Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19498 del 30/09/2016
Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19498
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24538-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.G.;
– intimato –
Nonchè da:
S.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato GIOVANNI FIANNACCA con studio in MESSINA VIA S.
CECILIA 82 IS. 116 (avviso postale ex art. 135) giusta delega a
margine;
– controricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 199/2012 della COMM. TRIB. REG. DELLA SICILIA
SEZ. DIST. di MESSINA, depositata il 31/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/06/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso
incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con processo verbale di constatazione del 5.3.2001, redatto a carico di S.G. esercente l’attività di intermediario di prodotti florovivaistici, la Guardia di Finanza di Milazzo rilevava che dalla documentazione extracontabile costituita da buoni di consegna rinvenuti presso la società Ai Fiori di C.V. e C, risultava che la ditta individuale (OMISSIS) aveva venduto alla società Ai Fiori materiale florovivaistico, senza emettere fattura, per la somma di Lire 26.445.000. Pertanto i verbalizzanti, ritenuta inattendibile la contabilità della ditta (OMISSIS), procedevano alla ricostruzione analitico – induttiva del reddito dell’anno (OMISSIS): in particolare i verificatori raffrontavano i prezzi indicati nelle fatture con i prezzi effettivi risultanti dai buoni di consegna (Lire 212 al bulbo in fattura; Lire 450 nei buoni consegna), accertando una maggiore percentuale di ricarico del 112 per cento, che applicavano ai ricavi dichiarati per gli anni (OMISSIS).
A seguito del processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate di Milazzo notificava alla ditta individuale (OMISSIS) avviso di accertamento per l’anno 2000, con il quale rettificava il reddito di impresa da Euro 11.400 dichiarati ad Euro 102.703 accertati, determinando le maggiori imposte Irpef, addizionali, Irap contributi previdenziali, oltre sanzioni ed interessi.
Contro l’avviso di accertamento S.G. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Messina che lo rigettava con sentenza n. 547 del 2007.
S.G. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Palermo che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 199 del 31.7.2012, riducendo i ricavi omessi a Lire 26.445.000 corrispondente al valore della merce venduta senza fattura alla società Ai Fiori. Il giudice di appello riteneva privo di certezza probatoria la ricostruzione del reddito basata sulla sola percentuale di ricarico; riconosceva spettante, ai fini Irap, l’aliquota agevolata prevista per l’esercizio dell’attività agricola.
Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., con riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui non ha proceduto alla valutazione complessiva e di sintesi degli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio; 2) insufficiente ed illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto inattendibile la percentuale media di ricarico rilevata dalla documentazione extracontabile ed applicata a tutto il venduto dell’anno (OMISSIS); 3) motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui ha ritenuto applicabile ai fini Irap l’aliquota agevolata spettante al settore agricolo nonostante abbia qualificato i maggiori ricavi in contestazione come connessi all’attività commerciale, e nonostante lo stesso contribuente, in sede di dichiarazione, avesse attribuito i redditi prodotti al quadro RG relativo ai redditi di impresa.
S.G. resiste con controricorso e propone “opposizione” incidentale per violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 29 e 51, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, in assenza di specifica argomentazione (che il controricorrente ritiene “impossibile da addurre senza incorrere in ultrapetizione”) tesa a classificare come reddito di impresa, anzichè reddito agricolo, quello relativo alle operazioni non fatturate di Lire 26.455.000.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso principale deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
1. Il primo motivo è infondato, non sussistendo la denunciata violazione delle norme civilistiche (artt. 2727 e 2729 c.c.) e tributarie in materia di accertamento analitico – induttivo del reddito (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d). Il giudice di appello ha fatto espressa applicazione delle disposizioni che legittimano l’impiego di presunzioni qualificate semplici, svolgendo argomentazioni sulle rilevanza probatoria di esse che possono eventualmente costituire oggetto di censura sotto il diverso profilo del vizio di motivazione.
2. Il secondo motivo è fondato. Contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata, l’Ufficio non ha applicato una percentuale di ricarico di natura astratta, corrispondente alla percentuale media di ricarico del settore commerciale di appartenenza, il cui impiego è legittimo soltanto in presenza di una percentuale di ricarico, risultante dalla contabilità del contribuente, difforme in maniera abnorme ed irragionevole dalla percentuale media (Sez. 5^, Sentenza n. 20201 del 24/09/2010, Rv. 614464; Sez. 6^ – 5, Ordinanza n. 27488 del 09/12/2013, Rv. 629459). L’Ufficio ha invece individuato la concreta percentuale di ricarico effettivamente applicata dal contribuente (difforme dalla percentuale “ufficiale” risultante dalla documentazione contabile), desumendola dalla documentazione extracontabile – i “buoni di consegna”- relativi alla accertata vendita in nero, effettuata nel medesimo anno 2000, nei confronti della società Ai Fiori, da cui risultava che il prodotto florovivaistico (steli di gladioli) veniva venduto al prezzo unitario di L. 450, anzichè al prezzo di L. 250 indicato sulle fatture emesse, maggior prezzo dal quale era estrapolabile la maggiore percentuale di ricarico del 112%. Il giudice di merito pertanto doveva apprezzare la valenza probatoria di tale prova presuntiva (maggiore percentuale di ricarico risultante da una vendita in nero relativa allo stesso anno di imposta (OMISSIS)) ai fini della ricostruzione complessiva dei ricavi relativi alle intere vendite effettuate nell’anno (OMISSIS).
3. Il terzo motivo è fondato. Il giudice di appello ha concluso per l’applicabilità della aliquota Irap agevolata, prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, in favore dei soggetti che operano nel settore agricolo, dopo avere affermato che i maggiori ricavi accertati derivano “dall’attività commerciale di intermediazione” e non dall’attività agricola; non risulta esaminata l’osservazione dell’Ufficio secondo cui lo stesso contribuente ha attribuito i propri redditi al quadro RG della dichiarazione, relativo ai redditi di impresa; nè il giudice di appello afferma che sussistono in concreto le condizioni per la eventuale qualificazione del reddito come derivante da attività “agricola per connessione” ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 32, comma 2, lett. c).
4. Il ricorso incidentale è assorbito dall’accoglimento del ricorso principale.
In accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale, dichiarato assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per la determinazione sulle spese di questo giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.
PQM
Rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo ed il terzo; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016