Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19493 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18854-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/2010 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA

SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 14/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre con sei motivi, per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, n. 124/64/10 dep. il 14 giugno 2010, che in fattispecie concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto di rimborso per ritenute Irpef afferenti all’anno d’imposta (OMISSIS), in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato essere dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50%, disponendo il rimborso a favore del contribuente B.A., ex dirigente Enel, della maggior somma versata a seguito della ritenuta alla fonte operata da sostituto d’imposta, oltre interessi.

B.A. si costituisce con controricorso e produce successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, avendo erroneamente la CTR ritenuto che la somma corrisposta dall’Enel in luogo del trattamento pensionistico sia imponibile ai sensi del D.Lgs. n. 461 del 1997, art. 7 e del D.Lgs. n. 482 del 1985, art. 6.

2. Col secondo motivo si censura la sentenza impugnata per omessa motivazione su un fatto decisivo, costituito dalla mancata indagine sulla avvenuta opzione, da parte del contribuente, dell’imposta sostitutiva con dichiarazione rilasciata all’Enel;

3. Col terzo motivo si denunzia violazione di legge (ccn Enel/FNDAI; art. 42 TUIR; D.Lgs. 461 del 1997, ex art. 7 e del D.Lgs. n. 482 del 1985, art. 6; artt. 16 e 17 TUIR), non essendo la somma capitale corrisposta nel (OMISSIS) dall’Enel al dirigente iscritto prima del 28.4.1993 alla PIA imponibile ai sensi del D.Lgs. n. 461 del 1997, art. 7 e/o del D.Lgs. n. 482 del 1985, art. 6 come erroneamente ritenuto dalla CTR.

4. Col quarto motivo si deduce motivazione contraddittoria su un fatto decisivo, costituito dalla natura delle somme erogate, riferite ora a emolumenti dipendenti da lavoro subordinato ora a contratto di assicurazione sulla vita o capitalizzazione.

5. Col quinto motivo si denunzia motivazione contraddittoria su un fatto decisivo costituito dalla natura delle somme in oggetto, dipendenti da contratto di assicurazione sulla vita o capitalizzazione, senza alcuna dimostrazione della riferibilità delle somme a tale contratto.

6. Col sesto motivo si deduce motivazione contraddittoria su un fatto decisivo costituito dal mancato accertamento in capo all’Enel della qualifica di soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 415 del 1996 alla gestione di masse patrimoniali.

7. Il ricorso è fondato nei termini di cui in prosieguo.

La questione oggetto della presente controversia è stata affrontata e risolta alle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642/2011, nella quale si è affermato il seguente principio di diritto: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (TU.IR.), solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.)”.

Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale; per tale dovendosi intendere, come precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato” (cfr., tra le tante, Cass. n. 15594 del 2016; nn. 2602 e 2600 del 2016; n.n. 13723 e 15627 del 2015; n. 3785 del 2013; n.n. 287 e 5376 del 2012).

8. In tali termini il ricorso merita pertanto accoglimento, restando assorbito l’esame del secondo motivo (con il quale si denuncia vizio di motivazione sulla natura e sul titolo dell’erogazione della prestazione in questione).

9. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame in base al principio di diritto sopra enunciato; la CTR provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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