Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19496 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22110-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.P., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FABIO PACE con studio in MILANO C.SO PORTA ROMANA 89/B

(avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/2010 della COMM. TRIB. DELL’EMILIA ROMAGNA

SEZ. DIST. di PARMA, depositata il 18/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DE SANCTIS per delega

dell’Avvocato PACE che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.P., ex dirigente di Enel spa, nell’anno di imposta 2000 riceveva dal fondo integrativo PIA la somma di Euro 403.462 lordi, a titolo di prestazione previdenziale erogato in forma di capitale nella misura del 50 per cento dell’importo complessivo spettante; su di essa il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, operava la ritenuta alla fonte Irpef applicando l’aliquota media del 34,89 per cento prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16 (ora 17), per il trattamento di fine rapporto.

Con istanza del 3.4.2004 B.P. chiedeva il rimborso dell’importo di Euro 88.047 assumendo che, essendo egli un iscritto al vecchio fondo assicurativo, la prestazione erogata in forma di capitale in sostituzione della rendita pensionistica complementare periodica, in quanto derivante da un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, doveva essere sottoposta a tassazione quale reddito da capitale a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, e la L. n. 482 del 1985, art. 6, operando la minore ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Piacenza che lo accoglieva con sentenza n. 3 del 2007, dichiarando applicabile l’aliquota del 12,50%.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Bologna che lo accoglieva parzialmente con sentenza del 18.6.2010, stabilendo l’applicabilità della aliquota del 12,5 per cento “per la parte attinente al rendimento maturato dal fondo”.

Contro la sentenza del giudice di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi; 1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 6 e 41 e art. 42, comma 4, la L. n. 482 del 1985, art. 6, artt. 1325 e 1919 c.c., violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dovendosi ritenere che l’importo percepito dal contribuente sia assoggettato nella sua interezza alla tassazione separata ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16; 2) insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Deposita memoria.

B.P. resiste con controricorso. Deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

La questione relativa alla disciplina impositiva applicabile in materia di prestazioni erogate in forma di capitale da fondi previdenziali integrativi (specificamente da Fondenel/P.I.A.) è stata definita da questa Corte con l’affermazione del seguente principio di diritto: in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’i gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 cit., art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, (Sez. U, Sentenza n. 13642 del 22/06/2011, Rv. 618426).

Pertanto la ritenuta fiscale più favorevole del 12,5%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, art. 6, è applicabile ai soli iscritti al fondo previdenziale in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993; è valevole per gli importi maturati sino e non oltre il (OMISSIS); riguarda esclusivamente le somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento, ossia “del rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato” (citata sentenza Sez. U. pag. 7).

Sotto tale profilo la sentenza impugnata è affetta dai dedotti vizi di violazione di legge e di insufficiente motivazione, non avendo adeguatamente specificato se, nel caso concreto, si siano costituite, ed in quale entità, somme rinvenienti dalla contribuzione effettivamente investite sul mercato, produttive di una plusvalenza sulla quale doveva essere applicata la ritenuta del 12,5%, con corrispondente determinazione del diritto al rimborso della eventuale eccedenza.

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi di diritto sopra specificati; in particolare dovrà attenersi alla regola secondo cui la ritenuta del 12,5% stabilità dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, deve essere applicata esclusivamente sugli importi corrisposti dal Fondo, maturati fino al (OMISSIS), che eventualmente derivino direttamente dalle plusvalenze realizzate mediante investimenti, sul mercato, dei capitali accantonati rinvenienti dalla contribuzione. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna in diversa composizione.

Così deciso il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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