeva azione negatoria delle servitù di veduta, sporti e scarichi.
Deceduto l’attore, il processo veniva riassunto nei confronti dei relativi eredi, Badella Mario Massimo e Badella Piero.
Con sentenza 5.7.2003 il Tribunale accoglieva le reciproche domande delle parti.
Avverso tale sentenza Badella Walter proponeva appello
cui resisteva Badella Mario Massimo svolgendo appello
incidentale.
Contumaci Badella Maura e Ramasso Caterina,eredi di
Badella Piero, con sentenza depositata il 24.4.2006, la
Corte d’Appello di Torino, in parziale accoglimento
dell’appello principale, eliminava la condanna al paga-

1

le di Asti, Badella Walter per sentirlo condannare alla

mento della somma di E 1.167,85, riconosciuta in primo
grado a titolo di rivalutazione monetaria e dichiarava acquisita, in capo a Badella Walter, la proprietà della stri-

nell’allegato alla C.T.U.; condannava Badella Mario
Massimo a rimuovere le tubazioni oggetto di causa, non
avendo egli alcun diritto di immettere e mantenere gli
scarichi di acqua nel fondo di Badella Walter; condannava Badella Mario Massimo al pagamento delle spese del
grado.
La Corte di merito, per quanto ancora rileva nel presente
giudizio, rigettava l’appello incidentale di Badella Mario
Massimo, osservando che la domanda da questi proposta,
di usucapione del diritto a mantenere lo scarico,non po-

3eva essere accolta, stante la genericità delle testimonianze rese al riguardo ed il difetto di apparenza della
servitù essendo il tubo in questione “canalizzato e non
visibile”; rilevava, inoltre, la genericità dell’appello incidentale in ordine alla contestata applicabilità della
scrittura privata 20.6.1977.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Badella Mario Massino formulando un unico / articolato motivo.
Resiste con controricorso Badella Walter.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:

2

scia di terreno di mq. 7,39, come individuata

insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione agli artt.

formulazione ( divieto di domande nuove); la Corte di
merito aveva escluso l’usucapione

della tubazione di

scarico per difetto dell’elemento dell’apparenza, omettendo di considerare che tale requisito era “in re ipsa”,
non avendo controparte negato l’esistenza nel proprio
fondo della tubazione stessa; peraltro, il giudice di appello non aveva tenuto conto delle vedute e degli sporti;
contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, le testimonianze relative alla intervenuta usucapione, non erano generiche, avendo i testi Secondo Scarzella e Giardo Carla riferito che l’immobile di Badella
Mario, da oltre quarant’anni, non aveva subito modifiche; erroneamente la Corte territoriale aveva, inoltre,
ravvisato la genericità dell’appello incidentale con cui si
contestava l’applicabilità della scrittura 20.6.77, non
considerando che, nella comparsa di costituzione in appello, era stato dedotta la novità delle domande formulate solo nella memoria di precisazione delle conclusioni
in primo grado e fondate su detta scrittura, senza che
fosse stato su di esse accettato il contraddittorio.
Il ricorso è infondato.

3

1158- 1061 c.c. e 183 co. 4 c.p.c., secondo la vecchia

Quanto alla tubazione di scarico ; la sentenza impugnata
ha escluso l’usucapione sul duplice rilievo della genericità delle deposizioni testimoniali sul punto e”che

non aveva subito modifiche” ed era sempre rimasto nello identico stato e della non apparenza della servitù in
quanto il tubo era canalizzato e non visibile. Orbene, sia
il primo che il secondo rilievo attengono ad apprezzamenti di fatto, la cui valutazione è oggetto di censura
generica , priva di autosufficienza quanto deposizioni
testimoniali ed all’ordinanza di ripristino emessa nel
1982, dalla cui sola esistenza non è in alcun modo ricavabile l’apparenza della servitù; la censura è, inoltre,
carente di decisività quanto alla scoperta della conduttura nel 1982 in occasione di lavori edili, circostanza che
depone per la natura occulta e non apparente della servitù. Quanto alla non genericità del gravame relativa
all’applicabilità della scrittura 20.6.1977, il motivo è
privo di autosufficienza, non riportando le specifiche
contestazioni che il ricorrente assume di avere rivolto
con l’appello avverso la propria ritenuta applicabilità da
parte del giudice di primo grado. In ordine al terzo profilo della censura / attinente alla novità delle domande accolte dal primo giudice, la censura è inammissibile per
genericità, non avendo il ricorrente indicato quali do-

4

l’immobile del Badella Mario Massimo da oltre 40 anni

mande nuove aveva censurato con l’appello ed in quali
termini la relativa censura era stata formulata.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Consegue la

controricorrente, delle spese processuali liquidate come
da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti degli altri intimati che non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento, in favore del controricorrente, delle spese
processuali liquidate in E 2.700,00 di cui 200,00 per
esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 3.12.2013

condanna del ricorrente al pagamento, in favore del

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