Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19492 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. II, 23/09/2011, (ud. 11/07/2011, dep. 23/09/2011), n.19492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.R., residente in (OMISSIS), rappresentata e

difesa per procura in calce al ricorso dall’Avvocato Avellano Silvio,

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, piazza Dante

n. 12;

– ricorrente –

contro

O.E., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso

per procura a margine del controricorso dagli Avvocati Oneglia

Giuseppe e Lucia Zaccagnini, elettivamente domiciliato presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, lungotevere dei Mellini n. 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 433 della Corte di appello di Torino,

depositata il 15 marzo 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11

luglio 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall’Avvocato Silvio Avellano per la

ricorrente;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FUCCI Costantino, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.R. convenne dinanzi al tribunale di Alessandria il proprietario vicino O.E., chiedendone la condanna al ripristino del canale di deflusso delle acque campestri da questi eliminato nel tratto in cui attraversava il proprio apprezzamento di terreno, nonchè al risarcimento dei danni rappresentando che parte del proprio fondo era risultato non coltivabile per effetto del ristagno d’acqua dovuto all’eliminazione del canale. Il convenuto si difese contestando di avere eliminato il canale di scolo e immutato in altro modo i luoghi e propose domande riconvenzionali per ottenere la condanna dell’attrice alla rimozione di opere asseritamene illegittime.

Il giudice di primo grado accolse le domande della P., rigettò quelle del convenuto e condannò quest’ultimo al risarcimento dei danni, che liquidò, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, nella somma di Euro 6.500,00. Interposto gravame da parte dell’ O., con sentenza n. 433 del 15 marzo 2005 la Corte di appello di Torino riformò la sentenza impugnata unicamente con riguardo al capo della decisione che aveva condannato l’appellante al risarcimento del danno, rigettando sul punto la domanda della P.. A sostegno di tale conclusione, la Corte territoriale affermò, per quanto qui ancora interessa, che le risultanze probatorie, in particolare testimoniali, avevano si provato il collegamento tra l’eliminazione del canale di scolo da parte del convenuto e la presenza di ristagni d’acqua sul terreno dell’attrice, ma che quest’ultima non aveva offerto alcuna prova dell’entità del danno subito, che avrebbe dovuto dimostrare producendo in giudizio la documentazione relativa alle spese sostenute per la coltivazione dei fondi ed al ricavo complessivo ottenuto dalla vendita dei prodotti sia prima che dopo l’eliminazione del canale, aggiungendo che nemmeno, a tal fine, potevano utilizzarsi le indicazioni presenti nella consulenza tecnica d’ufficio, sia perchè essa non può supplire all’onere della prova gravante sulla parte, sia in quanto la valutazione operata dal consulente appariva sul punto soltanto ipotetica, per avere egli omesso di esaminare in concreto le colture praticate ed essersi basato sulle dichiarazioni proveniente dalla stessa parte attrice.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 28 ottobre 2005, con atto notificato il 23 dicembre 2005, ricorre P.R., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso O.E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 342, 329 e 112 cod. proc. civ. ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, assumendo che la sentenza impugnata, nel respingere la domanda della attrice di risarcimento dei danni per difetto di prova degli stessi, ha posto a fondamento della sua decisione considerazioni ed elementi che non avevano formato oggetto di specifici motivi di appello ad opera della controparte, il quale con il proprio atto di impugnazione si era limitato a censurare la sentenza di condanna adottata dal giudice di primo grado per avere essa liquidato il danno sulla base della consulenza tecnica d’ufficio nonostante errori nei conteggi compiuti dal consulente, ma non aveva mai posto in discussione l’esistenza dello stesso nè aveva denunziato al riguardo un difetto di prova. La decisione impugnata è inoltre incorsa in vizio di motivazione laddove non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto non affidabile la valutazione del danno compiuta dal consulente tecnico d’ufficio, omettendo di esaminare il contenuto dell’elaborato peritale. Il motivo è infondato.

Quanto alla prima censura, che lamenta la violazione da parte del giudice di appello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (artt. 112 e 342 cod. proc. civ.) si osserva che se è vero che, per il principio della specificità dei motivi di appello, tale atto di impugnazione deve non solo individuare il capo della decisione di cui si chiede la riforma ma anche confutare le ragioni poste dal giudice di primo grado a suo sostegno (Cass. n. 8771 del 2010; Cass. n 9244 del 2007 ), deve tuttavia rilevarsi che l’effetto devolutivo proprio di questo mezzo di impugnazione consente al giudice di secondo grado di valutare, entro i limiti del devoluto, la correttezza ed esattezza giuridica della decisione impugnata. In particolare, questa Corte ha già avuto modo di affermare, adottando un orientamento che il Collegio condivide e fa proprio, che l’effetto devolutivo dell’appello entro i limiti dei motivi d’impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione, ma non anche di fondare la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall’appellante, tuttavia appaiano, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d’appello, infatti, il giudice può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purchè tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d’impugnazione (Cass. n. 7789 del 2011; Cass. n. 443 del 2011; Cass. n. 2973 del 2006).

Nel caso di specie, dall’esame dell’atto di appello, consentito alla Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato, risulta invero che l’appellante O. aveva censurato, con il terzo motivo, la liquidazione del danno operata dal giudice di primo grado, assumendo che la controparte non aveva fornito la prova di avere coltivato l’appezzamento di terreno interessato dalle infiltrazioni d’acqua conseguenti all’eliminazione del canale, contestando in tal modo il danno rivendicato dalla stessa di perdita della relativa coltura. Non sembra dubbio pertanto che, con tale mezzo, la parte avesse investito il giudice di secondo grado dell’intera questione relativa alla sussistenza e prova del danno lamentato dalla controparte. Per tale ragione la sentenza impugnata si sottrae alla censura di violazione di legge denunziata.

Con riferimento alla seconda censura, che denunzia vizio di motivazione, la critica è infondata, avendo la Corte spiegato le ragioni per cui ha ritenuto inattendibile il risultato della consulenza tecnica d’ufficio, laddove ha osservato che la valutazione operata dal consulente era fondata su dati ipotetici e su nessun elemento concreto, per avere questi proceduto alla liquidazione del danno sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa parte attrice e dai suoi testimoni senza esaminare le colture in concreto praticate sul fondo. Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 61, 191, 112 e 157 cod. proc. civ. ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, censura l’affermazione della sentenza di appello che ha disatteso la consulenza tecnica d’ufficio in ragione del rilievo che essa non può sopperire o sostituirsi all’onere della prova del danno gravante sulla parte che ne chiede il risarcimento. Tale conclusione, ad avviso della ricorrente, è errata, in quanto nel caso di specie, come ha ammesso la stessa Corte territoriale, la parte aveva dato prova che l’eliminazione del canale di scolo da parte del convenuto aveva provocato l’impaludamento di parte del proprio terreno, sicchè al consulente era stato demandato soltanto di quantificare l’ammontare del danno dalla stessa subito, in forza di un’indagine che, richiedendo cognizioni tecniche, può essere demandata, per giurisprudenza costante, al consulente tecnico d’ufficio. La consulenza tecnica, inoltre, non poteva essere considerata inammissibile, atteso che la controparte non ne aveva eccepito la nullità nel giudizio di merito, con l’effetto che il giudice a quo, nel considerarla tale, ha pronunciato extra petita. Sotto altro profilo la motivazione sul punto è contraddittoria, in quanto da un Iato ha affermato che l’attrice non aveva assolto al proprio onere di provare il danno e, dall’altro, ha ritenuto inutilizzabile la consulenza tecnica disposta proprio ai fini della sua quantificazione.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha respinto la domanda di risarcimento del danno per mancanza di prova, affermando, da un lato, che la consulenza tecnica d’ufficio era sul punto inattendibile e, dall’altro, che parte attrice avrebbe potuto assolvere direttamente all’onere di provare il danno, producendo in giudizio la documentazione attestante le spese sostenute per la coltivazione del proprio fondo ed il ricavo da essa ottenuto per la produzione e la vendita dei prodotti coltivati sia prima che dopo l’eliminazione del fosso.

Sul primo aspetto, la valutazione compiuta dal giudice di merito è di mero fatto e, come già osservato in sede di esame del primo motivo, congruamente motivata.

L’affermazione del giudice di appello secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio non può sopperire al mancato assolvimento dell’onere della prova appare d’altra parte corretta dal punto di vista giuridico, atteso che la consulenza tecnica non integra un mezzo di prova in senso stretto, avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (Cass. n. 3130 del 2011; Cass. n. 3191 del 2006). Nè vale a contrastare tale conclusione la distinzione richiamata dal ricorso tra consulente deducente e consulente percipiente, laddove quest’ultimo viene incaricato non solo di valutare, ma anche di accertare determinati fatti (Cass. n. 6155 del 2009). Anche in quest’ultimo ambito, infatti, la consulenza trova il suo necessario presupposto di legittimità nella necessità di applicare, ai fini dell’accertamento demandato, specifiche cognizioni tecniche, che il giudice non possiede. Nel caso di specie, invece, la Corte di appello ha ritenuto, con apprezzamento di fatto non censurabile nè censurato in questa sede, che la prova del danno non richiedesse particolari conoscenze tecniche, potendo esso essere dimostrato attraverso la documentazione contabile ed amministrativa dell’impresa dell’attrice.

Anche sotto quest’ultimo profilo, la soluzione del giudice di merito di non utilizzare la consulenza in atti ovvero, come sembra adombrare il ricorso, di non disporne una nuova appare giuridicamente corretta ed adeguatamente motivata. Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA