Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19496 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 18/09/2020), n.19496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17687-2013 proposto da:

B.L. (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. ANDREA AMATUCCI,

unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, al V.LE CAMILLO

SABATINI, n. 150 (V.B. 5/1), presso lo studio dell’AVV. ANTONIO

CEPPARULO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale

rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapo. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/34/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2020 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA;

 

Fatto

RILEVATO

che B.L. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Napoli, avverso l’avviso di accertamento notificatogli per riprese afferenti ad I.V.A., I.R.A.P. ed imposte dirette relative all’anno di imposta 2005, in conseguenza del maggior reddito imputatogli dall’Agenzia delle Entrate sulla base degli accertamenti bancari compiuti nei propri confronti;

che la C.T.P. di Napoli, con sentenza n. 765/44/11, depositata il 28.6.2011, accolse il ricorso;

che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania la quale, con sentenza n. 63/34/2013, depositata il 17.4.2013, accolse il gravame, rilevando – per quanto in questa sede ancora interessa – come (a) i dati raccolti dall’Ufficio tramite accertamenti bancari fossero pienamente utilizzabili, (b) correttamente l’Ufficio, in difetto di una prova contraria, avesse considerato, ai fini della ricostruzione del reddito, anche versamenti ed uscite emergenti dal conto corrente e (c) altrettanto correttamente il B. era stato considerato dall’Ufficio soggetto passivo ai fini dell’I.R.A.P.;

che avverso tale decisione il B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE;

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., coma 1, nn. 5 e 3) dell’omesso esame di un fatt0 decisivo per il giudizio, nonchè della violazione e falsa applicaione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2), per essere “la sentenza emessa dalla CTR (…) del tutto viziata per insufficiente e carente motivazione” (cfr. ricorso, p. 3, sub I, penultimo cpv.);

che il motivo è inammissibile.

che questa Corte, in relazione ad analoga difesa svolta dal medesimo B., sia pure con riferimento a ripresa concernente diversa annualità, ha già evidenziato (cfr. Cass., 18.1.2017, n. 1136) che la censura, sì come formulata, non solo è carente di specificità (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non avendo il ricorrente dimostrato (o allegato alcunchè all’affermazione) di aver invano richiesto l’accesso alla (propria) documentazione bancaria (il riferimento contenuto nel ricorso, alla pag. 4, penultimo cpv., secondo periodo, è del tutto generico in proposito, facendosi riferimento ad allegati prodotti nei precedenti gradi di giudizio, di cui non è riportato il contenuto), ma neppure è argomentata la decisività di tale circostanza ai fini della decisione;

che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2), e della L. n. 212 del 2000, art. 7: in particolare, si afferma, “la sentenza impugnata risulta viziata per difetto di motivazione perchè nulla dice in ordine alla legittimità dell’accertamento come eseguito e riportato nell’atto di accertamento, difatti la CTR si fonda unicamente sulla documentazione bancaria ad essa pervenuta e sull’applicabilità del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1” (cfr. ricorso, p. 5, cpv.);

che con il terzo motivo di ricorso il contribuente deduce (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione dell’art. 53 Cost., del principio di capacità contributiva, del divieto di doppia presunzione, nonchè l’inammissibilità del ricorso alla presunzione legale, per avere la C.T.R. considerato ricavi da recuperare a tassazione non solo i versamenti ma anche i prelievi non giustificati dai conti correnti (cfr. ricorso, p. 7, sub III, prime quattro righe);

che i motivi – da esaminare congiuntamente, stante l’identità delle questioni agli stessi sottese – sono fondati;

che premesso che il secondo motivo impropriamente sovrappone il vizio di omessa motivazione e quello di violazione di legge, osserva il Collegio che la sentenza impugnata contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del B. – dà compiutamente atto delle ragioni per cui i giudici di secondo grado, in presenza di “una generica contestazione dell’operato dell’amministrazione” hanno ritenuto legittimi gli accertamenti bancari sottesi all’avviso di accertamento impugnato e, conseguentemente, corretta la rideterminazione del reddito del contribuente operata dall’Ufficio (cfr. p. 3 della motivazione): in specie, i giudici di appello hanno ritenuto operante, con riferimento a tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, sia in accredito che – per quanto in questa sede interessa – in addebito, la presunzione di loro riferibilità all’attività economica del contribuente medesimo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2. Sennonchè, nel decidere in tal senso, la C.T.R. non si è attenuta al principio, consolidatosi a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 228 del 2014, in base al quale, in tema d’imposte sui redditi, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 16.11.2018, n. 29572, Rv. 651421-01), con esclusione, dunque, di quei soggetti che, come il B. (svolgente la professione di avvocato) siano titolari di reddito da lavoro autonomo. Con la conseguenza ulteriore che ne discende per cui, non operando alcuna presunzione legale (relativa), l’amministrazione è onerata della prova della riconducibilità dei prelevamenti dai conti correnti del contribuente alla propria attività libero-professionale;

che con il quarto motivo, infine, parte ricorrente di suole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, per avere la C.T.R. errato nel ritenere il contribuente assoggettabile ad I.R.A.P., non sussistendo un’autonoma organizzazione di lavoro attorno ad esso professionista;

che il motivo è infondato;

che la C.T.R. ha dedotto l’assoggettabilità del B. all’IRAP sulla scorta dell’esposizione, nel quadro RE del modello Unico e nel quadro AU del mod. 770, di “spese per compensi a terzi tali da far seriamente pensare all’esistenza di un’autonoma organizzazione di lavoro attorno al professionista” (cfr. sentenza, p. 4, terzultimo cpv.). La valutazione – come già evidenziato in relazione ad analoga ripresa cui il B. è stato sottoposto in relazione ad altra annualità (Cfr. Cass., 18.1.2017, n. 1136, cit.) – appare corretta, sulla scorta della più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass., Sez. U, 10.5.2016, n. 9451) e del fatto che l’esercizio di una professione liberale, anche a scopo puramente collaborativo e senza un formale rapporto di associazione (tale sarebbe, nella stessa prospettazione di parte ricorrente, l’apporto recato dal proprio commercialista per attività di consulenza, nonchè in modo sporadico ed occasionale, dalla propria moglie. Cfr. ricorso, p. 9), è indice sintomatico di una struttura organizzativa autonoma, stante il presumibile intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto limitatamente al secondo ed al terzo motivo, con cassazione della gravata decisione e rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, affinchè decida la controversia attenendosi ai principi esposti in precedenza avuto riguardo al riparto dell’onere della prova tra Ufficio e contribuente e liquidi, altresì, le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso limitatamente al secondo e terzo motivo. Per l’effetto, cassa la gravata decisione e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, affinchè decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 5 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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