Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1950 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.T. e A.R., elettivamente domiciliate in

Roma, via Attilio Friggeri n. 82, presso lo studio legale Fiandanese-

Pogliaga, rappresentate e difese dall’Avv. Di Muro Gaetano per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI Valenzano, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari n. 5629/05 RG n.

6385/05, depositata il 22 novembre 2005;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LECCISI Giampaolo che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso perchè manifestamente fondato;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha confermato le conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con sentenza depositata il 22 novembre 2005, il Giudice di pace di Bari ha respinto l’opposizione proposta da M.T. e A.R. avverso il verbale di accertamento elevato dalla Polizia municipale del Comune di Valenzano, per violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3;

che il Giudice di pace ha ritenuto giustificata la mancata contestazione immediata della violazione;

che il medesimo Giudice ha anche osservato che la violazione era stata rilevata dall’apparecchiatura Traffiphot Higr debitamente omologata, che produce documentazione attestante il passaggio del veicolo prima e durante l’attraversamento con lanterna semaforica a luce rossa, con sovrimpressione, su ogni fotogramma, del codice della località dell’infrazione, della data e dell’ora espressa in ore, minuti e secondi;

che, per la cassazione di questa sentenza, hanno proposto ricorso M.T. e A.R., sulla base di due motivi;

che, con il primo motivo, le ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la mancata considerazione, da parte del Giudice di pace, delle reali ragioni poste a fondamento dell’opposizione e la sostituzione di quelle ragioni con altre non dedotte;

che, in particolare, nel ricorso in opposizione era stata posta all’attenzione del Giudice la circostanza se, alla luce delle stesse risultanze fotografiche fornite dall’apparecchiatura elettronica, non dovesse in realtà concludersi nel senso che la contestata condotta di attraversamento dell’incrocio con luce semaforica rossa fosse radicalmente inesistente o comunque scriminata da uno stato di necessità, consistente nella impossibilità di proseguire la marcia in linea retta sulla corsia di destra in quanto intralciata da altro veicolo fermo;

che, con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano il mancato esame delle questioni effettivamente proposte e l’esame di altre non dedotte, ravvisando in ciò, ove non sussista la denunciata omessa pronuncia, un vizio di motivazione;

che non ha resistito con controricorso il Comune di Valenzano;

che la Procura Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza dei motivi.

Considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, e che il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo;

che dalla lettura dell’atto di opposizione, alla quale il collegio può procedere in considerazione della natura del vizio dedotto, emerge che effettivamente le ragioni per le quali le ricorrenti avevano sollecitato l’annullamento dell’opposto verbale erano altre e diverse da quelle sulle quali si è incentrato l’esame da parte del Giudice del merito;

che, in particolare, le ricorrenti, allora opponenti, avevano rilevato che il semaforo segnalava il rosso per la corsia riservata alla svolta a sinistra, mentre proiettava il verde per la corsia di destra, che avrebbe dovuto essere utilizzata per la prosecuzione della marcia in linea retta, e avevano precisato che la conducente dell’auto si trovava nella corsia di sinistra non per effettuare la svolta, ma perchè, pur dovendo proseguire in linea retta, non poteva utilizzare la corsia di destra in quanto occupata da altro veicolo fermo, nonostante che il semaforo segnalasse la luce verde, cosi determinando per le autovetture che procedevano in quella direzione la necessità di utilizzare la corsia di sinistra;

che la sentenza impugnata ha invece rigettato l’opposizione affermando che, nel caso di specie, la mancata contestazione immediata della violazione era giustificata e l’organo accertatore aveva esposto nel verbale notificato le ragioni per le quali non era stato possibile procedere alla contestazione immediata, e rilevando che l’infrazione era stata accertata a mezzo apparecchiatura Traffiphot High, che aveva prodotto documentazione fotografica attestante il passaggio del veicolo prima e durante l’attraversamento con lanterna rossa e che, per le sue caratteristiche doveva ritenersi corrispondente a quanto richiesto dal decreto ministeriale di omologazione;

che appare dunque evidente la sussistenza della denunciata violazione del principio del chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 cod. proc. civ.;

che, pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, con conseguente assorbimento del secondo;

che la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Bari che, in persona di diverso giudicante, provvedere a nuovo esame del ricorso in opposizione;

che al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Bari, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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