Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19492 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 298/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 6.12.07, depositata il 06/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che ha accolto l’appello del contribuente contro la pronuncia di primo grado a lui sfavorevole (che aveva ritenuto sufficientemente provata la contestazione e motivato l’atto impositivo), ritenendo la sanzione non applicabile alla luce di Corte cost. n. 144/05.

L’intimata non ha svolto attività difensiva. Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto per manifesta fondatezza del primo e del secondo motivo, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Va preliminarmente osservato che, nella specie, non vi è motivo di dubitare del consolidamento della giurisdizione del giudice tributario, non essendo stata la stessa contestata nel presente giudizio ed essendosi quindi formato giudicato implicito interno sulla questione prima della pubblicazione di Corte cost. n. 130/08 (Cass. S.U. n. 8998/09), Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge (art. 112 c.p.c. e D.L. n. 12 del 2002, art. 3), l’Agenzia si duole del fatto che sia stata ritenuta proposta nell’appello la questione della diversa decorrenza del rapporto di lavoro e che il dictum della sentenza della Corte costituzionale fosse stato inteso come semplicemente abolitivo della sanzione mentre, con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio motivazionale, censura la sentenza impugnata per avere accolto l’appello sulla base delle enunciazioni in esso contenuto e senza verificare se il datore avesse provato una diversa decorrenza del rapporto di lavoro. Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono manifestamente fondati.

Con la sentenza n. 144 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1 gennaio dell’anno nel quale è stata elevata contestazione della violazione.

Ne discende che l’onere di provare la decorrenza del rapporto (successiva al 1^ gennaio) grava sul datore di lavoro (il quale, rispetto a quanto emerge dalla sentenza impugnata, deve fornirla oltre che dedurla), presumendosi in difetto di prova che il rapporto decorra dal 1^ gennaio (e non dal giorno stesso dell’accertamento nè dal giorno dichiarato dai lavoratori come data di assunzione).

Non attenendosi alle conseguenze di tali principi in relazione agli effetti del riparto dell’onere probatorio ed addossando erroneamente all’Ufficio il mancato assolvimento dello stesso, la sentenza impugnata non resiste alle censure proposte”. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio della causa per nuovo esame e la decisione sulle spese anche del presente giudizio ad altra Sezione della medesima CTR.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione CTR Campania.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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