Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19499 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 18/09/2020), n.19499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26650-2013 proposto da:

R.L. (C.F. (OMISSIS)) e R.P. (C.F. (OMISSIS)),

entrambi nella qualità di ex soci ed il primo anche nella qualità

di ex amministratore della BUILDING PROJECT SERVICE DI

R.L. E P. S.N.C., rapp.ti e dif.si, in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dagli AVV.TI GIAMPIETRO COLOMBINI e

LUCIO VIGNAI, unitamente ai quali sono tutti elett.te dom.ti in

ROMA, alla VIA A. CHINOTTO, n. 1, presso lo studio dell’AVV.

MASSIMILIANO PETRINI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale

rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 317/U2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 19/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2020 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che R.L. e R.P., entrambi nella qualità di ex soci ed il primo anche nella qualità di ex amministratore della BUILDING PROJECT SERVICE DI R.L. E P. S.N.C., proposero ricorso, innanzi alla C.T.P. di Siena, avverso l’avviso di accertamento loro notificato, con il quale l’Ufficio aveva proceduto a riprese I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2003;

che la C.T.P. di Siena, con sentenza n. 38/2/10, depositata il 25.2.2010, accolse il ricorso;

che avverso tale decisione l’AGENZIA propose appello innanzi alla C.T.R. della Toscana la quale, con sentenza n. 317/1/2102, depositata il 19.12.2012, accolse il gravame, rilevando – per quanto in questa sede ancora interessa – la legittimità dell’accertamento condotto dall’Ufficio, siccome fondato da contabilità in nero (nella specie, fotocopie di fatture) “riscontrate da ulteriori elementi indiziari, quali la non operatività in concreto della snc” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, penultimo cpv.);

che avverso tale decisione R.L. e R.P., entrambi nella qualità di ex soci ed il primo anche nella qualità di ex amministratore della BUILDING PROJECT SERVICE DI R.L. E P. S.N.C., hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE;

considerato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), della violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6, 21 e 54, dell’art. 2729 c.c., nonchè dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la C.T.R. erroneamente ascritto valore probatorio, onde avvalorare la ricorrenza di un fenomeno di evasione fiscale, legittimante l’accertamento compiuto dall’Ufficio, alle fotocopie di fatture – si opina – solo apparentemente emesse dalla BUILDING PROJECT SERVICE;

che il motivo è, in parte inammissibile, in parte infondato;

che va anzitutto chiarito che, benchè cumuli, nelle due sottocensure in cui si articola, il vizio di violazione di legge ed il vizio della motivazione, il mezzo di gravame evidenzia specificamente la trattazione delle doglianze relative, da un lato, all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie e, dall’altro, i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass., Sez. 5, 5.10.2018, n. 24493, Rv. 650743-01);

che, cionondimeno, con riferimento al dedotto vizio motivazionale, il mezzo di gravame: a) pecca di specificità (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), facendo parte ricorrente riferimento a circostanze e documenti (cfr. p. 8 del ricorso), nonchè fatti (cfr. p. 7, penultimo cpv.), la cui valutazione sarebbe stata omessa, di cui, però, non v’è traccia nella motivazione della impugnata decisione e che, pertanto, avrebbero dovuto essere evidenziati e trascritti in ricorso, per come già sottoposti al vaglio dei giudici di merito in primo e secondo grado, in uno agli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione a tali complessivi elementi di valutazione, furono formulate nel giudizio di merita (Cass. Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01); b) disvela chiaramente l’intenzione di sottoporre a questa Corte una diversa – ed inammissibile, in sede di legittimità (Cass., Sez. U, 27.12.2019, n. 34476, Rv. 656492-03; Cass., Sez. 6-5, 7.12.2017, n. 29404, Rv. 646976-01) – valutazione ed interpretazione dei fatti e del materiale istruttorio, rispetto a quelle operate dai giudici di appello;

che avuto riguardo, poi, alla lamentata violazione di legge, per aver la C.T.R. conferito valore probatorio, legittimante l’accertamento induttivo compiuto nei confronti della contribuente, alle fotocopie delle fatture de quibus vertitur, premesso che i giudici di appello hanno altresì valorizzato, ai fini della ricorrenza del fenomeno di evasione fiscale, anche la non operatività, in concreto, della società (e tale autonoma ratio decidendi – cfr. terzo cpv. della motivazione – non ha formato oggetto di impugnazione), va in ogni caso osservato che la doglianza va respinta, essendo la decisione impugnata conforme ai consolidati insegnamenti di questa Corte, in virtù dei quali la “contabilità in nero” (nella specie, fotocopie di fatture non registrate nei libri contabili della società), rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultao economico dell’attività svolta: sicchè, detta “contabilità in nero”, per il suo valore probatorio, legittima di per sè, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo di cui al citato art. 39, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli (cfr. ex multis, per l’accertamento delle imposte sui redditi, Cass., Sez. 5, 16.11.2011, n. 24051, Rv. 62018401; per quanto concerne l’1.V.A., Cass., Sez. 5, 30.5.2012, n. 8625, Rv. 622939-01);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna R.L. e R.P., entrambi nella qualità di ex soci ed il primo anche nella qualità di ex amministratore della BUILDING PROJECT SERVICE DI R.L. E P. S.N.C., al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di R.L. e R.P., entrambi nella qualità di ex soci ed il primo anche nella qualità di ex amministratore della BUILDING PROJECT SERVICE DI R.L. E P. S.N.C., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

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