Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19498 del 23/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19498 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 25054-2007 proposto da:
AZZALI ATTILIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato
FIORE GIOVANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato
STORTI PIERGIUSEPPE giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
1356

contro

AVANZINI GINO, BARDIANI ANNA MARIA, MARTINELLI
FRANCA, MELEGARI SANDRO, SEIT PARMA SPA , MELEGARI
ANDREA, AVANZINI ALBERTO;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 23/08/2013

avverso la sentenza n. 633/2007 del TRIBUNALE di
PARMA, depositata il 14/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/06/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Igino Avanzini propose opposizione avverso l’esecuzione immobiliare
in suo danno avviata da Attilio Azzali. Dedusse: preliminarmente, la
nullità delle notifiche del precetto e del pignoramento, per non essere
state effettuate nel domicilio risultante dal registro AIRE (Anagrafe
Italiani Residenti all’Estero), ma ex art. 143 cod. proc. civ., mediante
deposito di copia nella Casa Comunale di Parma, quale luogo di nascita;

giudiziale e del pignoramento per erronea indicazione dei beni, per la
proprietà di terzi di alcuni beni, per il conferimento degli stessi in fondo
patrimoniale.
Azzali eccepì che la notificazione all’indirizzo risultante dall’AIRE non
aveva avuto buon esito per la non rintracciabilità del destinatario,
producendo comunicazione delle poste inglesi.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei comproprietari, della titolare
del fondo patrimoniale e del creditore intervenuto, l’esecuzione fu
sospesa solo per i beni pignorati rispetto ai quali il creditore aveva
rinunciato al pignoramento.
Il Tribunale di Parma accolse l’opposizione, dichiarando nulle le notifiche
del precetto e del pignoramento (sentenza del 14 maggio 2007).
2. Avverso la suddetta sentenza, Azzali propone ricorso per cassazione,
con unico motivo.
Le altre parti, ritualmente intimate, non svolgono difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Il tribunale ha ritenuto nulle le notifiche del precetto e del

pignoramento per la mancanza di prova che i suddetti atti fossero stati
notificati all’indirizzo risultante dal registro AIRE. Ha rilevato che il
documento prodotto dal creditore procedente, spedito al mittente dalle
poste inglesi, non specificava a quale atto si riferisse; ha aggiunto che,
dal contenuto in lingua inglese risultava che per l’apposizione della
formula<

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