Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 195 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 195 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 7676-2008 proposto da:
PREFETTURA RIMINI, in persona del Prefetto in carica,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende per legge;
3

– ricorrente contro

2013
2039

CARLONE GIUSEPPE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 100754/2007 del GIUDICE DI PACE
di BARI, depositata il 27/12/2007 R.G.N. 5742/2007;

1

Data pubblicazione: 09/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso p.q.r.

2

R.G.N. 7676/08
Udienza del 6 novembre 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 23 maggio del 2002 una pattuglia di Carabinieri della stazione di
Misano Adriatico (RN) irrogò al sig. Giuseppe Canone una sanzione
amministrativa per eccesso di velocità, ai sensi dell’art. 141 del codice della

2. Poiché la sanzione non venne pagata, l’agente per la riscossione (nella
specie, la “E.TR. – Esazione Tributi” s.p.a.) notificò al sig. Giuseppe Cartone
la cartella esattoriale n. 014-2007-00171389-58-000, avverso la quale
l’intimato propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Bari, luogo di
sua residenza.

3. Il Giudice di pace di Bari, qualificata la domanda come opposizione
all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., l’ha accolta con sentenza n. 100.754 del 27
dicembre 2007, ritenendo inesistente il titolo esecutivo posto a base
dell’esecuzione.

4. La sentenza è stata impugnata dalla Prefettura di Rimini, sulla base di tre
motivi.
Il sig. Giuseppe Cartone non si è difeso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questione preliminari: l’integrità del litisconsorzio.
1.1. Risulta dalla sentenza impugnata che il sig. Giuseppe Cartone propose
la propria domanda (qualificata dal giudice di pace come “opposizione
all’esecuzione” ex art. 615 c.p.c.) nei confronti della Prefettura di Rimini e
del concessionario del servizio di esazione, la E.TR. Esazione Tributi s.p.a..
Non risulta, tuttavia, che il ricorso per cassazione sia stato notificato anche
a quest’ultima società.

1.2. Non è purtroppo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, se al
giudizio di opposizione a cartella esattoriale debba partecipare soltanto
l’amministrazione per conto della quale venne irrogata la sanzione, oppure
anche l’ente esattore che ha emesso la cartella oggetto del giudizio: talune

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strada (d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285).

R.G.N. 7676/08
Udienza del 6 novembre 2013

decisioni, infatti, ritengono che l’esattore sia un litisconsorte necessario, in
quanto l’eventuale annullamento della cartella inciderebbe sui rapporti tra
l’ente impositore e quello che riscuote il tributo (Sez. 6 – 2, Ordinanza n.
12385 del 21/05/2013, Rv. 626230); altre decisioni, all’opposto, ritengono
che l’ente incaricato della riscossione non sia un litisconsorte necessario, in

del 20/10/2006 (Rv. 593140].
Nel presente giudizio, tuttavia, non è necessario prendere posizione su tale
controversia: infatti, poiché per quanto si dirà più oltre il ricorso è
manifestamente fondato, l’integrazione del contraddittorio nei confronti
della ETR s.p.a. sarebbe del tutto inutile, dal momento che tale società
nessun pregiudizio potrebbe mai subire per effetto della mancata
partecipazione al giudizio di legittimità. E ciò in applicazione del principio,
ormai consacrato dall’intervento delle Sezioni Unite, secondo cui il principio
della ragionevole durata del processo rende superflua l’integrazione del
contraddittorio nelle fasi di gravame, se l’impugnazione appaia prima facie
infondata (così Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013, Rv. 627449).

quanto mero adiectus solutionis causa [ex aliis, Sez. 1, Sentenza n. 22617

e/

2. Il terzo motivo di ricorso.

.

2.1. Deve essere esaminato per primo, ai sensi dell’art. 276, comma
secondo, c.p.c., il terzo dei motivi di ricorso proposti dalla Prefettura di
Rimini, perché idoneo a definire il giudizio, in virtù del c.d. principio della
“ragione più liquida” (già ripetutamente condiviso da questa Corte: tra le
altre, da Sez. 3, Sentenza n. 11356 del 16/05/2006, Rv. 591349).

2.2. Col terzo motivo di ricorso la Prefettura di Rimini lamenta la violazione
di legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c..
Espone che il Giudice di pace, ritenendo che al sig. Giuseppe Carlone non
fosse mai stato regolarmente notificato alcun titolo esecutivo prima della
notifica della cartella esattoriale, non ha considerato che nel caso di specie
l’infrazione venne contestata al trasgressore immediatamente, ed
immediatamente gli fu consegnata copia del relativo verbale, che il sig.
Giuseppe Carlone ritirò, rifiutandosi però di firmare.

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R.G.N. 7676/08
Udienza del 6 novembre 2013

La consegna immediata di copia del verbale al trasgressore, da questi
ritirata rifiutando di sottoscriverla, doveva pertanto ritenersi atto
equipollente alla notifica del verbale. Da tale consegna era quindi iniziato a
decorrere il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, termine
nella specie inutilmente spirato al momento di proposizione dell’opposizione

2.3. Risulta dal verbale, allegato agli atti del giudizio di merito e
direttamente esaminabile in questa sede in considerazione della natura del
vizio denunciato dall’amministrazione, che il 23 maggio 2002, dopo la
contestazione dell’infrazione, il sig. Giuseppe Canone ritirò una copia del
verbale, ma rifiutò di sottoscriverla.
Il ritiro immediato di una copia del verbale da parte del trasgressore
equivale a notifica dello stesso, a nulla rilevando che chi ritira l’atto rifiuti di
sottoscriverlo (Sez. 1, Sentenza n. 19025 del 29/09/2005, Rv. 585416).
Dal 23 maggio 2002, pertanto, iniziò a decorrere per il sig. Giuseppe
Carlone il termine di 30 giorni per il ricorso giurisdizionale, previsto dall’art.
205 d. Igs. 30.4.1992 n. 285, nel testo vigente ratione temporis.
Ne consegue che il Giudice di pace, ritenendo che la notifica della cartella
esattoriale non fosse mai stata preceduta da alcuna valida notifica del
verbale, è effettivamente incorso nella violazione dell’art. 205 cit..

2.4. La sentenza deve pertanto essere cassata e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito,
rigettando l’opposizione, in quanto proposta avverso una cartella emessa
sulla base di un verbale ormai inoppugnabile.
3. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’intimato, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 384, comma secondo, e 385,
comma secondo, c.p.c..

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alla cartella esattoriale.

R.G.N. 7676/08
Udienza del 6 novembre 2013

Non è luogo a provvedere su quelle del primo grado di giudizio, poiché in
quella sede il Giudice di pace dichiarò nulla la costituzione in giudizio della
Prefettura, e tale statuizione non è stata impugnata.
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 384, comma secondo, c.p.c.:
-) cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta

Prefettura di Rimini;
-) condanna il sig. Giuseppe Canone alla rifusione nei confronti della
Prefettura di Rimini delle spese del presente grado di giudizio, che si
liquidano in euro 1.800 (di cui 200 per spese).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 6 novembre 2013.

l’opposizione proposta dal sig. Giuseppe Canone nei confronti della

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