Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1950 del 25/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.25/01/2017),  n. 1950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10788/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PADOVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1613/31/2014, emessa il 20/10/2014 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il

21/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

Il Dott. C.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Veneto che il 21 ottobre 2014 ha riformato la decisione della CTP – Padova e ha rigettato la domanda del contribuente, pediatra di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2006 al 2012. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il contribuente replica con memoria.

Con l’assorbente secondo motivo il professionista esattamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo tale attività pacificamente correlata col SSN ed espletata con l’ausilio di una segretaria e in gruppo con altri medici di base.

La decisione del giudice regionale si discosta palesemente dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema d’imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Tale parametro orientativo risulta rispettato ove si consideri che dalla sentenza d’appello emerge pacifica la collaborazione di una sola dipendente addetta a mansioni di segreteria.

Quanto, poi, all’apporto della compagine poli-medica la decisione del giudice regionale si discosta dagli ulteriori principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 7291 del 13/04/2016 (Rv. 639173) laddove si afferma che in materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale.

Consequenzialmente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza che, in forma semplificata, accolga secondo motivo (assorbente rispetto all’altro per meri vizi motivazionali) e cassi in relazione la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda introduttiva della parte contribuente può essere immediatamente accolta. Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda introduttiva della parte contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA