Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19493 del 04/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 06/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4050-2016 proposto da:

PROPERTY THREE SPA, in persona del Presidente del Cda L.A.,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FILADELFO CHIRICO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SIRTI SPA;

– intimata –

nonchè da:

SIRTI SPA, in persona del procuratore S.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio

dell’avvocato LORENZO SPALLINA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RENATO FIUMALBI, giusta procura speciale in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

PROPERTY THREE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4209/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale ANNA MARIA SOLDI, che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale e il conseguente assorbimento del

ricorso incidentale condizionato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2012, Property Three chiese al Tribunale di Brescia di ingiungere a Sirti S.p.a. il pagamento dei canoni relativi al primo trimestre 2012, in relazione ad un immobile sito in (OMISSIS), concesso in locazione alla medesima Sirti con contratto del 2008.

Emessa la relativa ingiunzione da parte del giudice adito, l’intimata Sirti propose opposizione, eccependo in primo luogo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia e in secondo luogo l’insussistenza dell’inadempimento addebitatole, in relazione al quale evidenziò di essere legittimamente receduta dal contratto di locazione de quo ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 27, u.c., con comunicazione ricevuta dall’opposta il 21 giugno 2011, che tale recesso era giustificato da gravi motivi rappresentati dalla necessità di ristrutturare in senso riduttivo la propria organizzazione aziendale, al fine di far fronte alla grave crisi economica sviluppatasi negli anni successivi alla stipula del rapporto locatizio. Sirti chiese quindi l’accertamento della legittimità del recesso e del suo diritto al rimborso di una somma versata in eccedenza a titolo di canone, alla restituzione di un documento di garanzia, e di altre spese sostenute a causa del mancato riconoscimento da parte della locatrice della legittimità del suo recesso.

La società opposta si costituì in giudizio aderendo all’eccezione di incompetenza territoriale formulata dall’opponente.

Il Tribunale di Brescia dichiarò la propria incompetenza, revocando il decreto opposto assegnando alle parti il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano.

Con ricorso depositato nel 2012 dinanzi al Tribunale di Milano, Sirti riassunse il giudizio iniziato a Brescia riproponendo le domande avanzate in quella sede.

Si costituì Property Three, resistendo alle domande dell’opponente e svolgendo altresì domanda riconvenzionale, volta ad ottenere il pagamento dei canoni maturati successivamente a quelli di cui all’ingiunzione monitoria emessa a Brescia.

Tale domanda fu dichiarata inammissibile con ordinanza istruttoria atteso il carattere di assoluta novità.

Nel corso del processo il giudice dispose una c.t.u. di carattere economico aziendale al fine di valutare l’adeguatezza delle iniziative economiche imprenditoriali compiute da Sirti a cavallo del 2008, anno di stipulazione della locazione.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 11754/2014, accertò la legittimità del recesso contrattuale esercitato da Sirti e condannò Property Three al pagamento delle spese sostenute dall’opponente a causa del mancato riconoscimento del recesso, nonchè alla restituzione del documento relativo alla fideiussione bancaria a suo tempo prestata a garanzia del contratto di locazione.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 4209 del 23 novembre 2015.

La Corte di Appello ha rigettato l’eccezione, proposta da Sirti, di inammissibilità per novità delle domande di Property Three relative all’accertamento del proprio diritto di credito (fino al primo trimestre 2012), affermando che le medesime domande erano già state proposte nel giudizio di primo grado iniziato con il deposito del ricorso monitorio presso il Tribunale di Brescia, nel quale Property Three aveva chiesto la condanna al pagamento dei canoni relativi al primo trimestre 2012 ed aveva così implicitamente negato la legittimità del recesso precedentemente comunicato da Sirti.

Ha poi ritenuto che non fossero fondate le doglianze con cui Property Three lamentava il mancato accertamento del fatto che, alla data della stipula del contratto di locazione, la crisi del settore delle telecomunicazioni fosse già presente. Infatti, oggetto della lite era l’accertamento non del periodo temporale della crisi del settore delle telecomunicazioni in generale, ma della sussistenza di gravi motivi sopravvenuti alla stipula del contratto di locazione, imprevedibili ed estranei alla volontà del conduttore, tali da legittimarne il recesso, e dunque l’accertamento delle cause della crisi economica di Sirti, con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali da essa compiute.

La Corte ha, quindi, ritenuto che le argomentazioni sollevate da Property Three in appello, relative alla preesistenza della crisi di Sirti al 2008 e agli effetti negativi sul conto economico di un’operazione di fusione inversa, fossero state smentite dalla consulenza d’ufficio, con argomentazioni tecniche e logiche e condivisibili sotto il profilo giuridico.

In particolare, la circostanza che già prima del 2008 Sirti avesse fatto ricorso ad ammortizzatori sociali non potrebbe essere ritenuto indice di crisi strutturale e generalizzata della società, a fronte del contemporaneo incremento di organico registrato dalla medesima società.

Secondo la Corte di Appello, le conclusioni della CTU – secondo cui la crisi della società sarebbe iniziata dopo il 2008, non per l’effetto dell’operazione di fusione, ma a causa della crisi del mercato delle telecomunicazioni che aveva provocato il rallentamento o la sospensione degli investimenti, della riduzione dei margini delle nuove commesse, e del rinvio da parte del cliente Telecom, nel corso del 2009, del piano di realizzazione di una nuova rete a larghissima banda – troverebbero riscontri nell’ampia documentazione prodotta e non sarebbero state efficacemente contrastate da analoga documentazione di segno opposto. Da esse emergeva che già nel 2009 vi erano perdite di esercizio sì che era obbligata all’abbattimento dei costi fissi. Ed infatti era stato nuovamente rinviato il piano NGN2 (nuova rete a larghissima banda) che Sirti aveva incluso nel piano economico finanziario sottostante l’operazione di fusione.

Infine, non sarebbe fondata la doglianza sull’omessa pronuncia in ordine alla sussistenza del presupposto che i gravi motivi rendano oltremodo gravosa la prosecuzione del rapporto, rilevandosi nella CTU che il mantenimento di un contratto per il quale era stato previsto un allungamento della scadenza naturale doveva necessariamente essere valutato come una prosecuzione del rapporto oltremodo gravosa.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la Property Three S.p.a., sulla base di quattro motivi illustrati da memoria.

3.1. Resiste con controricorso Sirti S.p.a., la quale formula altresì ricorso incidentale condizionato, fondato su due motivi. Deposita anche memoria.

3.2. Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il giudice d’appello ritenuto che oggetto di causa non fosse l’accertamento dell’epoca dell’insorgenza della crisi del settore delle telecomunicazioni. Violazione della L. n. 392 del 1978, art. 27 in connessione con gli artt. 2967,1362,2700 e 2735 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere il giudice d’appello, per un verso, non considerato che non vi era la prova che la crisi fosse scoppiata nella seconda metà del 2009 e, per altro verso, ritenuto irrilevante i verbali sottoscritti da Sirte con le rappresentanze sindacali avanti il Ministero del Lavoro, contenenti la dichiarazione che nel settore delle comunicazioni e in particolare di Telecom era già in crisi da “diversi anni” e, comunque, dal 2006, prima del rinnovo del contratto di locazione di cui è causa”.

La Corte di Appello, se non avesse interpretato erroneamente la domanda, avrebbe dovuto ritenere che oggetto dell’accertamento era la crisi delle telecomunicazioni che era stata specificamente invocata da Sirti quale giustificazione del recesso.

L’onere della prova della sopravvenienza della crisi sarebbe spettata a Sirti, la quale però si sarebbe limitata ad affermare di essere stata colpita nella seconda metà del 2009 da improvvisa e rapida crisi.

In ogni caso, dalla documentazione prodotta, ed in particolare dai verbali di accordo tra Sirti e altre aziende e le rappresentanze sindacali che avrebbero valore di confessione stragiudiziale, si desumerebbe che la crisi della telecomunicazione sussisteva da ben prima del rinnovo del contratto di locazione.

Il motivo è infondato.

Correttamente la Corte di Appello ha affermato che l’oggetto della lite fosse l’accertamento della legittimità del recesso esercitato da Sirti, fondato sul dissesto della medesima impresa derivante dalla crisi nazionale che aveva colpito tutti i settori nei quali Sirti operava (e non solo di quello delle telecomunicazioni).

Pertanto, ciò che Sirti doveva provare era unicamente la circostanza che la propria crisi fosse sopravvenuta rispetto alla stipulazione del contratto di locazione.

Tale prova è stata ritenuta raggiunta dalla Corte di Appello con una valutazione, incensurabile in questa sede poichè priva di vizi logico-giuridici, fondata sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio confermate dalla documentazione prodotta da Sirti.

Da tale consulenza, emergeva infatti che la conduttrice, nell’esercizio del 2008 (anno in cui era stato stipulato il contratto di locazione), aveva presentato discreti risultati economici, riportando, per il quarto esercizio consecutivo un incremento complessivo dei ricavi dovuto in massima parte all’attività svolta in Libia.

Inoltre, la medesima consulenza escludeva che potesse essere indice di crisi la circostanza, richiamata dal ricorrente, che Sirti, già prima del 2008, avesse fatto ricorso ad ammortizzatori sociali, e ciò in considerazione dell’incremento di organico registrato nello stesso periodo dalla società.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la “violazione della L. n. 392 del 1978, art. 27 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per aver la Corte di Appello rigettato l’impugnazione di Property nonostante la prova che le perdite del bilancio 2009 fossero state causate unicamente dalla fusione inversa”.

Da una tabella redatta dal CTU a pag. 41 della relazione emergerebbe che, se non avesse operato la fusione inversa, Sirti avrebbe conseguito utili ante imposte e non le asserite perdite di Euro 250 milioni.

Nè avrebbe rilevanza l’ipotesi del Tribunale prima e della Corte d’Appello poi secondo cui, anche senza la fusione inversa, Sirti sarebbe stata costretta a porre in essere una serie di iniziative volte al ridimensionamento ed al risanamento operativo, anche attraverso l’abbattimento dei costi fissi per le strutture e il personale.

Il motivo è inammissibile perchè non censura la ratio decidendi secondo cui è il rinvio del piano della nuova rete a larghissima banda la causa della debolezza economica di Sirti, antecedente alla fusione inversa.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la “violazione della L. n. 392 del 1978, art. 27 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per errata configurazione della oltremodo gravosità della prosecuzione della locazione. Omessa pronuncia sul motivo d’appello n. 4 relativo all’asserito licenziamento di 700 dipendenti di stanza nell’immobile locato e conseguente violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

L’allungamento della durata del contratto di locazione non configurerebbe una circostanza tale da rendere la prosecuzione del contratto oltremodo gravosa, dovendo tale presupposto valutarsi con riferimento all’andamento dell’attività aziendale. La Corte di appello avrebbe dovuto considerare l’ammontare del canone in sè rapportandolo all’azienda nel suo complesso.

Inoltre, la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sul motivo con cui Property Three censurava che il CTU non aveva preso posizione sulla CTP che contestava il licenziamento di 700 dipendenti addetti alla sede di Milano, circostanza a cui Sirti aveva collegato la sopraggiunta gravosità della locazione.

Il motivo è infondato.

In tema di rilievi alla Ctu le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicchè sono soggette al termine di preclusione di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2, dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito (Cass. n. 4448/2014). Nel caso di specie non emerge dal motivo di ricorso che ciò sia stato fatto.

4.4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la “violazione della L. n. 392 del 1978, art. 27 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per aver la Corte di Appello ritenuto legittimo il recesso nonostante la prevedibilità della crisi delle telecomunicazioni e la volontarietà della fusione inversa da cui si originarono debiti finanziari per estinguere i quali Sirti procedette alla ristrutturazione della sua azienda”.

Emergerebbe dalle conclusioni della CTU il fatto che i gravi motivi di recesso addotti da Sirti non avrebbero il carattere della imprevedibilità e della estraneità alla volontà della medesima Sirti.

Infatti, non sarebbe stato imprevedibile nè il fatto che nel 2007 il mondo si avviava verso una crisi globale, nè che Telecom avrebbe continuato nella politica di riduzione di investimenti, che già era una costante della sua politica industriale, nè il mancato avvio del programma di sviluppo della rete a larghissima banda.

In ogni caso, i risparmi di spesa operati sarebbero comportamenti resi necessari non da eventi esterni a Sirti, ma dalla fusione inversa, atto volontario di Sirti, in quanto sarebbero serviti unicamente a pagare i debiti contratti con le banche in virtù di tale operazione.

Anche tale motivo è inammissibile, poichè con esso si sollecita una nuova e diversa valutazione dei dati processuali, ed in particolare delle risultanze della CTU, non proponibile nel giudizio di cassazione.

Inoltre se è vero che la c.d. fusione inversa, art. 2501 bis c.c., – e cioè il caso in cui la società incorporata detiene la totalità delle azioni o delle quote della società incorporante – è un atto volontario e quindi inidoneo per il recesso anticipato, e che la crisi del settore non era imprevedibile al momento del rinnovo del contratto (2008) – l’ulteriore rinvio del piano NGN2 da parte di Telecom ed incidente sui previsti ricavi fonda logicamente e giuridicamente la valutazione dei giudici di merito di condivisione della relazione tecnico aziendale del C.T.U. al cui apprezzamento, insindacabile in sede di legittimità, è rimessa la valutazione della sussistenza dei gravi motivi (Cass. n. 10624/2012).

5. Il rigetto del ricorso principale rende superfluo l’esame dei motivi del ricorso incidentale condizionato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA