Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19499 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA (OMISSIS), in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAIMONDO ANGELA,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MEDIAPLANET SRL (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 59/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 14/04/08, depositata il 24/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA

SAMBITO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 maggio 2011, dal Relatore Dott. Cons. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

Il Comune di Roma ricorre contro la sentenza n. 59/26/08, depositata il 27.5.2008, con la quale la CTR del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello, da lui proposto, avverso la decisione della CTP, che, in accoglimento del ricorso della S.r.l. Mediaplanet, aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’imposta di pubblicità per l’anno 2002 relativa ad un telo pubblicitario.

La Società intimata non ha presentato difese.

Il ricorso, notificato a mezzo del servizio postale, appare inammissibile, non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata, spedita in data 21 luglio 09 dall’Avv. A. Raimondo, a ciò legittimata dal Consiglio dell’Ordine, ex L. n. 53 del 1994. L’avviso di ricevimento costituisce, infatti, il solo documento idoneo a provare l’intervenuta consegna del piego, la data della stessa e l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione, della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (cfr.

da ultimo, Cass. n. 13639/2010).

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva, da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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