Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 195 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 09/01/2017, (ud. 29/09/2016, dep.09/01/2017),  n. 195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22865-2012 proposto da:

R.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato DANIELA DE LUCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO DEL PINTO;

– ricorrente –

contro

D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio MARCO GARDIN, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANO LOPARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato DE LUCA Daniela con delega depositata in udienza

dell’Avvocato DEL PINTO Maurizio, difensore della ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato LOPARDI Stefano difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità su

ordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra R.C. – proprietaria di un fondo in agro di (OMISSIS), identificato dalle particelle nn. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del locale catasto – ricorre contro il sig. D.M.A. per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello de L’Aquila, riformando la sentenza del pretore della stessa città, ha rigettato la sua domanda di costituzione coattiva di una servitù di passaggio a vantaggio del suddetto fondo ed a carico del confinante fondo del D.M. e, precisamente, a carico della porzione di questo fondo catastalmente identificata dalla particella n. (OMISSIS).

Secondo la corte abruzzese, il percorso passante sulla particella n. (OMISSIS) del D.M., proposto dall’attrice, pur essendo il più breve, non è, tuttavia, il meno gravoso per il fondo servente. Al riguardo nella sentenza gravata si argomenta, sulla scorta dei rilievi svolti nella espletata c.t.u., che detto percorso divide la continuità fisica dei terreni del D.M., impone la realizzazione di opere per superare la differenza di quota tra la particella n. (OMISSIS) del D.M. e la particella n. (OMISSIS) della R., incide su una particella, appunto la n. (OMISSIS), inserita in una zona residenziale di espansione. Per la corte d’appello, quindi, il bilanciamento tra il criterio della maggior brevità ed il criterio del minor aggravio per il fondo servente indurrebbe a privilegiare un tracciato alternativo suggerito dallo stesso D.M., sul quale già esistevano tracce di passaggio di mezzi agricoli, più lungo ma incidente solo marginalmente sui fondi attraversati (dello stesso D.M. e terzi). La corte distrettuale, tuttavia, ha ritenuto che la mancata proposizione della domanda di costituzione coattiva di servitù nei confronti di tutti i proprietari delle particelle toccate dal tracciato da lei ritenuto meno gravoso per i fondi serventi impedisse la pronuncia della sentenza costitutiva di tale servitù e, pertanto, ha rigettato la domanda dell’attrice.

Avverso la sentenza della corte di appello de L’Aquila la sig.ra R.C. ha proposto ricorso per cassazione con solo motivo.

D.M.A. ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 29.9.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrativa ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, promiscuamente riferito al vizio di violazione o falsa applicazione di legge (art. 1051 c.c., commi 1 e 4) ed al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente censura la statuizione secondo cui il tracciato sulla particella n. (OMISSIS) sarebbe più oneroso per il fondo servente del tracciato suggerito dal D.M..

Il motivo si articola in cinque distinte doglianze.

Con la prima doglianza si deduce che l’argomentazione sulla gravosità della soluzione prescelta sarebbe monca, avendo la corte distrettuale omesso di valutare tale gravosità in relazione ai fondi dei terzi non partecipanti al giudizio.

Con la seconda doglianza si lamenta che la corte distrettuale abbia tenuto conto della astratta destinazione urbanistica del fondo del quale era domandato l’asservimento senza accertare se questa fosse stata acquisita già al momento della introduzione della causa, senza comparare tale destinazione con quella dei terreni attraversati dal percorso ritenuto meno gravoso e senza verificare la concreta edificabilità della particella n. (OMISSIS), in relazione alla sua larghezza, di soli mt. 3,85.

Con la terza doglianza si lamenta che la corte distrettuale abbia tenuto coli/7) del fatto che sul percorso da lei ritenuto meno gravoso risultavano già presenti tracce di passaggio di mezzi agricoli, senza verificare se tali tracce sussistessero già al momento della introduzione della causa.

Con la quarta doglianza si lamenta che la corte distrettuale abbia omesso di considerare che la continuità fisica fra i terreni del D.M. era stata interrotta già da quest’ultimo, proprio per poter accedere a tali terreni.

Con la quinta doglianza si lamenta che la corte distrettuale abbia omesso di considerare, per un verso, che il dislivello tra la particella n. (OMISSIS) e la particella n. (OMISSIS) era stato creato, o quanto meno accentuato, dallo stesso D.M. e, per altro verso, che, essendo il fondo di quest’ultimo a quota superiore, le opere necessarie per il superamento del dislivello graverebbero necessariamente sul fondo della R., e, pertanto, non possono essere considerate aggravio per il fondo servente.

Il motivo va disatteso perchè, pur denunciando promiscuamente un vizio di violazione di legge ed un vizio di motivazione, non individua, quanto al dedotto vizio di violazione di legge, alcuna esplicita od implicita affermazione in diritto della sentenza gravata che si ponga in contrasto con il disposto di cui all’art. 1051 c.c., nè individua, quanto al dedotto vizio di motivazione, alcun fatto storico decisivo, trascurato dalla corte distrettuale, la cui considerazione avrebbe potuto invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (cfr. Cass. nn. 25756/14, 24092/13, 14973/06). La censura risulta dunque inammissibile, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Al riguardo va altresì ricordato che questa Corte ha già chiarito che il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo anteriore alla riforma del 2012 (applicabile nel presente giudizio) – si denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (sent. n. 2805/11).

Da ultimo, va confutata l’affermazione – enunciata dal ricorrente a sostegno tanto della seconda quanto della terza doglianza (e ripresa anche nella quinta doglianza, con riferimento alle modifiche della conformazione del terreno sul confine tra la particella n. (OMISSIS) e la particella n. (OMISSIS) che sarebbero state realizzate “qualche giorno prima o qualche giorno dopo la notificazione dell’originario atto di citazione”, p. 5 del ricorso per cassazione) – secondo la quale, “stante il principio generale della retroattività degli effetti della sentenza” (p. 2 del ricorso per cassazione), la corte territoriale avrebbe dovuto fondare le proprie valutazioni di maggiore o minore gravosità dei tracciati in comparazione sullo stato dei luoghi all’epoca della domanda giudiziale e non sullo stato dei luoghi all’epoca della decisione.

Il richiamo alla retroattività degli effetti della sentenza non è pertinente al tema in discussione.

Per un verso, infatti, va qui ricordato il fermo orientamento di questa Corte alla cui stregua il principio della retroattività degli effetti della pronuncia alla data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non opera nei riguardi delle sentenze costitutive (tra le quali rientra la sentenza di costituzione di servitù coattiva ex art. 1051 c.c.); si vedano, in tema di pronuncia ex art. 2932 c.c., sentt. nn. 10564/03, 10600/05, 17688/10 nonchè, in tema di servitù, sent. 11955/09.

Per altro verso, va considerato che, nel presente giudizio, la questione in rilievo non è quella degli effetti della sentenza ma quella della fondatezza della domanda, ossia della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto. A tale riguardo il Collegio osserva che, mentre la verifica della sussistenza dei presupposti processuali va effettuata con riferimento alla data della domanda, tanto la verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione, quanto la verifica della fondatezza dell’azione (ossia della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato) vanno effettuate con riferimento alla data della decisione. In proposito, per quanto riguarda la legittimazione ad agire, si richiamano i precedenti di questa Sezione che, in materia di diritti reali, hanno affermato che è sufficiente che la legittimazione ad agire sussista al dì della decisione, proprio perchè essa costituisce una condizione dell’azione e non un presupposto processuale (sent. n. 13882/10, in materia di rivendica, e n. 26769/14, in materia di negatoria servitutis). Per quanto poi riguarda la fondatezza dell’azione, si richiama la recente pronuncia n. 11644/16, in materia di trasferimento della servitù in luogo diverso ex art. 1068 c.c., la quale ha censurato l’affermazione del giudice di merito secondo cui il giudice investito di una domanda di trasferimento di servitù dovrebbe limitarsi ad accertare se il luogo indicato dal proprietario del fondo servente prima della proposizione della domanda giudiziale presentasse o meno il requisito di eguale comodità prescritto dall’art. 1068 c.c., comma 2, e (richiamando S.S.U.U. 7286/93, che, in materia di sentenza ex art. 2932 c.c., aveva stabilito che le condizioni, legali o pattizie, dell’azione devono sussistere al momento della pronuncia) ha affermato che l’offerta dal proprietario del fondo servente al proprietario del fondo dominante di un altro luogo di esercizio AI della servitù, ai sensi dell’art. 1068 c.c., comma 2, può essere specificata nel corso del giudizio e conformata agli esiti della c.t.u. in tal sede espletata. Anche tale sentenza, dunque, àncora la decisione alla situazione di fatto di diritto esistente alla data della pronuncia e non a quella esistente alla data di introduzione del giudizio.

L’assunto del ricorrente va quindi disatteso, dovendosi per contro affermare che, nel giudizio avente ad oggetto una domanda di costituzione o di ampliamento di servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c., la situazione di fatto rilevante ai fini della decisione (interclusione del fondo dominante, destinazione del fondo servente in relazione al disposto dell’ultimo comma di detto articolo, caratteristiche dei possibili tracciati, sussistenza del bisogno di ampliamento) è quelle, esistente alla data della pronuncia e non quella esistente alla data dell’introduzione del giudizio.

Il ricorso va quindi, conclusivamente, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. C.D..

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

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