Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19498 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19498 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: OLIVA STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso 4112-2014 proposto da:
INDUSTRIE TOSCANINI SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio
dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati CLAUDIO DAL PIAZ e CRISTINA
ROGGIA;
– ricorrente contro
SHERWIN WILLIAMS ITALY SRL (già BECKER ACROMA ITALIA
SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE VILLA GRAZIOLI 15,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CATALANO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO ZAVOLI;
– con troricorrente –

DLt,
l*D31

Data pubblicazione: 23/07/2018

avverso la sentenza n. 913/2013 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 19/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
FATTI DI CAUSA

Sri proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
n.75/2000, con il quale il Giudice di Pace di Mirandola aveva
ingiunto ala società opponente il pagamento di lire 2.940.000
in favore di Oece Industrie Chimiche Spa a fronte di una
fornitura di vernici. Nella narrativa della citazione l’opponente
deduceva che il prodotto fornitole dal’opposta era risultato
inidoneo allo scopo e formulava domanda riconvenzionale di
risarcimento del danno per la somma di lire 40.972.960. A
sostegno di tale domanda, l’opponente deduceva che nell’uso
delle vernici di cui si discute si era manifestato un odore acre;
che il fornitore opposto, informato del problema, aveva
suggerito l’uso di un additivo, che aveva fornito; che tuttavia
neppure l’uso di tale rimedio aveva eliminato l’inconveniente;
che gli appendiabiti prodotti da Industrie Toscanini e verniciati
con i prodotti forniti da Oece Industrie Chimiche erano stati
rifiutati dal cliente per l’odore che emanavano; che da questo
era derivato il danno ingiusto patito dall’opponente ed invocato
in via riconvenzionale.
Il Giudice di Pace rimetteva la causa al Tribunale di Modena,
competente per valore in funzione della riconvenzionale
predetta, e il giudizio veniva istruitoìnediante prova orale e
CTU. All’esito, veniva deciso con sentenza n.1824/06, con la
quale il giudice di prime cure revocava il decreto opposto,
accoglieva in parte la riconvenzionale e condannava l’opposta

Ric. 2014 n. 04112 sez. 52 – ud. 18-04-2018
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Con atto di citazione notificato 1’8.6.2000 Industrie Toscanini

al pagamento in favore dell’opponente della somma di C
10.613,93 oltre interssi, rivalutazione e spese del grado.
Interponeva appello avverso detta decisione Becker Acroma
Italia (già Oece Industrie Chimiche) Spa lamentando l’erroneità
della decisione di prima istanza, posto che l’appellata aveva

fornitore ed aveva confezionato il prodotto finito senza
attendere il tempo di asciugatura, agevolando in tal modo la
permanenza del cattivo odore. Si costituiva in giudizio
Industrie Toscanini Srl eccependo l’inammissibilità del gravame
ed invocandone comunque il rigetto.
Con sentenza n.913/2013 la Corte di Appello di Bologna
accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado,
rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta
dall’odierna ricorrente. La Corte territoriale riteneva che l’odore
sgradevole emanato dagli appendiabiti confezionati da rnsutile
Toscanini fosse dovuta ala miscelazione scorretta di vernice e
additivo; che la predetta Industrie Toscanini non avesse
provato di aver seguito le istruzioni fornite dall’appellante; che
la testimone Tosi fosse ininfluente perché avrebbe riferito
circostanze de relato, mentre gli altri due testi Toscanini e
Assoubai non sarebbero attendibili, il primo perché incapace a
testimoniare in quanto amministratore e legale rappresentante
dell’odierna ricorrente, ed il secondo perché interessato alla
causa, avendo curato la verniciatura degli appendiabiti di cui si
discute.
Interpone ricorso avverso detta sentenza Industrie Toscanini
affidandosi atre motivi. Resiste con controricorso Sherwin
Williams Italy Srl (già Becker Acroma Italia Spa).
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ric. 2014 n. 04112 sez. 52 – ud. 18-04-2018
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utilizzato la vernice senza seguire le indicazioni provenienti dal

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della
sentenza e del procedimento in relazione all’art.360 n.4 c.p.c.
per violazione e falsa applicazione degli artt.112, 132 e 156
comma secondo c.p.c. Secondo il ricorrente la Corte
territoriale, nel respingere la domanda riconvenzionale per

conferma del decreto ingiuntivo opposto proposta invece da
Becker Acroma (oggi Sherwin Williams), avrebbe da un lato
omesso di considerare che l’atto di appello non conteneva
alcun motivo riferito alla predetta domanda di conferma del
decreto opposto, e dall’altro omesso di enunciare i motivi della
propria decisione. In tal senso la decisione impugnata
difetterebbe del requisito della motivazione, posto che la Corte
non avrebbe, prima di confermare il decreto opposto, accertato
l’effettiva sussistenza del diritto di credito dell’odierna
controricorrente; sussistenza che, a parere della ricorrente,
sarebbe esclusa dalla circostanza che fu la stessa società
fornitrice, avvedutasi dell’inconveniente del prodotto fornito, ad
inviare ad Industrie Toscanini l’additivo, poi rivelatosi esso
pure inefficace.
Il motivo è infondato. La Corte di Appello, nel riformare la
sentenza di prime cure confermando il decreto opposto, ha
fondato la sua decisione sulle risultanze della CTU esperita in
prime cure, che aveva accertato (secondo quanto si legge a
pag.5 della sentenza qui impugnata) che la causa dell’odore
sgradevole degli appendiabiti di cui è causa sarebbe stata
dovuta “non già alle caratteristiche dei prodotti impiegati,
forniti dall’appellante, bensì alla miscelazione dell’additivo con
la vernice in un rapporto quantitativo non corretto che ha
comportato un eccesso di fragranza e un conseguente
allungamento dei tempi di essiccazione ed evaporazione”. Ha
Ric. 2014 n. 04112 sez. 52 – ud. 18-04-2018
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danni formulata da Industrie Toscanini ed accogliere quella di

inoltre ritenuto che l’errore nella miscelazione fosse imputabile
ad Industrie Toscanini, che materialmente l’aveva eseguita.
Trattasi di statuizione di merito, adeguatamente motivata, che
si sottrae alle censure proposte dalla ricorrente. La Corte
territoriale infatti ha esaurito tutto il tema del decidere,

decreto opposto) che su quella riconvenzionale (di risarcimento
del danno) con una sentenza completa di tutti i suoi elementi
tipici. La censura si risolve quindi in una inammissibile istanza
di rimeditazione della valutazione di merito eseguita dalla Corte
territoriale e non si confronta con i limiti di deduzione del vizio
di motivazione in Corte di cassazione, stabiliti dal nuovo testo
dell’art.360 n.5 c.p.c., applicabile ratione temporis essendo la
sentenza impugnata stata depositata dopo 30 giorni
dall’entrata in vigore della legge 7.8.2012 n.134, di
conversione del D.L. 22.6.2012, n.83.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della
sentenza e del procedimento in relazione all’art.360 n.4 c.p.c.
per violazione e falsa applicazione degli artt.112, 246 e 157
c.p.c. , perché il giudice di secondo grado avrebbe rilevato
d’ufficio l’incapacità a testimoniare del teste Toscanini, senza
che la controricorrente avesse mai sollevato eccezione in tal
senso. Peraltro, la ricorrente deduce anche che sia all’epoca dei

pronunziandosi tanto sulla domanda principale (di conferma del

fatti che della deposizione testimoniale il Toscanini non era il
legale rappresentante della società, come lui stesso aveva
dichiarato in sede di deposizione (cfr. pag.12 del ricorso). La
deposizione del Toscanini, erroneamente non considerata dalla
Corte territoriale, avrebbe avuto -sempre a parere della
ricorrente- efficacia decisiva, posto che il Toscanini aveva
confermato l’esistenza del cattivo odore, la fornitura da parte
di Oece (oggi Sherwin Williams) dell’additivo per ovviarvi,
Ric. 2014 n. 04112 sez. 52 – ud. 18-04-2018
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v

l’osservanza da parte della ricorrente delle istruzioni per l’uso
di detto additivo impartite dal rappresentante del fornitore,
nonché l’inefficacia del rimedio, essendo rimasto identico
l’odore acre del prodotto finito.
Il motivo è fondato. Le disposizioni limitative della capacità dei

quali pertanto devono denunciarne l’inosservanza al momento
dell’espletamento della prova o nella prima udienza successiva
perché, in mancanza di tale tempestiva eccezione, la nullità
deve intendersi sanata (Cass. Sez. 3, Sentenza n.403 del
12/01/2006, Rv.586201). Tutte le nullità o decadenze derivanti
dalla violazione delle disposizioni contenute negli artt. 244 e
ss. c.p.c. hanno infatti natura relativa e sono sanate per
acquiescenza delle parti, essendo stabilite dalla legge a tutela
dei loro interessi, e non per motivi di ordine pubblico (Cass.
Sez. 3, Sentenza n.20652 del 25/09/2009, Rv.609722). Di
conseguenza, esse non possono essere rilevate d’ufficio dal
giudice, né dedotte nei successivi gradi di giudizio dalla parte
che, anche implicitamente, abbia fatto acquiescenza
all’assunzione del mezzo istruttorio (Cass. Sez. 3, Sentenza
n.21395 del 10/10/2014, Rv. 632727). La sanatoria per
acquiescenza, per contro, è rilevabile d’ufficio dal giudice in
ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. 3, Sentenza
n.23054 del 30/10/2009, Rv.610609).
Nel caso di specie, la controricorrente non ha dedotto di aver
tempestivamente eccepito l’incapacità a testimoniare del
Toscanini, né tale eccezione emerge dalla lettura della
sentenza impugnata.
Resta ovviamente fermo il potere-dovere del giudice di non
ammettere la testimonianza del soggetto che rivesta la qualità
di parte del giudizio, ma a tal riguardo occorre precisare che il
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testimoni sono dettate nell’esclusivo interesse delle parti, le

principio di inconciliabilità della veste di testimone con quella di
parte, enunciato con riferimento alle persone fisiche, ha una-‘
portata minore per quel che concerne le persone giuridiche;
conseguentemente, ferma restando l’incapacità a testimoniare
della persona fisica che per statuto abbia la rappresentanza

resa dalla medesima deve comunque essere proposta al più
tardi dopo la sua assunzione, ovvero all’udienza successiva, in
caso di mancata presenza del procuratore della parte
interessata (Cass. Sez. L, Sentenza n.7028 del 17/07/1998,
Rv. 517299).
Non solo: si è anche affermato che la nullità della deposizione
testimoniale per incapacità a deporre va eccepita
immediatamente dopo l’assunzione della prova o, nel caso di
assenza del difensore, nell’udienza immediatamente
successiva, e ciò quand’anche, prima dell’assunzione, fosse
stata eccepita l’incapacità a testimoniare (Cass. Sez. 3,
Sentenza n.11253 del 17/12/1996, Rv. 501370; Cass. Sez. 3,
Sentenza n.5534 del 20/06/1997, Rv.505331; Cass. Sez. 1,
Sentenza n.10781 del 04/11/1997, Rv. 509446; Cass. Sez. L,
Sentenza n.7938 del 12/08/1998, Rv. 517997; Cass. Sez. 3,
Sentenza n.3962 del 21/04/1999, Rv. 525580; Cass. Sez. 2,
Sentenza n.1137 del 02/02/2000, Rv. 533381; Cass. Sez. 1,
Sentenza n.7144 del 30/05/2000, Rv.537031; Cass. Sez. 3,
Sentenza n.9553 del 01/07/2002, Rv.555489 Cass. Sez. L,
Sentenza n.16116 del 27/10/2003, Rv. 567714; Cass. Sez. L,
Sentenza n.15308 del 07/08/2004, Rv.575289; Cass. Sez. 1,
Sentenza n.8358 del 03/04/2007, Rv. 596021). Occorre quindi
sempre un’iniziativa di parte, che nel caso di specie non risulta
esservi stata, e rispetto alla cui assenza non è previsto alcun
potere di supplenza esercitabile d’ufficio da parte del giudice.
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legale della società, l’eccezione di nullità della testimonianza

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 n.5 c.p.c.,
perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato
inattendibile la testimonianza Assoubai ritenendolo interessato
alla causa per aver eseguito materialmente le operazioni di
verniciatura degli appendiabiti, sernza considerare da un lato

che tali operazioni erano state eseguite da diversi soggetti, e
dall’altro lato che il testimone, all’epoca della deposizione, non
era più dipendente della società odierna ricorrente da più di
cinque anni. Inoltre, la ricorrente lamenta che la Corte di
appello avrebbe ulteriormente omesso di considerare che
l’additivo non costituiva oggetto della fornitura iniziale
contestata, ma aveva rappresentato piuttosto il rimedio (poi
rivelatosi di fatto inefficace) per ovviare alla difettosità della
fornitura medesima.
Il motivo è per la prima parte infondato. La Corte territoriale,
nel valutare l’attendibilità del teste Assoubai, ha espresso un
giudizio di merito, insindacabile in questa sede. Peraltro le
circostanze addotte dalla ricorrente a pretesa dimostrazione
dell’erroneità di detto giudizio (esecuzione della lavorazione da
parte di più persone e cessazione del rapporto di lavoro tra
teste e società ricorrente) non risultano adeguatamente
riscontrate e, sotto questo profilo, il motivo appare anche
difettare di autosufficienza.
La seconda parte della censura è invece inammissibile, poiché
la contestazione relativa all’omessa considerazione del fatto
che l’additivo non era parte della fornitura, ma il rimedio ai
suoi difetti, nasconde in realtà una istanza di riesame della
valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità.
In definitiva, va accolto il secondo motivo del ricorso, mentre
vanno respinti il primo e il terzo, con conseguente rinvio della
Ric. 2014 n. 04112 sez. 52 – ud. 18-04-2018
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\

causa, nei limiti della censura accolta, ad altra sezione della
Corte di Appello di Bologna.
PQM
la Corte respinge il primo e terzo motivo del ricorso ed accoglie
i91 secondo, rinviando la causa nei limiti della censura accolta,

Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, in data 18 aprile 2018.
Il Presidente
(L. Matera)

Giudiziafie
ria NERI

anche per le spese del presente grado, ad altra sezione della

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