Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19497 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. II, 23/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 23/09/2011), n.19497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.M. (OMISSIS), G.D.

(OMISSIS), G.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. BITOSSI 34, presso lo

studio dell’avvocato MARCHI UGHETTA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

R.F.;

– intimato –

sul ricorso 4946-2006 proposto da:

R.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DONATI FRANCESCA;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

G.M. (OMISSIS), G.D.

(OMISSIS), A.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. BITOSSI 34, presso lo

studio dell’avvocato MARCHI UGHETTA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 378/2004 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 18/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che con atto depositato il 7-7-2011, sottoscritto anche dai rispettivi difensori, A.M., G.D. e G. M. hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 378/2004, emessa dalla Corte di Appello di Trento nella causa civile n. R.G. 15/2004, e R. F. ha dichiarato di rinunciare al controricorso;

rilevato che con lo stesso atto le parti hanno dichiarato di accettare le relative rinunce;

ritenuto, pertanto, che ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., si deve dichiarare l’estinzione del processo di cassazione e che, in considerazione dell’adesione alle dichiarazioni di rinuncia, non va emessa alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA