Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19499 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 13/09/2010), n.19499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IMPRESA INDIVIDUALE M.G. in persona del titolare omonimo, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato LUBRANO FILIPPO (Studio

Legale LUBRANO & ASSOCIATI), che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MASCIA VITTORIO, giusta mandato in calce al ricorso; – ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; – controricorrente –

avverso la sentenza n. 3025/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 25.6.09,

depositata il 20/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2010

dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata in cancelleria il 20.5.2010 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1. – E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 20 luglio 2009.

Il caso deciso dalla Corte di appello presenta questi tratti.

L’impresa ha ottenuto dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 180.584,96, oltre accessoria titolo di compenso per lavori ulteriori eseguiti in forza di contratto di appalto del 22 ottobre 1980 con il Ministero della Difesa per il ripristino e ristrutturazione metallica, nonchè verniciatura di tralicci del centro R.T. di Fangario dell’A.M. ubicato a (OMISSIS).

Il Tribunale di Roma con sentenza del 28 gennaio 2005 accoglieva l’opposizione del Ministero e revocava il decreto ingiuntivo,e la Corte di appello ha confermato la decisione.

2. La conferma si fonda: a) sull’interpretazione del capitolato speciale e delle condizioni tecniche particolari aggiuntive,per cui lo smontaggio e la sostituzione dei profilati di ferro,regolarmente compensati con la somma di L. 409.500, comprendevano necessariamente le operazioni propedeutiche di verifica nonchè l’adozione di tutti gli accorgimenti,ivi compresi i saggi, per garantirne la stabilità;

b) sulle disposizioni del R.D. n. 350 del 1895, artt. 53e 54, che all’appaltatore imponevano l’onere di formulare le relative riserve con la richiesta dei maggiori compensi nel registro di contabilità:

non assolto dall’impresa neppure in occasione del conto di liquidazione finale dalla stessa non contestato (pur se non sottoscritto).

3. La sentenza è impugnata per due motivi:per violazione ed illogica valutazione del capitolato di appalto,per la quale i lavori effettivamente eseguiti dall’impresa sarebbero stati ricompresi tra quelli che ne erano oggetto,e quindi regolarmente remunerati; per violazione delle menzionate norme laddove si affermava che l’appaltatore non avrebbe mai provveduto a richiedere il pagamento dei maggiori compensi.

4. Il ricorso può essere esaminato in camera di consiglio ed essere respinto per infondatezza del secondo pregiudiziale ed assorbente motivo,se sono condivise le considerazioni che seguono: costituiscono principi di diritto assolutamente consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, resa anche a sezioni unite: 1) Nei pubblici appalti l’appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall’amministrazione, ovvero avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi e risarcimenti, a qualsiasi titolo, è tenuto, a norma del R.D. n. 350 del 1865, artt. 54 e 64, e delD.P.R. n. 1063 del 1962, art. 26, e sotto la comminatoria della decadenza, ad iscrivere apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti esponendo, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma, nonchè a confermare la suddetta riserva all’atto della sottoscrizione del conto finale (Cass. 23670/2006, -4702/2006;18070/2004); 2) tale onere insorge quando emerga la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi: e quindi anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presenti, peraltro, già dall’inizio obbiettivamente apprezzabile, secondo criteri di media diligenza e di buona fede dall’interessato, sicchè possa ritenersi che questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla parte committente il presumibile maggiore esborso che essa deve prepararsi ad affrontare, salvo poi a precisare l’entità di tale esborso nelle registrazioni successive o in sede di chiusura del conto finale (6443/2009, 17906/2004, 5540/2004).

5. La stessa impresa nel ricorso ha riconosciuto che già “all’inizio dei lavori era stato immediatamente constatato che i profilati di ferro costituenti i tralicci erano totalmente ammolarati; per cui per la sostituzione di tali profilati erano necessari …” quantitativi di ferro assai maggiori rispetto a quelli previsti dal capitolato di appalto (pag. 4-5); e ciò malgrado la ricorrente non ha formulato alcuna riserva nè in occasione del verbale del 30 novembre 1981 ove pure l’amministrazione dava atto di tutte le categorie dei lavori eseguiti, nonchè di quelle previste in contratto; nè in occasione della rescissione del contratto pronunciata dalla stazione appaltante nel luglio 1981; nè in alcuna parte del registro di contabilità, e perfino in occasione del conto finale ove pure la riserva avrebbe dovuto essere confermata per il combinato disposto del R.D. n. 350 del 1932, art. 64 eR.D. n. 366 del 1932, art. 33, per le opere militari (Cass. 10054/2008;11852/2007;17906/2004), che l’appaltatore ha rifiutato di sottoscrivere: perciò a nulla rilevando, una volta verificatasi la decadenza, che l’impresa nel dare esecuzione al conto suddetto,in base alle menzionate norme da considerasi “definitivamente accettato” e nel restituire il maggiore importo percepito a titolo di anticipazione, abbia allegato alla quietanza un tardivo e generico “promemoria di riserva”, o la circostanza prospettata in questa sede di legittimità che l’appaltatore non avrebbe istituito il libretto delle misure,non costituente affatto nel sistema della legge, il solo documento in cui la riserva può e deve essere iscritta.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

3. – Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte, mentre il ricorrente ha depositato una memoria.

4. Il difensore del ricorrente,allegando certificazione medica nella quale si assume che necessita “di dieci giorni di convalescenza”, ha chiesto un rinvio della discussione che il Collegio non ritiene di concedere avendo l’impresa M. svolto compiutamente ed esaurientemente le proprie difese anche con il deposito di ampia memoria illustrativa Ritenuto in diritto.

5. – Il collegio, discussi gli atti delle parti, la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano ha condiviso gli uni e l’altra.

Il ricorrente è tornato a soffermarsi sull’argomento della non conoscenza da parte dell’impresa del verbale del 30 novembre 1981 nonchè del registro di contabilità e della sua estraneità al provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante.

Sennonchè questi documenti sono stati menzionati dalla relazione esclusivamente per ribadire che al tempo in cui furono compilati l’impresa M. era già consapevole degli asseriti pregiudizi addebitati a comportamenti della stazione appaltante; ed era quindi insorto l’onere di iscrivere le relative riserve “immediatamente” ( R.D. n. 350 del 1895, art. 53). Costituisce d’altra parte principio giurisprudenziale del tutto consolidato al riguardo che “che detto onere è subordinato dalla legge non alla disponibilità da parte dell’imprenditore del registro di contabilità ovvero all’invito da parte del committente a sottoscriverlo, bensì alla obbiettiva insorgenza di fatti ritenuti per lo stesso lesivi; con la conseguenza che non cessa neppure nell’ipotesi di momentanea indisponibilità del registro di contabilità dovendo in tal caso l’imprenditore iscrivere la riserva in documenti contabili equivalenti, esemplificativamente individuati dalla giurisprudenza nel verbali di sospensione o di ripresa dei lavori,ovvero in quelli contenenti gli stati di avanzamento o ancora ordini di servizio, salvo poi a riversarla non appena possibile nel registro di contabilità” (Cass. fin da 8/1976 e da ultimoCass. 11852/2007).

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso,e condanna l’impresa ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Ministero della Difesa in complessivi Euro 5,000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

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