Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1950 del 04/02/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1950 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 1058/10 proposto da:
Soprano Luigi e Soprano Enrico, quali coeredi Giordani
Maria e Soprano Francesco, elettivamente domiciliati in
Roma, Via degli Avignonesi n. 5, presso lo Studio
dell’Avv. Enrico Soprano, che agisce in proprio e
rappresenta e difende Soprano Luigi, giusta delega a
margine del ricorso;
•
– ricorrent4 contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
Data pubblicazione: 04/02/2015
legis;
–
resistente con atto di costituzione
–
avverso la sentenza n. 65/35/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, depositata il 12
novembre 2008;
udienza del 2 ottobre 2014 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per il
rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del
secondo e assorbito il terzo.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 65/35/08, depositata il 12
novembre 2008, la Commissione Tributaria Regionale
della Campania, respinto l’appello dei contribuenti
Soprano Luigi e Soprano Enrico, eredi di Soprano
Francesco e Giordano Maria, confermava la decisione n.
344/29/05 della Commissione Tributaria di Napoli che
aveva parzialmente accolto il ricorso originariamente
proposto dai deceduti genitori avverso l’avviso n.
GP1/205774 INVIM e per l’effetto aveva ridotto “del 10%
il valore dei cespiti alienati” rispetto a quanto
accertato dall’Ufficio.
La CTR respingeva dapprima l’eccezione di nullità
dell’avviso per difetto di sua motivazione, giudicando
che lo stesso “sia pure in forma succinta, riporta
2
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
completamente i criteri su cui è basato l’operato
dell’Ufficio”; respingeva poi l’eccezione relativa alla
mancata applicazione dell’art. 52, comma 4, d.p.r. 26
aprile 1986, n. 131 in tema di cosiddetta valutazione
automatica, giudicando che “trattasi di nuova eccezione
non proponibile ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n.
fatta dalla CTP del 10% del valore degli immobili, in
ragione del “forte incremento di valore in cui sono
incorsi i fabbricati insistenti nella zona, ancorché
inizialmente rientranti nella categoria di <