Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1950 del 24/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2022, (ud. 04/11/2021, dep. 24/01/2022), n.1950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12232/2015 proposto da:

M.L., nella qualità di erede di C.M.C.,

elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Di Tella Raffaele;

– ricorrente –

contro

Gefil Gestione Fiscalità Locale Spa;

– intimato –

e contro

Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inferior, elettivamente

domiciliato in Roma Lungotevere Dei Mellini, 17 presso lo studio

dell’avvocato Cantillo Oreste che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Cantillo Guglielmo, Lisanti Michele;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 9727/2014 della COMM.TRIB.REG., CAMPANIA,

depositata il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.L. chiedeva, sulla base di un solo motivo, la cassazione della sentenza n. 9727/07/14, depositata il 10.11.2014, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla contribuente C.M.C. (madre dell’attuale ricorrente) avverso la decisione di primo grado, che, nell’accogliere il ricorso, aveva disposto la compensazione delle spese, in considerazione del potere discrezionale del giudice tributario nel valutare le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 263 del 2009, sostenendo che gli argomenti posti a fondamento della decisione di merito – vale a dire la carenza di legittimazione passiva del ricorrente, il quale aveva alienato nell’anno 2005 il fondo per il quale gli era stato intimato il pagamento dei contributi consortili per l’anno 2008 – lasciavano trasparire le ragioni per le quali erano state compensate le spese.

Il Consorzio Generale di bonifica del Bacino Inferiore del Volturno resiste con controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.Con l’unico motivo del ricorso principale, si lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. ex art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), per avere i giudici regionali confermato la correttezza della compensazione delle spese di lite del primo grado, ancorché non si ricorresse in ipotesi di soccombenza reciproca né in ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni che potessero consentire la compensazione delle spese di lite.

In particolare, deduce il ricorrente che il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell’art. 92 c.p.c..

3.Con ricorso incidentale, il Consorzio lamenta la violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5); per avere il decidente omesso di esaminare l’eccezione sollevata nelle controdeduzioni in appello relativa alla carenza della preventiva autorizzazione del consiglio dell’ordine che consente al legale di provvedere direttamente alla notifica degli atti, secondo le modalità previste dalla L. n. 890 del 1982 oppure mediante posta elettronica certificata, avendo l’avvocato della contribuente provveduto alla notifica diretta del ricorso originario.

4. In via preliminare occorre esaminare il ricorso incidentale; esso è destituito di fondamento.

L’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della L. n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, è nulla e non inesistente; tale nullità è sanata solo dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. (Cass. n. 11466 del 15/06/2020).

Ebbene, nella fattispecie, risulta, come evincibile dal ricorso in appello che – contrariamente a quanto affermato dal Consorzio – il legale procedeva alla notifica diretta ai sensi della normativa citata, menzionando l’autorizzazione preventiva del C.O.A. di S.M. C.V. del 4 marzo 2005.

Considerando che, ai fini della validità della notifica diretta ex lege n. 53 del 1994, è sufficiente la menzione della prescritta autorizzazione, la cui sussistenza è peraltro agevolmente accertabile dalla controparte, deve concludersi che la notifica del ricorso originario da parte del difensore del contribuente si è svolta nel rispetto delle norme di legge.

5.Quanto al ricorso principale, si osserva quanto segue.

Prima ancora di verificare se le ragioni ravvisate dalla CTR della Campania siano ascrivibili ad una delle due ipotesi tipiche previste dalla norma teste’ citata, occorre rilevare che, con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale retroagiscono fino al momento dell’introduzione nell’ordinamento della norma dichiarata illegittima. Pertanto, l’apprezzamento della sussistenza del vizio denunciato con il ricorso dev’essere fatto con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità. Va dunque affermato il seguente principio di diritto: “Poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell’ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi”.

Siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un, dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. n. 2883/2014; n. 21157 del 07/08/2019).

Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, occorre valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ragioni di “gravità ed eccezionalità” normativamente previste; il giudice è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15413 del 2011).

Nella fattispecie, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non esplicita le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, tant’e’ che i giudici di appello si limitano ad affermare apoditticamente che “gli argomenti posti a base della decisione di merito di primi giudici lasciano chiaramente trasparire le ragioni per le quali è stata decisa la compensazione delle spese”.

6. La mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione comporta un vizio di violazione di legge al quale consegue la cassazione della decisione impugnata con rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla CTR della Campania che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della vertenza, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigettando quello proposto in via incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente in via incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022

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