Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19495 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. II, 23/09/2011, (ud. 11/07/2011, dep. 23/09/2011), n.19495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A.C. (OMISSIS) residente in (OMISSIS),

rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall’Avvocato

Carletti Donatella, elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Roma, via Lucrezio Caro n. 62;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2061 della Corte di appello di Roma,

depositata il 12 maggio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11

luglio 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FUCCI Costantino, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A.C., premesso di avere stipulato con B.R. un contratto di compravendita per l’acquisto dell’appartamento sito in (OMISSIS), prevedendo la concessione in comodato in favore della cedente del bene vita natural durante, e che la comodataria, contravvenendo alla clausola comportante la destinazione del bene a suo uso personale, lo aveva concesso in locazione a terzi, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la controparte, chiedendo che, stante l’inadempimento della convenuta, fosse dichiarato legittimo il suo recesso dal contratto di comodato.

La B. si oppose alla domanda sostenendo di avere voluto cedere all’altra parte la sola nuda proprietà dell’immobile, riservandosi l’usufrutto, e di essere stata tratta in inganno sull’effettivo contenuto del contratto.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, disponendo la reintegra dell’attore nel possesso dell’immobile.

Interposto gravame, con sentenza n. 2061 del 12 maggio 2005 la Corte di appello di Roma riformò la decisione di primo grado, rigettando la domanda.

A sostegno di tale conclusione, il giudice di secondo grado, per quanto qui ancora interessa, affermò che con il contratto tra loro intercorso le parti non avevano stipulato un contratto di comodato, ma avevano inteso costituire in favore della cedente un diritto di abitazione sull’immobile, il quale non poteva essere posto nel nulla per il solo effetto della concessione in uso ad altri del bene, potendo il concedente reagire autonomamente a tale situazione provocando direttamente la cessazione del rapporto di locazione, come di fatto accaduto, aggiungendo che il richiamo nel contratto alle norme in materia di usufrutto non escludeva che la B., vista anche la sua tarda età, avesse equivocato sull’effettiva portata degli impegni assunti, ritenendo che la concessione a terzi di un immobile per un tempo limitato non costituisse effettivo inadempimento dei propri obblighi contrattuali.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 28 novembre 2005, P.A.C. ricorre con atto notificato il 23 dicembre 2005, deducendo tre motivi.

B.R. non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., assumendo che la sentenza impugnata, nell’escludere che il contratto stipulato dalle parti avesse costituito un diritto di comodato, non ha correttamente applicato i criteri legali di interpretazione contrattuale, essendo la soluzione accolta in contrasto sia con il nomen juris dato dalle parti al negozio, che al suo contenuto. Il motivo è inammissibile.

Tale conclusione si impone alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorrente per cassazione che contesti l’interpretazione di un contratto da parte del giudice di merito ha l’onere, in osservanza del principio di autosufficienza, di trascrivere il testo del documento che assume male interpretato, al fine di porre questa Corte, che, attesa la natura del vizio denunziato, non ha accesso diretto agli atti, nella condizione di valutare la fondatezza e decisività della censura (Cass. n. 13587 del 2010; Cass. n. 4178 del 2007). Costituisce diritto vivente di questa Corte il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997;

Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006). Nel caso di specie, in particolare, il ricorso non rispetta il suddetto principio di autosufficienza, in quanto omette completamente di riprodurre il testo del contratto che assume essere stato male valutato dal giudice territoriale, mancanza che impedisce al Collegio qualsiasi valutazione sul punto. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1804 e 1024 cod. civ., assumendo che la decisione della Corte territoriale è errata sia nella parte in cui non ha applicato la disposizione che consente al comodante, in presenza di un uso non più personale del bene da parte del comodatario, di risolvere il contratto, sia laddove ha escluso la risoluzione del rapporto in ragione del fatto che l’atto contrattuale aveva costituito un diritto di abitazione, senza considerare che anche tale diritto ha carattere personale e particolare e comporta l’obbligo del suo titolare di non cedere l’uso del bene a terzi.

Il motivo è infondato.

La prima censura, che contesta la mancata applicazione dell’art. 1804 cod. civ. in materia di comodato, non può essere accolta in ragione della reiezione del motivo precedente, con cui parte ricorrente ha contestato l’interpretazione del contratto fornita dal giudice di merito. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità del motivo, l’affermazione del giudice territoriale secondo cui il contratto intercorso tra le parti andava qualificato come costituivo di un diritto reale di abitazione e non come comodato è diventata infatti incontestabile. Ne deriva l’improponibilità di ogni questione in ordine all’applicabilità delle norme sul comodato, ormai da ritenersi preclusa ed assorbita.

La seconda censura, che denunzia la violazione dell’art. 1024 cod. civ. in materia di diritto di abitazione, va invece respinta atteso che essa non attacca l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, ha mandato assolta la convenuta non perchè il suo comportamento, consistito nel dare in locazione l’immobile, non fosse, in astratto, contrario al limite di destinazione proprio del diritto di abitazione che gli era stato attribuito dal contratto, ma in ragione del rilievo – che non appare investito da specifica censura – che tale condotta non costituiva grave inadempimento, reputando l’esistenza di tale presupposto necessario anche nel caso di esercizio del diritto di recesso del contratto da parte del concedente, potendo questi reagire e porre rimedio alla violazione chiedendo direttamente la cessazione del rapporto di locazione, iniziativa questa che era stata effettivamente posta in essere con successo dal P.. Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione della norma in materia di diritto di abitazione. In ogni caso, la valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento integra un apprezzamento di fatto demandato dalla legge alla esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in cassazione sotto il solo profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 14974 del 2006; Cass. n. 22415 del 2004), che nella specie non risulta sollevato.

Il terzo motivo di ricorso denunzia vizio di insufficiente ed omessa motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere affermato che la B. poteva essere caduta in errore, causa la sua tarda età, sull’effettivo contenuto degli obblighi assunti, dando rilievo a circostanze e supposizioni del tutto irrilevanti e non considerando che la convenuta aveva, all’epoca, stipulato altri contratti di vendita di beni con riserva di usufrutto, sicchè era perfettamente consapevole del significato giuridico dei termini usati nel contratto.

Il motivo va dichiarato assorbito in ragione del rigetto dei precedenti motivi o comunque inammissibile, investendo un’affermazione che nel percorso argomentativo della sentenza impugnata ha un rilievo di mero supporto e del tutto secondario, tenuto conto che la soluzione accolta dal giudice di merito trova la sua principale e sufficiente motivazione nella considerazione relativa alla non gravità del comportamento posto in essere dalla parte convenuta.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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