Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19495 del 23/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19495 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 27981-2007 proposto da:
COMUNE ANGRI 00555190651, in persona del legale
rappresentante e Sindaco pro-tempore Dott. GIAMPAOLO
MAZZOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA
DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato CICALA
CURZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati
PENTANGELO ANTONIO, VILLANO ANTONIO giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. (sino al 31.12.2005

Data pubblicazione: 23/08/2013

ZURIGO COMPAGNIA ASSICURAZIONI S.A.) 01627980152, in
persona del suo legale rappresentante FABRIZIO
TORRIANI, elettivamente domiciliata in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALFINITO

– controricorrente nonchè contro

EDIL DEISIDERIO DI DESIDERIO FIORINA DITTA, FAIELLA
GIOVANNI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 637/2007 del TRIBUNALE di
NOCERA INFERIORE, depositata il 12/06/2007 R.G.N.
3300/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/06/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito l’Avvocato ANTONIO VILLANO;
udito l’Avvocato ANTONIO PENTANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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GIOVANNI giusta delega in atti;

11) R.G. n. 27981/2007
IN FATTO E IN DIRITTO
1. — Giovanni Faiella conveniva in giudizio, avanti al Giudice di
Pace di Nocera Inferiore, il Comune di Angri, per sentirlo condannare,
previa dichiarazione di responsabilità, al risarcimento dei danni patiti
dall’autovettura di sua proprietà. Assumeva che, in data 18.02.2005,

nel percorrere via Nazionale in Angri, era finito in una buca con la
propria autovettura, la quale riportava danni per euro 1500,00. Il
Comune di Angri si costituiva in giudizio, contestava la propria
responsabilità, essendo il fatto dannoso verificatosi per condotta
imperita ed imprudente dell’allora attore e comunque il quantum dei
danni lamentati. Il Giudice di Pace autorizzava, come richiesto
dall’ente territoriale, la chiamata in causa della ditta Edil Desiderio
(impresa appaltatrice della manutenzione delle strade nel Comune di
Angri) e la Zurigo Assicurazioni, impresa assicuratrice di quest’ultima
ditta. Il Giudice di Pace dichiarava il Comune responsabile del
sinistro, condannandolo al risarcimento dei danni a favore
dell’odierno ricorrente. Allo stesso tempo condannava la Edil
Desiderio e la Zurigo Assicurazioni, in solido tra loro, a manlevare il
Comune di quanto chiamato a pagare. Avverso tale sentenza,
proponeva appello la Zurigo Assicurazioni, eccependo che il Comune
di Angri non aveva alcun titolo per la chiamata in causa di tale
impresa. Resisteva il Comune di Angri, rilevando l’infondatezza
dell’appello proposto, atteso che la contestata chiamata in causa della
Zurigo Assicurazioni, autorizzata dal giudice di prime cure, doveva
ritenersi fondata sul contratto di assicurazione stipulato dal contraente
appaltatore Edil Desiderio per conto, a favore e a garanzia dell’Ente
appaltante, che aveva, oltretutto, compreso nel corrispettivo
dell’appalto anche tale costo, espressamente richiamando tale
contratto assicurativo.
2. — Con la sentenza oggetto della presente impugnazione
depositata il 12/06/2007 e notificata il 19/07/2007, prodotta in atti), il
Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva l’appello della Zurigo
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Li

Assicurazioni e in parziale riforma della sentenza di primo grado,
rigettava la domanda di manleva proposta nel primo grado di giudizio
dal Comune di Angri nei confronti dell’impresa assicuratrice.
2.1 — Secondo il Giudice territoriale, la Edil Desiderio, rimasta
contumace nei due gradi di giudizio, non aveva avviato alcuna
domanda di manleva nei confronti della Zurigo assicurazione.
Pertanto, nessuna azione diretta aveva il Comune nei confronti di

Edil Desiderio e la Zurigo Assicurazioni.
3. — Ricorre per cassazione il Comune, sulla base di due motivi;
resiste con controricorso la Zurigo (oggi, Zurich InsuranceCompany
S.A., Rappr. per l’Italia, in seguito Zurich); gli altri intimati non
hanno svolto attività difensiva.
3.1 — Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta “violazione di
legge — violazione art. 30 co. 3° L. 22/2/1994 n. 109 — violazione art.
103 d.p.r. 21.12.1999 n. 554— violazione degli artt. 1362 e ss., 1411 e
ss. e 1891 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. In forza delle
disposizioni di legge richiamate, sarebbe evidente che la ditta Edil
Desiderio, con la polizza assicurativa di causa, riportata nel contratto
di appalto, ha inteso contrarre un’assicurazione in nome, per conto e
nell’esclusivo favore ed interesse del Comune di Angri, o tutto al più
un’assicurazione per conto di chi spetta ai sensi dell’art. 1891 c.c..
Tale circostanza sarebbe evidente in virtù del fatto che gli estremi
identificativi della polizza erano più volte richiamati nel contratto di
appalto (art. 4). Il Giudice d’appello avrebbe pertanto errato nel
rigettare la domanda di manleva del comune, statuendo che nessuna
azione diretta spettava al Comune di Angri nei confronti della
compagnia assicuratrice. Formula al riguardo il seguente quesito di
diritto: “se il rapporto intercorso tra il Comune di Angri e
l’appaltatore Edil Desiderio, relativo alla polizza assicurativa stipulata
con la Zurigo Assicurazione ed espressamente riportata nello stipulato
contratto di appalto e nel capitolato speciale di appalto, debba e/o
possa essere ritenuto un’assicurazione per conto altrui o per conto di
chi spetta ai sensi dell’art. 1891 c.c. e come tale rientrante nella figura
negoziale sui generis di contratto a favore del terzo di cui all’art. 1411
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quest’ultima, essendo stata la polizza contratta esclusivamente tra la

c.c., così come sostenuto dal Comune di Angri, con tutte le
conseguenze ed i diritti derivanti gli da tale istituto, e se
conseguentemente debba cassarsi la sentenza del giudice di appello
che abbia rigettato la domanda di manleva proposta dal Comune di
Angri nei confronti dell’ente assicuratore con ogni conseguenza anche
in ordine al carico delle spese processuali”.
3.2 — Con il secondo motivo di ricorso, il Comune lamenta “nullità

c.p.c. circa un punto decisivo per la controversia”. 11 Giudice
territoriale avrebbe, senza alcuna motivazione, rigettato la domanda di
manleva proposta dal Comune di Angri verso la Zurigo Assicurazioni,
ritenendo che l’ente territoriale non avesse alcuna azione diretta nei
confronti della compagnia assicuratrice, essendo la polizza contratta
esclusivamente fra quest’ultima e la Edil Desiderio. In tal modo,
avrebbe disatteso e ignorato tutti i rilievi sollevati dal Comune.
4. – I motivi del ricorso si rivelano tutti inammissibili, quanto al primo per
inidoneità del quesito di diritto formulato; quanto al secondo, che prospetta
“vizio motivazionale”, per mancanza del momento di sintesi.
4.1. — Quanto all’inidoneità del quesito di diritto, l’art. 366-bis cod. proc.
civ., nel testo applicabile ratione temporis(la sentenza impugnata è stata
pubblicata il 12/06/2007), prevede le modalità di formulazione dei motivi
del ricorso in cassazione, disponendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso se, in presenza dei motivi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360,
primo comma, cod. proc. civ., ciascuna censura, all’esito della sua
illustrazione, non si traduca in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e
formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod.
proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dicta
giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza; mentre,
ove venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (il cui
oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è
richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve
concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la
motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09).
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della sentenza per omessa motivazione in relazione all’art. 360 n. 5

4.2. – Orbene, nel caso in esame, rispetto al secondo motivo, che deduce
vizi motivazionali, non è stato formulato il “momento di sintesi”, che, come
da questa Corte precisato, richiede un quid pluris rispetto alla mera
illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente
ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).
L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta perciò
impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa

denunci un vizio di motivazione della sentenza impugnata è tenuto — nel
confezionamento del relativo motivo — a formulare in riferimento alla
anzidetta censura, un c.d. quesito di fatto, e cioè indicare chiaramente, in
modo sintetico, evidente e autonomo, il fatto controverso rispetto al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, così come le ragioni per le
quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione. A tale fine è necessaria la enucleazione conclusiva
e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso nel quale tutto
ciò risalti in modo non equivoco. Tale requisito, infine, non può ritenersi
rispettato allorquando solo la completa lettura della illustrazione del motivo
— all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anziché su indicazione
della parte ricorrente — consenta di comprendere il contenuto e il significato
delle censure, posto che la ratio che sottende la disposizione di cui all’art.
366-bis c.p.c. è associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla
Suprema Corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere,
dalla lettura del solo quesito di fatto, quale sia l’errore commesso dal
giudice del merito (v., da ultimo, Cass. n. 6549/2013; nonché Cass. n.
16002/2007, ord.; 12052/2007).
4.3. – Inoltre, rispetto al primo motivo che deduce vizi di violazione di
legge, si deve ribadire che il quesito di diritto, per essere considerato idoneo,
deve essere formulato in modo tale da esplicitare una sintesi logico giuridica
della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una
regula iuris suscettibile di applicazione anche in casi ulteriori, rispetto a
quello deciso dalla sentenza impugnata. In altri termini esso deve
compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti
al giudice di merito (siccome da questi ritenuti per veri, mancando,
altrimenti, la critica di pertinenza alla ratio decidendi della sentenza
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Corte (Cass. n. 9470/08). Si deve, invero, ribadire che “il ricorrente che

impugnata); b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da
quel giudice; c) la diversa regola di diritto applicabile che — ad avviso del
ricorrente — si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. 11 quesito – quindi
– non deve risolversi in una enunciazione di carattere generico e astratto,
priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua
riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna
risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non

integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione della
norma (v. Cass. n. 6549/2013, cit.; Cass., 17/7/2008 n. 19769; 26/3/2007, n.
7258). Occorre, insomma che la Corte, leggendo il solo quesito, possa
comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso
concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare.
4.4. Pertanto il quesito si rivela inidoneo, ove consista, come nel caso in
esame, in una domanda che si risolva in una mera richiesta di accoglimento
del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della
censura così come illustrata. Non é, pertanto, idonei il quesito formulato nel
ricorso, rispetto al primo motivo, dato che non contiene adeguati riferimenti
in fatto (né l’oggetto della questione controversa, né la sintesi degli sviluppi
della controversia sullo stesso, né l’indicazione delle effettive ragioni della
decisione, né espone chiaramente le regole di diritto che si assumono
erroneamente applicate e, quanto a quelle di cui s’invoca l’applicazione, i
quesiti si limitano ad enunciazioni di carattere generale ed astratto che, in
quanto prive di chiare e specifiche indicazioni sul tipo della controversia e
sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, non consentono di dare
risposte utili a definire la causa (Cass. S.U. 11.3.2008 n. 6420). Del resto, il
quesito di diritto non può risolversi — come rispetto al primo motivo – in una
tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta,
ovvero in cui la risposta non consente di risolvere il caso sub iudice (Cass.
S.U. 2/12/2008 n. 28536).
5. Senza trascurare che, oltre i predetti profili di inammissibilità, le
censure non colgono nel segno anche perché:
5.1 — Il primo motivo è inammissibile perché non viene né indicata come
documento sul quale esso si basa né trascritta puntualmente, con riferimento
alle parti oggetto di doglianza, la polizza assicurativa che si assume
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potendosi, altresì, desumere il quesito stesso dal contenuto del motivo o

erroneamente interpretata dal giudice di appello. Infatti si deve ribadire che,
in tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere,
imposto al ricorrente dall’art. 366 n.6 c.p.c., è necessario che si provveda
all’individuazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda e alla
completa trascrizione degli stessi, nelle parti oggetto di doglianza,
individuandoli anche con riferimento alla sequenza dello svolgimento del
processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso questa Corte,

S.U. n.23019 del 2007);
5.2 — sempre con riferimento al primo motivo di ricorso, deve osservarsi
che secondo la giurisprudenza di questa S. C., l’assicuratore è obbligato solo
nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare
ad un terzo cui ha provocato un danno e – salvo che nei casi espressamente
previsti dalla legge (nell’ipotesi di assicurazione obbligatoria per la
circolazione di veicoli e natanti, di cui alla legge n. 990 del 1969, e in quella
disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia) soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e
non anche il terzo, nei confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per
vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana (Cass. n.
9516/2007; 103/1999; v. anche Cass. n. 26019/2011; 507672001).
Si deve, invero ribadire che, nell’assicurazione della responsabilità
civile, l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo
all’assicurato, è autonoma e distinta dall’obbligazione risarcitoria
dell’assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell’eventualità in cui
l’indennità venga pagata – materialmente – direttamente al terzo ai sensi
dell’art. 1917, comma secondo cod. civ.. Da ciò consegue che, non
sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l’assicuratore ed il terzo,
quest’ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della
responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione
diretta nei confronti dell’assicuratore (Cass. 10418/2002, la quale ha
confermato la decisione di appello che aveva negato la legittimazione ad
agire di un condomino danneggiato dalla rottura di una tubazione
condominiale, il quale aveva proposto azione diretta nei confronti della
società assicuratrice della responsabilità civile del condominio).
Nel caso di specie, è evidente che la ditta appaltatrice ha stipulato con
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al fine di renderne possibile l’esame ( Cass. n. 8569/2013; 4220/2012, ord.;

l’assicurazione oggi resistente la polizza assicurativa, con la conseguenza
che la prima era l’unico soggetto legittimato a formulare domanda di
manleva nei confronti di questa. La circostanza di fatto che nell’ambito dei
rapporti tra la Edil Desiderio e il Comune di Angri fosse prevista
obbligatoriamente la stipula di una polizza assicurativa, che coprisse la
responsabilità civile, non è fattore idoneo a modificare la natura del
contratto stipulato esclusivamente tra le predette parti;

di questa S. C., ricorre il vizio di “omessa motivazione” denunziabile in
sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., quando il
giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio
convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina
logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 9113/2012). Tali
presupposti non ricorrono nel caso di specie, laddove il Giudice di merito ha
accertato che la mancanza di rapporto tra Comune e Compagnia
assicuratrice, essendo la polizza stata stipulata esclusivamente tra la ditta e
quest’ultima, non giustificava la possibilità per l’ente territoriale di
chiamare in garanzia la Zurich Assicurazioni. La motivazione pertanto non
può dirsi omessa, avendo il Giudice d’appello indicato in modo chiaro le
fonti del proprio convincimento.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nel rapporto
tra il Comune e la Zurich, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, nulla
per le spese nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto attività
difensiva in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio nei confronti della parte costituita, che liquida, in
Euro 1.800,00=, di cui Euro 1.600,00= per compensi, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.

5.3. — Quanto al secondo motivo, deve precisarsi che, per giurisprudenza

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