Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19499 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19499 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: OLIVA STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso 12598 2014 proposto da:

LAUDANI SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
C.A. RACCHIA 2, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO
MARIN, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO
RUSSO, ANTONINO BUTTA’;
– ricorrente contro
VENTALORO ANTONINO, domiciliato presso la cancelleria della
Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avv. NUNZIO
SANTI DI PAOLA;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1772/2013 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 14/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

Data pubblicazione: 23/07/2018

FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 6.3.2006 Ventaloro Antonino
evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Catania, sezione
distaccata di Mascalucia, Laudani Sebastiano, deducendo di
aver sottoscritto il 20.10.2003 un contratto preliminare di
compravendita in base al quale il convenuto si era obbligato a

vendere all’attore un villino con annesso terreno sito in località
Pedara, via S. Giuseppe, che all’epoca del predetto accordo
non era stato ancora accatastato. L’attore esponeva che a
fronte del prezzo totale, pattuito in C 248.000, egli aveva
versato una caparra confirmatoria di C 15.000, impegnandosi e
versare il saldo al rogito di compravendita, che avrebbe dovuto
seguire entro la data del 30.6.2004. Deduceva ancora che a
tale data l’immobile non era stato né ultimato, né accatastato,
e che pertanto in data 29.6.2004 egli aveva rilasciato al
Laudani una dichiarazione unilaterale di rinuncia all’acquisto.
Su tali premesse, l’attore invocava la restituzione della somma
anticipata per la progettata compravendita, alternativamente a
titolo di restituzione, risarcimento danno o arricchimento
ingiustificato.
Si costituiva in giudizio il Laudani resistendo alla domanda e
invocando la condanna dell’attore al risarcimento del danno da
lite temeraria.
All’esito dell’istruttoria, la causa veniva decisa con la sentenza
n.33/2009, con la quale il giudice di prime cure respingeva
tanto la domanda principale che quella proposta ex art.96
c.p.c. dal convenuto, ritenendo che a fronte della dichiarazione
unilaterale di recesso del promissario acquirente il promittente
venditore fosse legittimato a trattenere la caparra ricevuta.
Avverso tale decisione interponeva appello il Ventaloro
lamentando la mancata considerazione, da parte del primo
Ric. 2014 n. 12598 sez. 52 – ud. 18-04-2018
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giudice,

dell’inadempimento

del

Laudani,

che

aveva

determinato l’appellante a recedere dal progettato acquisto
immobiliare. Resisteva al gravame il Laudani.
Con la sentenza oggi impugnata, n.1772/2013 (erroneamente
indicata in ricorso con riferimento al numero cronologico

l’impugnazione, considerandd la dichiarazione unilaterale di cui
anzidetto, in quanto fatta propria dal Laudani, che aveva
dichiarato nei propri scritti difensivi di averla accettata,
costituisse un contratto di mutuo dissenso, con conseguente
diritto del promissario acquirente di conseguire la restituzione
dell’acconto versato a fronte del progettato acquisto, non
realizzatosi, con interessi dal giorno del preliminare al saldo.
Interpone ricorso avverso detta decisione il Laudani affidandosi
a cinque motivi. Resiste con controricorso il Ventaloro.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della
sentenza e del procedimento per violazione degli artt.115 e
116 c.p.c. in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. perché la Corte di
Appello non avrebbe correttamente valutato le risultanze della
prova testimoniale assunta in prime cure, dalla quale
emergeva che il Ventaloro, medio tempore separatosi dalla
moglie e afflitto da difficoltà finanziarie, aveva spontaneamente
deciso di rinunciare all’acquisto.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione degli artt.1362 e 1371 c.c. in relazione
all’art.360 n.3 c.p.c. perché la Corte territoriale avrebbe
erroneamente interpretato la “scrittura di recesso”, senza
considerare le motivazioni della stessa, da ricercarsi non già in
un preteso inadempimento del Laudani, ma piuttosto in una

Ric. 2014 n. 12598 sez. 52 – ud. 18-04-2018
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2969/13) la Corte di Appello di Catania accoglieva

decisione unilaterale del Ventaloro, dovuta a mutate situazioni
personali e finanziarie.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente
o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il
giudizio, in relazione all’art.360 n.5 c.p.c., sempre lamentando

cure, delle motivazioni reali della decisione del Ventaloro di non
procedere all’acquisto programmato in origine.
Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa
applicazione degli artt.1362 e 1371 c.c. in relazione all’art.360
n.3 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe omesso di
considerare che la restituzione delle somme versate dal
promissario acquirente all’atto della firma del preliminare era
stata fatta oggetto di una espressa riserva contenuta nella
scrittura di risoluzione.
Ed infine, con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la nullità
della sentenza e del procedimento per violazione degli artt.112,
115 e 116 c.p.c. in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. perché il
giudice di appello avrebbe dovuto tener conto del fatto che la
teste Condorelli ed il teste Ventaloro avevano riferito entrambi
che l’impegno del Laudani alla restituzione dell’acconto era
condizionato alla rivendita del bene oggetto del preliminare.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono
tutti inammissibili perché con essi il ricorrente si duole della
ricostruzione della fattispecie operata dal giudice di merito e
propone un’ipotesi alternativa, introducendo temi di censura
non proponibili in sede di legittimità, alla luce dei limiti di
deduzione del vizio di motivazione in Corte di cassazione,
stabiliti dal nuovo testo dell’art.360 n.5 c.p.c., applicabile

ratione temporís

essendo la sentenza impugnata stata

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la mancata considerazione, da parte del giudice di seconde

depositata dopo 30 giorni dall’entrata in vigore della legge
7.8.2012 n.134, di conversione del D.L. 22.6.2012, n.83.
Tanto le doglianze relative all’erronea considerazione della
situazione personale delle parti, e del Ventaloro in particolare,
che avrebbero motivato lo stesso a recedere dal progettato

all’interpretazione delle risultanze istruttorie si risolvono in
censure di merito, non ammissibili in questa sede. Stesso
dicasi con riferimento all’accertamento della sussistenza di una
concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo
contrattuale, che pure costituisce apprezzamento di merito
che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente
motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le già
richiamate regole previste dall’art.360 n.5 c.p.c. (Cass. Sez. L,
Sentenza n.29781 del 12/12/2017, Rv.646477). Né appare
censurabile la valorizzazione, operata dal giudice di merito, di
eventuali circostanze “esterne” al documento contrattuale,
come -ad esempio- l’accettazione del recesso dichiarata dal
Laudani nelle sue difese, posto che in tema di interpretazione
del contratto l’elemento letterale, sebbene centrale nella
ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato
alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di
quello funzionale, che attribuisce rilievo alla “ragione pratica”
del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno
inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass.
Sez. 3, Sentenza n.23701 del 22/11/2016, Rv.642983).
Peraltro la ricostruzione logico-giuridica operata dal giudice di
appello appare pienamente condivisibile, posto che alla
configurazione del documento datato 29.6.2004 sub specie di
contratto di mutuo dissenso operata dalla Corte territoriale
consegue naturalmente l’obbligazione restitutoria dell’acconto
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acquisto immobiliare di cui è causa, quanto le critiche riferite

che una delle parti aveva percepito in funzione del negozio
originario.
Assolutamente inconferente appare, al riguardo, l’accenno al
tema relativo all’assenza dell’inadempimento del Laudani,
contenuto nel secondo motivo di ricorso, posto che in presenza

negozio giuridico non si discute della realizzazione dei suoi
effetti, e quindi dell’eventuale imputabilità all’una o all’altra
parte della causa dell’impossibilità di detta realizzazione, ma
esclusivamente della rimozione delle conseguenze pratiche di
un negozio non più voluto dai paciscenti.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto
successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono
le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.1 comma 17 della
Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma

1-quater

all’art.13 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al
resistente le spese del presente giudizio, che liquida in C 3.200
di cui C 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e cassa avvocati come per legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002,
inserito dall’art.1 comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

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della volontà delle parti di porre fine ad un determinato

pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art.1-bis dello
stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, in data 18 aprile 2018.
Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

( L. Matera)

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