Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 195 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 05/01/2011), n.195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15302-2009 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LANZETTA

ELISABETTA, TITA GUGLIELMO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2201/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/07/2008 R.G.N. 1179/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accertato il diritto T.A., ex dipendente INPS, a ricalcolo della indennità di buonuscita con l’inclusione della indennità di funzione di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2.

La Corte, ritenuto applicabile l’art. 5 del Regolamento del Fondo interno di previdenza e quiescenza dell’INPS, ha interpretato la suddetta disposizione nel senso che l’unico requisito richiesto per la inclusione nella base di calcolo della indennità di buonuscita di voci retributive diverse e ulteriori rispetto allo stipendio, è quello che si tratti di “competenze di carattere fisso e continuativo” e che tale doveva ritenersi, nella specie, l’indennità di funzione.

Per la cassazione di questa sentenza L’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo e ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

L’assicurato non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell’unico motivo l’INPS, con denunzia di violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1970, n. 75, art. 13 e degli artt. 5 e 34 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego con l’INPS, censura la sentenza impugnata osservando che la più recente giurisprudenza di legittimità, a superamento di un precedente indirizzo (nel caso, seguito dalla Corte territoriale), si è espressa nel senso che, per la determinazione della indennità di buonuscita, occorre fare esclusivo riferimento all’art. 13 della legge citata, che considera computabile solo la retribuzione base, o paga tabellare (oltre che il trattamento riferito all’anzianità acquisita) con esclusione, pertanto, di ogni altra indennità o emolumento, ancorchè di carattere fisso e continuativo.

Il ricorso è fondato.

Sulla questione prospettata, oggetto di un contrasto di giurisprudenza, si sono pronunciate le Sezioni Unite (sent. n. 7154 del 2010) che hanno affermato il seguente principio di diritto: ” In tema di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, la L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, di riordinamento di tali enti e de rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all’autonomia regolamentare dei singoli enti solo l’eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento, quale base di calcolo, allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicchè deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari correlate all’anzianità di servizio del dipendente alla stregua di normative di generale applicazione (come le classi di stipendio cui fa riferimento la L. n. 70 del 1975, art. 17) e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell’INPS, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo”.

Alla stregua del suddetto principio, che il Collegio condivide e fa proprio, ha errato la Corte di merito nel ritenere computabile l’indennità di funzione nella base di calcolo della indennità di buonuscita, in quanto è pacifico il carattere non stipendiale, nell’accezione precisata, della suddetta voce retributiva.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, decidendosi la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., va respinta la domanda di T.A..

Si compensano tra le parti le spese dell’intero processo in considerazione dell’esito complessivo della lite e del consolidarsi recente della giurisprudenza di legittimità sulla questione prospettata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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