Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19497 del 30/09/2016

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30395-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

Nonchè da:

S.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

Avvocati NICOLA TODARO, GIOVANNI FIANNACCA con studio in MESSINA VIA

TOMMASO CAPRA IS. 301-BIS (avviso postale ex art. 135) giusta delega

a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 111/2010 della COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA

SEZ. DIST. di MESSINA, depositata il 22/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso

incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con processo verbale di constatazione del 5.3.2001, redatto a carico di S.G. esercente l’attività di intermediario di prodotti florovivaistici, la Guardia di Finanza di Milazzo rilevava che dalla documentazione extracontabile costituita da buoni di consegna rinvenuti presso la società Ai Fiori di C.V. e C., risultava che la ditta individuale S.G., nell’anno 2000, aveva venduto alla società Ai Fiori materiale florovivaistico (steli di gladioli), senza emettere fattura, per la somma di L. 26.445.000.

Pertanto i verbalizzanti, ritenuta inattendibile la contabilità del contribuente, procedevano alla ricostruzione analitico-induttiva del reddito anche per l’anno 1999: in particolare i verificatori raffrontavano i prezzi indicati nelle fatture con i prezzi effettivi risultanti dai buoni di consegna (Lire 212 al bulbo in fattura contro Lire 450 nei buoni consegna), e ne desumevano una maggiore percentuale di ricarico del 112% che applicavano ai ricavi dichiarati per gli anni 1999 e 2000.

A seguito del processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate di Milazzo notificava alla ditta individuale S. avviso di accertamento per l’anno 1999, con il quale rettificava il reddito di impresa da Lire 28.250.000 dichiarati a Lire 160.004.000 accertati, determinando le maggiori imposte Irpef, addizionali, Irap contributi previdenziali, oltre sanzioni ed interessi.

Contro l’avviso di accertamento S.G. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che lo rigettava con sentenza n. 548 del 2007.

S.G. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Palermo che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 111 del 22.10.2010, riducendo i ricavi omessi a Lire 26.445.000, corrispondente al valore della merce venduta senza fattura alla società Ai Fiori. Il giudice di appello riteneva privo di certezza probatoria la ricostruzione del reddito basata sulla sola percentuale di ricarico; riconosceva la spettanza, ai fini Irap, dell’aliquota agevolata prevista per l’esercizio dell’attività agricola.

Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi:1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. con riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nella parte in cui non ha proceduto alla valutazione complessiva e di sintesi degli elementi presuntivi indicati dall’Ufficio; 2) insufficiente ed illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto inattendibile la percentuale media di ricarico rilevata per il 2000 ed applicata al 1999; 3) motivazione insufficiente ed illogica, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella parte in cui ha ritenuto applicabile ai fini Irap l’aliquota agevolata spettante al settore agricolo nonostante abbia qualificato i maggiori ricavi in contestazione come connessi all’attività commerciale.

S.G. resiste con controricorso e propone “opposizione” incidentale per violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 29 e 51 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in assenza di specifica argomentazione, che ritiene impossibile da addurre senza incorrere in ultrapetizione, tesa a classificare come reddito di impresa, anzichè reddito agricolo, quello relativo alle operazioni non fatturate di Lire 26.455.000.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso principale deve essere accolto nei termini di seguito indicati.

1.Il primo motivo è infondato, non sussistendo la denunciata violazione delle norme civilistiche (artt. 2727 e 2729 c.c.) e tributarie in materia di accertamento analitico-induttivo del reddito (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d).

Il giudice di appello ha fatto espressa applicazione delle disposizioni che legittimano l’impiego di presunzioni qualificate semplici, svolgendo argomentazioni sulle rilevanza probatoria di esse che possono eventualmente costituire oggetto di censura sotto il diverso profilo del vizio di motivazione.

2. Il secondo motivo è fondato. Contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata, l’Ufficio non ha applicato una percentuale di ricarico di natura astratta, corrispondente alla percentuale media di ricarico del settore commerciale di appartenenza, il cui impiego è legittimo soltanto se la percentuale di ricarico, risultante dalla contabilità del contribuente, è difforme in maniera abnorme ed irragionevole dalla percentuale media (Sez. 5, Sentenza n. 20201 del 24/09/2010, Rv. 614464; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27488 del 09/12/2013, Rv. 629459). L’Ufficio ha invece ricostruito la concreta percentuale di ricarico relativa all’anno 1999 (difforme dalla percentuale “ufficiale” risultante dalla documentazione contabile), desumendola dalla documentazione extracontabile costituita dai “buoni consegna” relativi alla accertata vendita in nero, effettuata nel successivo anno 2000, nei confronti della società Ai Fiori, da cui risultava che il prodotto florovivaistico (steli di gladioli) veniva venduto al maggior prezzo unitario di Lire 450, anzichè al prezzo di Lire 250 figurante sulle fatture emesse in caso di vendita regolare, maggior prezzo dal quale era estrapolabile una maggiore percentuale di ricarico del 112%. Il giudice di merito pertanto doveva apprezzare la valenza probatoria di tale prova presuntiva (maggiore percentuale di ricarico risultante da una vendita in nero dell’anno 2000) ai fini della ricostruzione complessiva dei ricavi relativi alle vendite effettuate nell’anno di imposta immediatamente antecedente (1999).

3. Il terzo motivo è fondato. Il giudice di appello ha concluso per l’applicabilità della aliquota Irap agevolata, prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45 in favore dei soggetti che operano nel settore agricolo, dopo avere affermato che i maggiori ricavi accertati derivano “dall’attività commerciale di intermediazione” e non dall’attività agricola; non risulta esaminata l’osservazione dell’Ufficio il quale riferisce che lo stesso contribuente ha attribuito i propri redditi al quadro RG della dichiarazione, relativo ai redditi di impresa; nè il giudice di appello afferma che sussistono in concreto le condizioni per la eventuale qualificazione del reddito come derivante da attività “agricola per connessione” ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 32, comma 2, lett. c).

4. Il ricorso incidentale è assorbito dall’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso principale.

In accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale, dichiarato assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per la determinazione sulle spese di questo giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

PQM

Rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo ed il terzo; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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