Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19495 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 18/09/2020), n.19495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17759/2013 R.G. proposto da:

P.E., rappresentato e difeso, per procura speciale in atti,

dall’Avv. Roberto Landolfi, con domicilio eletto presso lo Studio

Liccardi, Landolfi e associati, in Roma, via Ovidio, n. 20;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

– sezione staccata di Latina n. 496/40/2012, depositata in data 24

luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio

2020 dal consigliere Dott. Michele Cataldi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate – all’esito di un processo verbale di constatazione, che ha concluso la verifica fiscale della Guardia di Finanza nei confronti del contribuente, e delle indagini finanziarie – ha emesso, nei confronti di P.E., titolare della ditta individuale di commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria ed argenteria, un avviso di accertamento, in materia di Irpef, relativo all’anno d’imposta 1997, con il quale ha accertato un maggior reddito imponibile, con conseguenti maggiore imposta, interessi e sanzioni.

2. Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Latina, che ha accolto il ricorso.

3. L’Ufficio ha quindi proposto appello avverso la sentenza di primo grado e l’adita Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, con la sentenza n. 496/40/2012, depositata in data 28 giugno 2012, lo ha accolto.

4. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per la cassazione, affidato a due motivi, il contribuente.

5. L’Amministrazione si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, deve ricostruirsi l’iter processuale che ha condotto alla pronuncia della sentenza impugnata, dalla quale, oltre che dal ricorso, risulta infatti che:

a) la medesima sezione della stessa CTR aveva già deciso l’identica lite tra le attuali parti con la sentenza n. 500/40/09 del 3 luglio 2009, depositata il 12 ottobre 2009, accogliendo l’appello erariale;

b) successivamente al deposito della predetta sentenza, e quindi dopo che il giudice a quo aveva esaurito la sua potestas iudicandi, all’esito di un’istanza del contribuente di “rimessione in termini per l’impugnazione”, la medesima CTR, previa comparizione delle parti, preso atto che l’unico difensore del contribuente in secondo grado era deceduto prima dell’udienza di trattazione dell’appello, che era stato comunque deciso con la sentenza n. 500/40/09 del 3 luglio 2009, ha emesso la sentenza n. 496/40/2012, depositata in data 28 giugno 2012, qui impugnata, con la quale ha dichiarato nulla la precedente sentenza n. 500/40/09 del 3 luglio 2009 e, decidendo per la seconda volta sullo stesso appello, lo ha nuovamente accolto, motivando che “Tuttavia la decisione adottata con la sentenza dichiarata nulla deve essere sostanzialmente confermata; questo Collegio fa proprie le argomentazioni e le motivazioni che qui si trascrivono”.

Tanto premesso, deve rilevarsi che, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, “La morte dell’unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, comporta, ai sensi dell’art. 301 c.p.c., l’automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell’art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l’effetto che non è più proponibile se sia decorso il termine “lungo” decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327 c.p.c., comma 1,” (Cass., 12/11/2018, n. 28846. Cfr. altresì Cass. 11/06/2014, n. 13244; Cass. 17/12/2010, n. 25641).

Pertanto, convertendosi in motivo d’impugnazione, l’eventuale vizio di nullità derivata della precedente sentenza d’appello (la n. 500/40/09, depositata il 3 luglio 2009) avrebbe potuto essere, in ipotesi, denunciato dalla parte interessata con il ricorso per cassazione, ma non poteva essere oggetto (quasi tre anni dopo) di una successiva declaratoria di nullità della predetta sentenza, che non risulta mai impugnata, da parte di una successiva pronuncia – la sentenza n. 496/40/2012, depositata in data 28 giugno 2012, qui impugnata – della medesima CTR, che con la prima sentenza, divenuta irrevocabile, si era interamente spogliata del potere di decidere sul medesimo appello.

Tanto meno, poi, proprio per essersi già spogliata della potestas iudicandi con la precedente pronuncia definitiva sulla medesima impugnazione, divenuta anche irrevocabile, la CTR poteva (come invece ha fatto) decidere nuovamente nel merito la stessa impugnazione, che peraltro ha rigettato “sostanzialmente confermando” e “facendo propria” l’identica precedente pronuncia. Giova, peraltro, precisare che la descritta fattispecie processuale non è conforme a quelle di cui alle pronunce di legittimità secondo le quali il giudice che abbia emanato un provvedimento a contenuto decisorio, affetto da ed. inesistenza giuridica o nullità insanabile, può emetterne uno nuovo di revoca di quello precedente (Cass. 11/12/2019, n. 32405; Cass. 19/06/2019, n. 16497; Cass. 17/07/2015,n. 15002), atteso che, nel caso di specie, come già rilevato, il vizio di nullità derivata della prima sentenza, rilevato dalla sentenza qui impugnata, non integrava un’ipotesi di inesistenza giuridica o di nullità insanabile del precedente provvedimento, convertendosi invece necessariamente in un eventuale motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., in assenza del quale la decisione che ne era affetta era comunque destinata s divenire irrevocabile, come è accaduto.

Pertanto, sulla medesima controversia ora sub iudice si era già formato, prima ancora dell’emissione della pronuncia qui impugnata, tra le stesse parti il giudicato conseguente alla mancata impugnazione, nel termine decadenziale di cui all’art. 327 c.p.c., della precedente sentenza d’appello della Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina, n. 500/40/09, depositata il 3 luglio 2009. Giudicato che emerge dagli atti e che, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di un elemento che può essere assimilato a quelli normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, sicchè, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. 26/06/2018, n. 16847; conformi, ex plurimis, Cass. 12/06/2018, n. 15339), in ossequio anche al principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., (Cass. 27/07/2016, n. 15627, in materia di giudicato sia interno che esterno).

Tanto premesso, va cassata senza rinvio la sentenza impugnata, con la quale la CTR, dopo che si era già interamente spogliata del potere di decidere sul medesimo appello con la precedente sentenza, e dopo che quest’ultima era divenuta irrevocabile, ha deciso nuovamente nel merito la medesima impugnazione (peraltro “sostanzialmente confermando” e “facendo propria” la precedente pronuncia). Restano quindi assorbiti i motivi del ricorso del contribuente, con i quali si censurano la “carente, insufficiente, apparente e/o illogica motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5,” e la “violazione e/o erronea interpretazione ed applicazione di norme di diritto e difetto motivazionale (in particolare, del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e art. 2727 c.c., e ss.), in tema di onere della prova, di prova per presunzioni e di valutazione delle risultanze probatorie – violazione di norme di diritto e dell’obbligo della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

2. Le spese del giudizio di merito che ha condotto alla pronuncia della sentenza impugnata e quelle del giudizio di legittimità si compensano, considerata la peculiarità e la complessità della fattispecie processuale controversa.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e compensa le spese dei giudizi di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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