Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19492 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 29/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20081-2012 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA

MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA STASI giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

EQUITALIA SUD S.P.A. AG.RISC.PROV.FOGGIA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA

COSTABELLA 26 B/3, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI,

rappresentati e difesi dall’avvocato IVANA CARSO giusta delega a

margine;

– controricorrenti –

sul ricorso 22697-2012 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA

MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA STASI giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 159/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 20/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARSICO per delega dell’Avvocato

STASI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto

l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Equitalia ETR s.p.a. (oggi Equitalia Sud s.p.a.) ha notificato alla parte contribuente G.F. in data 11 giugno 2010 avviso di avvenuta iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 su immobili di proprietà dello stesso in (OMISSIS) per un importo di Euro 337.418,62 pari al doppio delle somme pretese. Sostenendo, tra l’altro, di non aver mai ricevuto la notifica di alcuna cartella di pagamento, ha proposto ricorso la parte contribuente nei confronti del concessionario innanzi alla commissione tributaria provinciale di Foggia, che lo ha accolto.

La sentenza, appellata dalla Equitalia Sud s.p.a., con appello incidentale della parte contribuente, è stata parzialmente riformata dalla commissione tributaria regionale della Puglia in Bari, che ha ritenuto la giurisdizione su ogni aspetto della controversia e ha dichiarato legittima l’iscrizione ipotecaria, fatta eccezione per i crediti di Euro 25 e di Euro 2936,99 di cui a due cartelle indicate nella sentenza di seconde cure.

Durante la pendenza dell’appello, il G. ha presentato tre domande di definizione delle liti pendenti D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12 in relazione a tre delle cartelle i cui crediti erano a base dell’iscrizione.

Avverso la decisione della commissione regionale la parte contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, illustrati da memoria.

Avendo in data 12 settembre 2012 l’agenzia delle entrate notificato al contribuente tre provvedimenti di diniego sulle istanze di definizione di liti pendenti, con ulteriore ricorso – di cui chiede la riunione al primo – il contribuente stesso impugna per due motivi i provvedimenti stessi, nei confronti sia dell’Equitalia Sud s.p.a. che dell’agenzia delle entrate.

Nei due procedimenti resiste con separati controricorsi l’Equitalia Sud s.p.a.; resiste con controricorso anche l’agenzia per il procedimento in cui è evocata in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va anzitutto disposta la chiesta riunione, stante la stretta connessione tra i procedimenti. Indi va, per ragioni logiche e giuridiche, prioritariamente esaminata l’impugnazione dei tre provvedimenti di diniego della definizione di liti pendenti, presentata ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, come successivamente modificato, in quanto incidente su parte del carico fiscale alla base del “thema decidendum”.

2. – Tale impugnazione va disattesa. In argomento, va richiamato che i provvedimenti di diniego sono stati motivati, come emerge dal ricorso, con la presente espressione “la domanda… non può essere accolta in quanto non è stata individuata alcuna lite fiscale pendente correlata ai dati riportati nella predetta domanda di definizione”. Senza che sia necessario esaminare ogni altro profilo di ammissibilità delle istanze, tra cui quello – oggetto di dibattito tra le parti – relativo al se o meno fosse effettivamente pendente lite sulle sottostanti debenze ovvero soltanto sull’iscrizione ipotecaria, appare fondata l’eccezione sollevata dalla controricorrente agenzia delle entrate, che ha evidenziato come la stessa non sia stata parte dei giudizi di merito, svoltisi nei soli confronti di Equitalia s.p.a., ma sia stata evocata in giudizio solo in sede di impugnazione, innanzi a questa corte, dei provvedimenti di diniego. Invero, l’art. 39 cit., come successivamente modificato, così dispone:

“Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’agenzia delle entrate, pendenti alla data del (OMISSIS), dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16” (sottolineatura aggiunta).

E’ evidente dunque che la circostanza che l’agenzia sia parte del giudizio (vuoi fin dall’origine della lite, vuoi a seguito di chiamata successiva) è requisito di ammissibilità della domanda di definizione. All’eccezione sul punto sollevata la parte contribuente, con la memoria, ha replicato sostenendo che, benchè evocata solo innanzi a questa corte, comunque l’agenzia sarebbe divenuta parte del giudizio. Ma tale assunto non è condivisibile, in quanto il requisito di ammissibilità collegato alla pendenza della lite contro (o anche contro) l’agenzia deve sussistere non al momento della delibazione dell’impugnazione del diniego, bensì – quantomeno – alla data di proposizione dell’istanza di definizione; ciò che, nel caso di specie, non era.

3. – Ne deriva che va respinta l’impugnazione dei provvedimenti di diniego, ciò cui consegue l’esigenza di esaminare il ricorso per cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale, considerando le istanze di definizione “tamquam non essent”.

4. Con il primo e il secondo motivo di ricorso la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 violazioni dell’art. 112 c.p.c. per effetto di omesse pronunce, rispettivamente, in ordine a:

– eccezione di non contestazione sollevata nell’appello incidentale correlata al fatto che in primo grado l’Equitalia Sud s.p.a. si era costituita tardivamente, onde i giudici di merito non potevano ritenere l’esistenza di alcun debito, debitoria negata dal contribuente senza tempestiva presa di posizione contraria da parte della concessionaria per la riscossione (primo motivo);

– eccezione, sempre sollevata nell’appello incidentale, di mancanza di prova della notifica di due cartelle per Euro 20.843,04 e 32.558,30, per le quali comunque era intervenuta decadenza e prescrizione decennale, come dedotto in sede di motivi aggiunti dal contribuente dopo la produzione delle cartelle.

5. – Il primo motivo è infondato, mentre il secondo è inammissibile. In ordine al primo, basta richiamare l’ampia giurisprudenza (cfr. ad es. sez. 5, n. 13834 del 2014) che ha chiarito che nel processo tributario, in cui la tardiva costituzione della parte resistente rispetto al termine del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 altro non comporta che la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, essendo le altre eccezioni e difese liberamente spiegabili ed essendo producibili documenti anche in appello ex art. 58 D.Lgs. cit., lo stesso principio di non contestazione, che si fonda sul carattere dispositivo del processo, trova (limitata) applicazione sul piano probatorio, ma non anche su quello delle allegazioni, poichè la specificità del giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivalga ad ammissione, nè determini il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati.

6. In ordine al secondo motivo, senza che sia necessario considerare le diverse deduzioni di inammissibilità svolte dalla controricorrente Equitalia Sud s.p.a., deve affermarsene l’inammissibilità per difetto di autosufficienza. Come è noto (cfr. ad es. sez. 5, n. 14784 del 2015) il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza di cui alla disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione. Nel caso di specie, la censura si rivela priva della necessaria compiutezza, essendosi la parte ricorrente limitata a dedurre l’omessa pronuncia su alcuni rilievi dell’appello incidentale, ampiamente riprodotto, senza tuttavia darsi cura alcuna nè di riprodurre il contenuto dei motivi aggiunti in primo grado, ove le eccezioni (di mancata notifica, decadenza e prescrizione) sarebbero state originariamente proposte, nè di trascrivere la decisione sul punto in primo grado, nè di far constare mediante indicazione e/o riproduzione dei passaggi salienti dei documenti citati la circostanza, descritta nell’appello incidentale, della novità della documentazione relativa alle cartelle di cui trattasi, atta a legittimare la proposizione degli stessi motivi aggiunti, in tal modo sottraendosi al prescritto adempimento in punto di autosufficienza e precludendo alla Corte di poter attingere il contenuto delle singole censure dalla diretta lettura del ricorso. Altrettanto potrebbe dirsi – in relazione alle eccezioni di decadenza e prescrizione – in ordine alla riproduzione testuale degli estratti di ruolo relativi alle due cartelle per Euro 20.843,04 e 32.558,30, con particolare riguardo alle date ivi indicate di notificazione, desumibili per riassunto dalla sola parziale riproduzione dell’appello incidentale, ciò che preclude però alla Corte l’apprezzamento dell’estratto nel suo testo.

7. Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta congiuntamente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’assenza di motivazione della sentenza impugnata sul fatto controverso, e decisivo per il giudizio, costituito dall’identificazione del titolo presentato al conservatore per l’iscrizione ipotecaria. Sempre nell’ambito dello stesso motivo, la parte ricorrente, formulando in realtà un motivo di ricorso autonomo, deduce anche, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa interpretazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e dell’art. 2839 c.c., in tema di formalità per l’iscrizione ipotecaria. Con il quarto motivo, poi, in relazione sempre all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deduce violazione e falsa interpretazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e degli artt. 2836 e 2718 c.c., oltre che del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18. Con tutti i motivi ora richiamati, in relazione all’eccezione di nullità avanzata dalla stessa parte ricorrente secondo cui il solo ruolo è titolo esecutivo, non surrogato dall’estratto ruolo che non ne contiene tutti gli elementi, la parte ricorrente sostiene – sia sul piano della motivazione della sentenza impugnata che sul piano del governo da parte di essa delle norme da applicarsi – che erroneamente, senza identificare il titolo effettivamente presentato da Equitalia al conservatore, la sentenza stessa aveva ritenuto idonei all’iscrizione gli estratti ruolo, formati in epoca recente e con dati più limitati rispetto al ruolo, che non erano copie conformi all’originale. Con un quinto motivo, poi, formulato in via gradata rispetto al precedente, la parte ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 lamenta insufficiente motivazione e violazione del D.P.R. n. 602 cit., art. 77 laddove non si era considerato che – ove valida l’iscrizione di ipoteca sulla base di estratti di ruolo – comunque essi estratti non contenevano almeno due degli elementi caratteristici del ruolo (la specie dei ruoli e la motivazione della pretesa con numero dell’atto presupposto e la data della notifica), ciò che li rendeva non equipollenti al ruolo medesimo.

8. – I motivi terzo (in ambo le sue formule), quarto e quinto sono tutti inammissibili. Si constata infatti mediante la sentenza impugnata che il giudice del merito ha fornito una lettura del D.P.R. n. 602 del 1973 cit., art. 77 nel senso che, disponendo essa norma che decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella (cui è equiparato l’estratto di ruolo in possesso del concessionario, che quale depositario può rilasciare estratti ex art. 2718 c.c.) “il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore”, la dizione “ruolo” debba interpretarsi come riferita alla parte del ruolo di interesse del contribuente e a lui notificata, ossia alla cartella (o all’estratto che ne fa le veci) dalla cui notifica decorre il termine per la formazione del titolo esecutivo. In questo senso, e traendo argomento altresì dal contegno del conservatore che ha dato seguito, evidentemente con presunzione di legittimità, alla iscrizione, la commissione tributaria regionale ha ritenuto del tutto valida la stessa. Ciò posto, a prescindere dalla correttezza o meno dell’itinerario argomentativo seguito dalla commissione tributaria regionale, risulta evidente che la sentenza – vuoi sul piano dell’applicazione delle norme, vuoi sul piano dell’adeguatezza della motivazione – fornisce una ricostruzione fattuale e giuridica rispetto alla quale le opzioni alternative insite nei motivi di ricorso non sono in grado di incidere, essendo offerta una “ratio decidendi” (essere stati presentati estratti autentici del ruolo, ritenuti idonei in virtù di una ermeneutica delle norme compatibile con il testo dell’art. 77 cit.) rispetto alla quale i motivi stessi (che in sostanza si limitano ad offrire una diversa lettura dell’art. 77 e delle norme, anche civilistiche, correlate) sono del tutto privi di una critica puntuale, che li renda idonei a consentire un esame del giudice di legittimità. Invero, come già statuito in più occasioni da questa corte, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono – ciò che non è avvenuto con i motivi in questione, incentrati solo su una visione alternativa – e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi inammissibile (cfr. ad es. sez. 3, n. 17330 del 2015).

9. – Con un sesto e settimo motivo la parte contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta congiuntamente la violazione del principio dell’onere della prova (così in linea generale indicato), nonchè la violazione e falsa “interpretazione” (sic) del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 art. 137 c.p.c. e ss., nonchè del D.M. 28 giugno 1999, 1 e all. n. 1 in tema di modello di cartella di pagamento (sesto motivo) e, in via gradata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 2, oltre che, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione insufficiente su un punto decisivo e controverso. In sintesi, avendo – in tesi – il concessionario dimostrato di aver notificato le otto cartelle mediante produzione di estratti di ruolo per tutte esse, e per solo sei mediante la produzione di relate avulse da cartelle, i giudici di merito avrebbero errato sia nell’applicazione delle norme che nell’offrire motivazione della loro decisione, essendo onere del concessionario – sempre in tesi, con richiamo del D.P.R. n. 602, art. 26 e del D.P.R. n. 600, art. 60 citt. che non derogherebbero all’art. 148 c.p.c. – la prova della notifica mediante copie conformi delle cartelle notificate (diverse dall’estratto di ruolo) corredate dalle relate non avulse da esse; erroneamente – secondo la parte contribuente – i giudici regionali avevano inteso che il distacco di una parte della cartella, a valere quale relata avulsa da ogni altro testo, discendesse dal modello di cartella di cui al D.M. richiamato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. Ammessa, poi, la regolarità del procedimento notificatorio, almeno per le cartelle notificate a tale D.A. (che il contribuente dichiara di non conoscere) in luogo coincidente – in tesi – con l’abitazione e non con l’azienda, era nulla in quanto consegnata a persona qualificatasi quale ragioniera dipendente, ciò che è possibile presso l’azienda insussistente nel caso di specie.

10. Questa corte ha già affrontato il tema giuridico sottoposto dal ricorrente con il nucleo principale dei motivi in parola, che risultano dunque infondati. Anzitutto, anche al fine di evitare abusi del processo, la giurisprudenza di legittimità ha indicato come alternative le opzioni difensive che si pongono al contribuente: contestare di aver ricevuto la notificazione di un atto impositivo oppure contestare vizi della cartella (oppure della notifica). La seconda opzione, ovviamente, che deve indicare i vizi in maniera chiara e circostanziata e non ipotetica, si apre solo in caso di non contestazione dell’avvenuta notifica, ancorchè viziata, non essendo possibile svolgere entrambe le difese, neppure in via subordinata, trattandosi di contegno processuale abusivo.

In questo senso, si è affermato che, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, e il concessionario per la riscossione sarà tenuto solo a dar prova della regolare esecuzione della stessa (sez. 3, n. 10326 del 2014 e sez. 6 – 5, n. 8443 del 2015). Resteranno possibili esclusivamente, ove sia stata dedotta la mancata notifica, contegni processuali ulteriori compatibili (quali la querela di falso relativamente ad una relata che attesti la firma da parte di un soggetto).

Quanto, poi, alle modalità con cui si debba fornire la prova, questa corte si è già espressa – con le medesime pronunce – nel senso che non sussiste un onere, in capo al concessionario, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella. Tale obbligo, in particolare, non discende dal richiamato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla “matrice” (la quale – come chiarito da sez. 3, n. 10326 del 2014 – è l’unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento). Ne deriva che è del tutto rituale la prova della notificazione mediante produzione, ove il concessionario opti per tali forme di notificazione, della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell’estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che interessano, equipollente alla prima (cfr. sul punto, ad es., sez. 5, n. 6395 del 2014).

11. Quanto sopra essendo sufficiente a ritenere insussistenti le dedotte violazioni di legge e a ritenere anche, per quanto necessario, idonea la motivazione della sentenza impugnata, che si attiene al predetto quadro di interpretazione della disciplina, resta da esaminare la questione – in effetti costituente un autonomo motivo – relativa alla regolarità del procedimento notificatorio per le cartelle notificate a tale D.A. (che il contribuente dichiara di non conoscere) in luogo coincidente – in tesi – con l’abitazione e non con l’azienda. Il motivo presenta profili di evidente inammissibilità, nella parte in cui tende a demandare a questa corte valutazioni di merito insuscettibili di sindacato in sede di legittimità. Anche nella limitata parte in cui, sotto il profilo della presunta violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 2, propone una critica della sentenza impugnata laddove questa ha riconosciuto possibile la consegna “alla ragioniera D.G. addetta al ritiro”, mentre “a casa sua non abitava alcuna ragioniera” (così nella sentenza) con tale nome, esso è parimenti inammissibile. In effetti, facendo leva sul testo della sentenza ove – dichiarandosi smentito in base agli atti l’assunto della parte circa il non essere all’indirizzo in questione altro che un’abitazione, risultando invece un’azienda con stalle, scuderie e autorimesse – veniva dichiarata regolare la notifica in quanto a persona addetta alla sede dell’azienda stessa, il ricorrente si duole dell’applicazione della disciplina delle notifiche al luogo ove è sita l’azienda, trattandosi invece di casa di abitazione. Ciò posto, emerge con chiarezza dalla sentenza che, dell’apprezzamento fattuale che solo facendo esercizio essa compete, la commissione di merito ha ritenuto sussistere una ipotesi di consegna presso l’azienda ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, coerentemente applicando la relativa disciplina, ciò che rende la statuizione insindacabile in cassazione.

12. Con un ottavo motivo (seppur non oggetto di specifica numerazione), in effetti anch’esso articolato su due diverse ma connesse censure, il ricorrente denuncia:

– in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su questione sollevata nell’appello incidentale, relativa alla circostanza per cui – sempre in riferimento alle notificazioni effettuate a persona addetta all’azienda – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. b-bis avrebbe dovuto dare notizia della consegna a mezzo di lettera raccomandata, ciò che non sarebbe avvenuto;

– in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (parametro non espressamente richiamato), violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. b-bis nella parte in cui, ove sussista, la pronuncia avrebbe tralasciato di considerare che era dovuta notizia delle notifiche a mezzo di lettera raccomandata, ciò che non sarebbe avvenuto.

13. – Anche tali censure sono inammissibili. Esse, infatti, sono formulate in violazione del principio di autosufficienza, innanzi specificato, in particolare tacendosi del tutto se, e in quale atto, la relativa eccezione sia stata sollevata in primo grado e quale sia stata la pronuncia della commissione provinciale, così precludendosi al giudice di legittimità di apprezzare, senza ulteriori indagini, le censure stesse (anche in relazione alle difese che la controricorrente Equitalia Sud s.p.a. svolge in tema di irrituale proposizione delle eccezioni in prime cure). Tanto esime la corte dal richiamare – ciò che altrimenti sarebbe stato rilevante – il principio, pure già sopra indicato, di preclusione delle deduzioni in ordine ai vizi ulteriori, una volta che la parte abbia eccepito il mancato ricevimento delle notifiche.

14. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida, quanto a Equitalia Sud s.p.a., in Euro ottomila per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge e, quanto all’agenzia delle entrate, in Euro ottomila per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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