Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19498 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 18/09/2020), n.19498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22675-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale

rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

B.M. (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. VINCENZO CARRESE,

unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA TEMBIEN, m

15, presso lo studio dell’AVV. FLAVIO MARIA MUSTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/0/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il25/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

 

Fatto

RILEVATO

che B.M. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Perugia, avverso la cartella di pagamento notificatagli a seguito dell’iscrizione a ruolo di riprese per I.R.P.E.F., I.V.A. ed I.R.A.P. relative agli anni di imposta 2003-2006, divenute definitive per mancata impugnazione dei relativi avvisi di accertamento;

che la C.T.P. di Perugia, con sentenza n. 191/7/11, depositata il 25.3.2011, rigettò il ricorso;

che avverso tale decisione il B. propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Umbria la quale, con sentenza n. 34/03/2013, depositata il 25.2.2013, accolse il gravame, rilevando – per quanto in questa sede ancora interessa – come la cartella di pagamento, azionata per importi inferiori rispetto a quelli iscritti a ruolo, dovesse considerarsi, “di fatto…come nuovo accertamento”, conseguentemente “illegittimo e nullo, perchè mancante dei requisiti richiesti dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3”;

che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, il B..

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 14 e 25, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento impugnata, dovendosi sostanzialmente qualificare la stessa alla stregua di un avviso di accertamento, dovesse essere dotata di congrua motivazione;

che il motivo è fondato.

che rappresenta principio consolidato quello in virtù del quale la cartella di pagamento, che non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e recepiti, per la materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 19.4.2017, n. 9799, Rv. 643628-01). E’ stato, anzi, ulteriormente specificato, in proposito, che la cartella di pagamento che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione (Cass., Sez. 5, 20.9.2017, n. 21804, in motivazione);

che i giudici di appello hanno contravvenuto a tali principi, sol considerando che, nella specie, è incontroverso: a) che la cartella di pagamento opposta sia stata emessa – e successivamente notificata – sulla base di crediti iscritti a ruolo dall’Ufficio a seguito di avvisi di accertamento divenuti definitivi per non essere stati impugnati; b) che il credito portato in riscossione è inferiore, nel solo quantum, a quello complessivamente iscritto à ruolo, ma non fonda su atti impositivi diversi da quelli già )tificati al contribuente (cfr. anche ricorso, p. 5);

che consegue da quanto precede, l’assorbimento del secondo motivo;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso va accolto e la gravata sentenza cassata. Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, mentre quelle delle fasi di merito vengono integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda trattata.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Per l’effetto, cassa la gravata decisione e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto da B.M.. Condanna B.M. al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 7.800,00 (settemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 5 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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