Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19494 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 18/09/2020), n.19494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10915/2016 R.G. proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Katia Scarpa con domicilio eletto in Roma, presso e nello studio

dell’avv. Federico Bianca in via Salaria n. 58;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo n. 1100/5/15 depositata il 22/10/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

12/02/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello dell’Ufficio e in riforma della pronuncia della CTP di Teramo ha conseguentemente sancito la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per Iva, Irpeg ed Irap 2002;

– con tal atto l’Erario contestava la indebita deduzione e detrazione di importi relativi a operazioni inesistenti e l’omessa fatturazione di operazioni imponibili a fini Iva e imposte sul reddito;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la contribuente società, in fallimento, con atto affidato a cinque motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,artt. 137 e 145 c.p.c., artt. 1325 e 1335 c.c., R.D. n. 267 del 1942, art. 23 e seguenti, e propriamente R.D. n. 267 del 1942, art. 31 e 43, art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto giuridicamente perfezionatasi la notifica dell’atto impugnato con la consegna dell’atto stesso solo al Dott. A., curatore della società fallita, e non anche all’avv. Bianca, altro curatore della stessa;

– il motivo è infondato;

– ritiene il Collegio, in assonanza con la giurisprudenza in tema di questa Corte, che la notifica di copia dello stesso avviso di accertamento all’altro curatore avv. Bianca era in realtà superflua. Nel caso di società rappresentata da una pluralità di persone fisiche dotate di poteri di rappresentanza anche congiunta, infatti, così come nel caso – al precedente sovrapponibile – di società in fallimento rappresentate da due curatori, il limite del potere rappresentativo di ciascun rappresentante legale del soggetto persona giuridica consiste invero nella impossibilità di esercitare tale potere disgiuntamente, ma concerne unicamente la rappresentanza attiva, ossia il potere di compiere atti; esso non trova applicazione allo speculare istituto giuridico della rappresentanza passiva, ossia nel potere di ricevere atti. E ciò perchè detto limite è posto a presidio della natura collegiale dell’organo e in relazione alle attività da compiersi, mentre l’essere destinatario di atti non comporta alcuna attività volitiva (in termini Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23961 del 2012; il principio risulta peraltro o enunciato da questa Corte anche nella sentenza n. 7161/07 per la notifica di atti impositivi ad una società nella ipotesi – analoga, per quanto qui interessa, a quella in esame – di liquidazione coatta amministrativa con pluralità di liquidatori; vedi anche Cass. 3014/69, per la notifica, sempre a società con pluralità di liquidatori coatti amministrativi, delle impugnazioni; nonchè, per la notifica delle impugnazioni a società rappresentate da più soci dotati di poteri di rappresentanza congiunta, Cass. 246/78). Ne deriva la superfluità della notifica di copia dell’avviso di accertamento al curatore avv. Bianca, risultando sufficiente a garantire la conoscibilità dell’atto alla procedura la sola notifica – pacificamente perfezionatasi regolarmente – all’altro curatore Dott. A.;

– in ogni caso, la notifica effettuata all’altro curatore in qualità di liquidatore non è inesistente ma integra, in quanto tale, al più una nullità, se non una irregolarità, che risulta sanata dall’avvenuta proposizione del ricorso ad opera di entrambi i curatori per raggiungimento dello scopo;

– il secondo motivo di impugnazione si incentra sull’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR omesso qualsiasi indagine sulla rilevanza penale dei fatti posti a base della valutazione degli stessi quali elementi atti a giustificare il ed “raddoppio” dei termini per l’accertamento, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ex art. 37, comma 24; tal disposizione come è noto ha integrato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, stabilendo che in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli ordinari termini di decadenza per l’accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione; detto mezzo va esaminato congiuntamente con il terzo motivo, che articola eguale censura sotto il profilo della violazione di legge con riguardo unicamente all’IVA; pertanto non risultando aggredita la pronuncia quanto all’IRAP la relativa statuizione resa sul punto dalla CTR è immune da ogni censura;

– i motivi ridetti sono infondati;

– come questa Corte ha già statuito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22337 del 13/09/2018) in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l’IVA consegue, nell’assetto anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, anche indipendentemente dall’effettiva presentazione della stessa, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo;

– e in dettaglio, si è anche specificato, quanto alle indicazioni del Giudice delle Leggi, come (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 11171 del 30/05/2016) in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011;

– ne deriva che anche la difettosa precisa indicazione della fattispecie di reato e l’esatta indicazione degli elementi di fatto, come la mancata produzione in primo grado della denuncia de qua (che peraltro qui risulta presentata in data 4.7.2006) risultano comunque irrilevanti ai fini che interessano, fermo restando il potere del giudice (di primo e secondo grado, come del giudice del rinvio) di valutare in base di fatti di causa posti al suo cospetto la sussistenza o meno degli indizi di reato, anche ai fini di valutare, se sussistente, l’uso strumentale di tal potere/dovere di denuncia ex art. 331 c.p.p., da parte dei verificatori, e di trame le dovute conseguenze;

– il quarto motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (motivazione apparente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sull’intervenuta automatica definizione dei redditi L. 289 del 2002, ex art. 9, per avere la CTR reso motivazione apparente nel rigettare l’eccezione relativa alla preclusione dell’azione di accertamento stante l’adesione della contribuente al cd. condono “tombale”;

– il motivo è infondato;

– la CTR infatti, sia pur con motivazione stringata, ha reso manifeste le ragioni del decisum facendo riferimento corretto in diritto – anche se non con perfetta puntualità di rimando – alla giurisprudenza di questa Corte secondo là quale (da ultimo Cass. Sez. UU., Sentenza n. 16692 del 06/07/2017) in tema di ed. “condono tombale”, l’Erario può accertare i crediti da agevolazione esposti dal contribuente nella dichiarazione, in quanto il condono – avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l’accertamento dell’imponibile – elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio;

– in ogni caso, nota questa Corte come l’azione di accertamento non resti in alcun modo preclusa, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte di Legittimità secondo la quale la definizione agevolata in parola, nel riguardare anche UVA, risulta di per sè incompatibile con la disciplina dell’ordinamento Eurounitario in materia di tributi armonizzati per contrasto con la Sesta Dir. 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, artt. 2 e 22, nonchè con il Trattato della Comunità Europea, art. 10, (Corte di Giustizia UE’ in causa C-132/06, Cass. sez. unite 19 settembre 2009, n. 20068, nonchè molteplici ulteriori più recenti pronunce, tra cui Cass. sez. 5, 26 settembre 2014, n. 20435 e Cass. sez. 5, 19 ottobre 2016, n. 21169);

– il quinto motivo censura la sentenza gravata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR erroneamente riconosciuto correttamente motivato l’avviso di accertamento in presenza di manifesta incongruenza tra quanto contestato nel pvc e quanto indicato in motivazione nell’avviso di accertamento;

– il motivo è sia inammissibile per un duplice ordine di ragioni, sia infondato;

– l’inammissibilità discende in primo luogo dalla mancata correlazione con la sentenza impugnata; la censura infatti risulta diretta non nei confronti della pronuncia della CTR, ma direttamente nei confronti dell’avviso di accertamento; pertanto, essa non scalfisce minimamente la ratio deciderteli della pronuncia gravata che risulta indenne rispetto all’aggressione impugnatoria;

– secondariamente, per il suo contenuto concreto, il mezzo costituisce nel concreto censura motivazionale; pertanto, poichè la sentenza gravata risulta depositata in data 22 ottobre 2015, trova applicazione quanto ai motivi di ricorso e ài vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187);

– tal disposizione, applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, quindi anche alla pronuncia qui gravata, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, oltre che per omessa motivazione;

– conseguentemente, poichè formulate con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto il difetto di motivazione non sono consentite e debbono esser dichiarate inammissibili;

– in ogni caso, l’infondatezza deriva dal contenuto stesso della pronuncia del giudice d’appello, che ha invero esaminato con attenzione il profilo denunciato, ritenendo adeguatamente motivato l’avviso di accertamento per le ragioni chiaramente e compiutamente esposte in sentenza (in modo tutt’altro che apparente) in forza delle quali ha ritenuto che in esso fossero sia chiaramente esposte le ragioni poste alla base della pretesa tributaria, sia sufficientemente dedotte e illustrate le prove addotte per sostenerne l’esistenza;

– in conclusione, il ricorso è rigettato;

– le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti processuali per il ed. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA