Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1950 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9560/2007 proposto da:

T.D., domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 77, presso lo

studio dell’avvocato SQUILLANTE Iacopo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ARTIOLI DONATELLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

KAM S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1831/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/04/2006 r.g.n. 742/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/12/2010 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ARTIOLI DONATELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale di Latina del 6.4.2004, era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato a T. D. il 21.1.2001, con condanna della società Kam srl, datrice di lavoro della stessa, al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra; era stata, invece, rigettata la domanda di superiore inquadramento nella 6^ categoria CCNL industria del legno, dalla predetta proposta. La lavoratrice aveva impugnato un primo recesso orale: intimatole il 17.12.2001, all’esito di una conversazione di lavoro, nella quale era stata verbalmente aggredita dal direttore generale ed azionista di maggioranza della società, ma quest’ultima, negando l’esistenza del recesso, l’aveva invitata a riprendere servizio, cosa che ella non aveva fatto anche per la condizione di malattia in cui versava, motivo per il quale la società, in data 23.1.2002, ne aveva disposto il licenziamento per giusta causa, ritenuto illegittimo dal primo giudice.

Con sentenza della Corte di Appello di Roma depositata il 10.4.2006, veniva accolto l’appello della società per quanto di ragione e, in parziale riforma dell’impugnata decisione – confermata nel resto – la condanna al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice veniva contenuta in misura pari a cinque mensilità di retribuzione, oltre accessori di legge.

Sosteneva, in sintesi sul punto, la sentenza della corte territoriale che la lavoratrice non aveva risposto agli inviti del datore a riprendere l’attività lavorativa dopo l’intimazione de primo licenziamento e che, pertanto, la sanzione ripristinatoria, nella misura disposta dal Tribunale, doveva ritenersi eccessiva; quanto alla domanda di inquadramento nel sesto livello, rilevava che sia la documentazione esibita, che la istruttoria orale espletata, non avevano consentito di individuare gli elementi mansionari utili all’accoglimento dell’istanza quali previsti dalla contrattazione collettiva.

Propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi la T.. La società KAM a r.l. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione la T. deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3; la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, la violazione dell’art. 1227 c.c., art. 112 c.p.c., art. 416 c.p.c., artt. 437 e 345 c.p.c..

Assume che la società non aveva formulato, in primo grado, alcuna domanda intesa ad ottenere, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna della convenuta al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, nella misura minima prevista dal comma 4 e pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, nè aveva allegato circostanze utili a ravvisare i presupposti per l’applicabilità della norma di cui all’art. 1227 c.c..

Rileva che la società aveva riferito di avere invitato la lavoratrice a riprendere il lavoro solo dopo l’intimazione del licenziamento orale, superato tra l’altro dallo stato di malattia della dipendente, certificato e comunicato tempestivamente da quest’ultima, onde non rivestiva significatività ai fini voluti la circostanza invocata a sostegno della ritenuta necessità di limitare il danno nella misura minima di legge.

Peraltro, l’eccezione di cui all’art. 1227 c.c., doveva considerarsi eccezione in senso stretto, che, come tale, non poteva essere dedotta per la prima volta in sede di gravame.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 112 c.p.c., per l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della domanda dell’appellante.

Si assume che sull’eccezione di inammissibilità della domanda, tempestivamente sollevata, la Corte territoriale non si era pronunziata.

Con il terzo motivo, la T. lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione. In particolare, rileva che il licenziamento impugnato – era quello di cui alla lettera 23.1.2002, intimato per giusta causa e conseguente alla presunta assenza ingiustificata dal lavoro della dipendente. Nella lettera di impugnativa di tale recesso erano state offerte le prestazioni lavorative, laddove nessuna offerta di ripristino del rapporto era stata avanzata dal datore all’indomani di tale licenziamento. Quindi, la motivazione della Corte, che aveva ritenuto valutabile il comportamento della lavoratrice, che non aveva ottemperato agli inviti rivoltile dal datore di lavoro, contrastava con quanto dallo stesso giudice del gravame affermato con riguardo alla ritenuta esclusione del comportamento scorretto ed immotivato della lavoratrice a riprendere l’attività dopo il licenziamento orale, sia per le condizioni di salute, sia per l’esigenza di preventiva chiarificazione dei rapporti dopo i fatti che avevano determinato il licenziamento verbale.

Doveva considerarsi che il rifiuto della lavoratrice era intervenuto prima del licenziamento ed a seguito del comportamento del datore.

Con il quarto motivo, denunzia la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2702 e 2712 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. e l’omessa valutazione delle prove documentali.

in particolare, con riferimento alla reiezione della domanda di superiore inquadramento, assume che la documentazione del Manuale della Qualità, versato in atti dall’Ente certificatore ICILA srl su ordine del giudice, era tale per cui doveva desumersene che la posizione ricoperta da essa T. (addetta al settore Assicurazione Qualità) era sottoposta immediatamente al solo Direttore Generale ed era comparativamente rientrante nella posizione mansionaria contemplata dalla declaratoria contrattuale relativa al 6 livello di inquadramento del CCNL Industria del legno.

Osserva la Corte che il giudice del gravame si è pronunziato esaminando congiuntamente il primo ed il secondo motivo di impugnazione, e che, pertanto, deve ritenersi che si sia implicitamente pronunziato sulla eccezione di inammissibilità del gravame, ritenendola superabile.

Deve rilevarsi l’infondatezza della censura proposta in riferimento alla mancata deduzione e richiesta, da parte della società, della limitazione della condanna alle cinque mensilità di retribuzione previste dall’art. 18, comma 4 Statuto dei Lavoratori. Ed invero, è principio affermato da questo Corte quello alla cui stregua, in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, il datore di lavoro che, al fine di vedere ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione l’ammontare del suddetto risarcimento, deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l’aggravamento del danno, non fa valere alcun diritto sostanziale di impugnazione, nè propone un’eccezione identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trame d’ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche ove l’acquisizione sia riconducale ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato (cfr., in tali termini, Cass. 20.3.2004 n. 5655). Più specificamente, con riguardo alla necessità di puntuale domanda di limitazione della condanna risarcitoria, questa Corte ha anche affermato che, in tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo, l’importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, previsto dal comma quarto dell’art. 18 Stat. lav., nel testo risultante della L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1, quale minimo inderogabilmente dovuto al lavoratore, rappresenta una parte comunque irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all’illegittimo licenziamento, costituita da una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento.

Essa non richiede una specifica domanda, essendo questa da considerare ricompresa in quella del maggior danno di cui alla prima parte della citata L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 (cfr. Cass. 21.8.2003 n. 12306).

Passando ad esaminare il terzo motivo del presente ricorso, effettivamente deve rilevarsi, in conformità a quanto dedotto dalla lavoratrice, la contraddittorietà della motivazione laddove il giudice del gravame, prima ha affermato che il rapporto di lavoro dopo il licenziamento verbale, negato dal lavoro e non formalmente impugnato dalla lavoratrice, era di fatto proseguito e che la T. aveva inviato certificati medici attestanti la impossibilità di recarsi al lavoro e la giustificatezza della propria assenza, che la T. non si era dimostrata immotivatamente indisponibile a riprendere l’attività lavorativa e correttamente si era assentata, sia per le sue precarie condizioni di salute sia per ottenere una preventiva chiarificazione dei fatti dal proprio datore di lavoro, e, poi, ha ritenuto di limitare la sanzione risarcitoria alla luce degli inviti che la società aveva rivolto alla T. affinchè riprendesse la prestazione lavorativa.

Tale duplicità di valutazione di uno stesso fatto e di una medesima situazione risulta affatto incoerente ed illogica, ove si consideri che lo stato di malattia e l’attesa di una chiarificazione della propria posizione da parte dell’azienda, giudicate legittimamente tali da rendere motivata la mancanza di ripresa della attività lavorativa da parte della dipendente, dovrebbero considerarsi negativamente ai fini del diritto alla piena tutela risarcitoria per l’intero periodo ricompreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione. Questa Corte (ex plurimis Cass., sez. lav., 23 giugno 2001, n. 8621) ha più volte affermato – e qui ribadisce – che la L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4, nel testo sostituito dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1, nel prevedere, in caso di invalidità dei licenziamento, la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto del licenziamento stesso, mediante corresponsione di una indennità commisurata alla retribuzione non percepita, stabilisce una presunzione iuris tantum di lucro cessante; presupposto indefettibile per l’applicabilità di tale disposizione, che costituisce una specificazione del generale principio della responsabilità contrattuale, è l’imputabilità al datore di lavoro dell’inadempimento, fatta eccezione per la misura minima del risarcimento, consistente in cinque mensilità di retribuzione, la quale è assimilabile ad una sorta di penale, avente la sua radice nel rischio di impresa. In applicazione di tali principi questa Corte, in relazione ad ipotesi in cui era stato ritenuto che l’illegittima estromissione della ricorrente, dopo il licenziamento, era durata fino al giorno in cui era stata offerta la ripresa dell’attività lavorativa presso altra sede, aveva limitato la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno conseguente all’invalidità del licenziamento dallo stesso intimato al minimo di legge delle cinque mensilità di retribuzione, ritenendo che l’offerta, se accettata, avrebbe limitato l’estromissione dall’azienda a meno di cinque mesi (Cass., sez. lav., 3,5.2004 n. 8364).

Diversa è la fattispecie qui in esame, in cui l’offerta di ripresa della prestazione è avvenuta in periodo precedente all’intimazione del licenziamento oggetto di impugnazione ed allorchè la lavoratrice si trovava in periodo di malattia certificata, dopo avere subito aggressioni verbali con le quali ne era stato provocato l’allontanamento dall’azienda, e quindi in una situazione che la stessa corte territoriale aveva reputato tale da rendere non immotivato il rifiuto della T. all’invito di riprendere l’attività rivoltole dal datore di lavoro.

Pertanto, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo di impugnazione accolto, dovendo il giudice del rinvio designato procedere alla valutazione dei fatti quali descritti in conformità ai principi enunciati.

Quanto all’ultimo motivo di ricorso, lo stesso risulta proposto in dispregio del principio di autosufficienza e di quanto prescritto, per i ricorsi relativi a sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore della L. n. 40 del 2006, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al deposito di atti processuali, documenti, contratti collettivi o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda. Si deve rilevare, anzitutto, la carenza del requisito dell’autosufficienza dell’esposizione del motivo, sotto il profilo che, se il Manuale della Qualità e il CCNL industria per il legno cui esso fa riferimento sono stati diligentemente trascritti, quel requisito non appare, tuttavia, soddisfatto, atteso che si è omesso di precisare in quale sede processuale detti documenti sono stati prodotti nelle fasi di merito e dove, quindi, la Corte potrebbe esaminarli in questa sede, per effetto della produzione dei documenti già prodotti nelle fasi di merito: in particolare, non si dice se tali documenti dovrebbero rinvenirsi nel fascicolo d’ufficio del giudizio nel quale è stata emessa la sentenza impugnata ovvero eventualmente nei fascicoli di parte relativi alle fasi di merito. Al riguardo, è stato, invero osservato, che anche con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della ed autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione deve essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell’art. 360, n. 3 o di un vizio costituente error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essa è rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava a lume della previsione del vecchio art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibilità la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 1 (cfr. Cass. 25.5.2007 n. 12239; Cass. 20594/2007;

20437/2008; 4056/2009).

Al giudice del rinvio è rimessa anche la statuizione relativa alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il terzo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di impugnazione accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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