Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19496 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8062/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI

MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSI Gaetano,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MUSMECI

ALESSANDRO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 15/01/08, depositata l’11/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato Musmeci Alessandro, difensore della controricorrente

che ha chiesto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo per riunione ad

altri ricorsi e si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria relazione per la trattazione in Camera di consiglio.

L’Agenzia ricorre avverso la sentenza che, respingendone sul punto l’appello, ha ritenuto che la sentenza soggetta a registrazione non integrasse una pronuncia di condanna al pagamento di una somma di denaro.

Con il primo motivo, l’Agenzia lamenta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e dell’art. 8, lett. d della tariffa ad esso allegata, per non avere la C.T.R. considerato il contenuto effettivo della sentenza (pagamento somma a titolo risarcitorio).

Il motivo è manifestamente fondato, in quanto la decisione è in armonia con il principio affermato da Cass. n. 4601/09, secondo cui In tema d’imposta di registro, quando l’atto da registrare sia una sentenza, per stabilire i criteri ed i presupposti della tassazione, occorre fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei e di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si è formato il giudicato;

infatti, l’art. 8, comma 1, lett. b), della prima parte della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, di per sè stessi e non in quanto determinino il trasferimento di beni o l’attribuzione di diritti (v. anche Cass. n. 23243/06; 7557/03).

Anche l’ultima censura è manifestamente fondata, risultando effettivamente accolto un motivo non dedotto nell’originario atto d’impugnazione dell’atto impositivo.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte; la contribuente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide quanto espresso nella relazione in ordine alla fondatezza della censura erariale (per mera svista, evidentemente, la conclusione fa riferimento al “rigetto” del ricorso) e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata, con decisione nel merito, rigettandosi il ricorso introduttivo della contribuente.

Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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