Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19495 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6709-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

REGGIO D’ACI, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato

VALENTINA PAOLETTI GUALANDI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 114/2007 della COMM. TRIB. REG. del Lazio,

depositata il 23/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato REGGIO D’ACI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.G.M., ex dirigente di Enel spa, nell’anno (OMISSIS) riceveva dal fondo di previdenza integrativa aziendale (Fondenel/PIA) la somma lorda di Euro 665.813,65, a titolo di prestazione previdenziale erogata in forma di capitale; su di essa il datore di lavoro Enel spa, in qualità di sostituto di imposta, operava la ritenuta alla fonte Irpef applicando l’aliquota media del 37,35 per cento, prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16 (ora 17) per il trattamento di fine rapporto.

P.G.M. presentava istanza di rimborso dell’importo trattenuto, sostenendo che esso non aveva natura reddituale ma di mero reintegro patrimoniale non imponibile; subordinatamente, eccepiva che, essendo un soggetto già iscritto al vecchio fondo assicurativo, la prestazione erogata in forma di capitale in sostituzione della prestazione complementare periodica, in quanto derivante da un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, doveva essere sottoposta alla tassazione propria dei redditi da capitale a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4 e L. n. 482 del 1985, art. 6, con applicazione della minore ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento, commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza n. 272 del 2006.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Roma che lo rigettava con sentenza del 23.1.2008 confermando la decisione impugnata.

Contro la sentenza del giudice di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi;1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, 17, art. 42, comma 4; L. n. 482 del 1985, art. 6; art. 1919 c.c., e il D.P.R. n. 449 del 1959, artt. 1 e 33; la L. n. 30 del 1997, art. 1 comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 2) insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; 3) falsa applicazione della L. n. 30 del 1997, art. 1, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, e L. n. 482 del 1985, art. 6; violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Deposita memoria.

G.P. resiste con controricorso; chiede di dichiarare inammissibile il ricorso per inidoneità del quesito di diritto; in subordine ne chiede il rigetto. Deposita memoria difensiva. In data 13.6.2016 il difensore del contribuente deposita atto di rinuncia al mandato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ammissibile sotto il profilo della idoneità dei quesiti, è fondato nei termini di seguito indicati.

La questione relativa alla disciplina impositiva applicabile in materia di prestazioni erogate in forma di capitale da fondi previdenziali integrativi (specificamente da Fondenel/P.I.A.) è stata definita da questa Corte con l’affermazione del seguente principio di diritto: in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al (OMISSIS), la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall'(OMISSIS) si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 cit., art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (Sez. U, Sentenza n. 13642 del 22/06/2011, Rv. 618426).

Pertanto la ritenuta fiscale più favorevole del 12,5%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, art. 6, è applicabile ai soli iscritti al fondo previdenziale in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993; è valevole per gli importi maturati sino e non oltre il (OMISSIS); riguarda esclusivamente le somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento, ossia “del rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato; sicchè possono essere tassate in modo analogo al TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre sulle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie PIA) si applica la tassazione nella misura del 12,50%” – sentenza citata pag. 7/8).

La sentenza impugnata, che ha confermato la decisione del giudice di primo grado di accoglimento integrale del ricorso del contribuente, deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio perchè proceda a nuovo giudizio attenendosi ai principi sopra specificati. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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