Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19491 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13560-2010 proposto da:

C.S., C.M., CA.MA., O.D.,

C.D., C.R., V.D., V.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA TRIONFALE 5697, presso lo

studio dell’avvocato DOMENICO BATTISTA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FILIPPO VALCANOVER giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROVERETO, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DI TRENTO, AGENZIA CENTRALE DELLE

ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9/2009 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

TRENTO, depositata il 23/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 9 del 23 marzo 2009 la Commissione tributaria di 2^ grado di Trento, respingeva l’appello proposto dai contribuenti nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale di 1^ grado di Trento che aveva a sua volta respinto l’impugnazione proposta avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione finanziaria, sul presupposto del difetto di effettivo esercizio dell’attività di impresa ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, aveva negato il rimborso IVA richiesto dalla disciolta società Litofaga s.n.c. di O.D. & C. con riferimento all’anno di imposta (OMISSIS). I giudici di appello, pronunciandosi quali giudici del rinvio conseguente alla pronuncia di questa Corte n. 14353 del 2007, sostenevano che il principio affermato in detta sentenza, e cioè che ricadono nella nozione di attività propria dell’impresa non solo gli atti che tipicamente esprimano raggiungimento del fine produttivo dell’impresa individuale o collettiva (…) ma anche gli ulteriori atti che configurino strumento normale per il conseguimento di quel fine , non pregiudicava l’accertamento dell’inerenza degli acquisti D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, comma 1, che nel caso di specie i ricorrenti non avevano provato.

2. Avverso tale ultima statuizione di merito i ricorrenti propongono ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replica l’Agenzia con controricorso e memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso è inammissibile perchè tardivamente proposto.

1.1. Al riguardo, deve rilevarsi che la sentenza di appello impugnata è stata pubblicata in data 23 marzo 2009, mediante deposito in segreteria, siccome attestato dal timbro del segretario recante la relativa sottoscrizione, apposti sul frontespizio della stessa.

Ne segue che il c.d. termine lungo per la proposizione del ricorso per cassazione – stabilito in un anno dalla pubblicazione, secondo il combinato disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49 e art. 327 c.p.c., comma 1, nella versione anteriore alla modifica operata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 inapplicabile al giudizio ai sensi dell’art. 58, comma 5 cit. legge – veniva a scadere il giorno 8 maggio 2010, computando i quarantasei giorni relativi all’interruzione per il periodo feriale (dal 1 agosto al 15 settembre 2009).

Senonchè il ricorso risulta consegnato per la notificazione il 14 maggio 2010, come si evince – in assenza di diversa attestazione risultante ex actis – dalle relate di notifica apposte in calce al ricorso stesso con timbro, data e sottoscrizione dell’Ufficiale giudiziario, il quale ha attestato di aver notificato il ricorso in detta data all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento mediante consegna “a mani dell’impiegato addetto” alla ricezione degli atti, e agli altri destinatari (nella specie, Ufficio Iva di Trento, Agenzia delle entrate di Rovereto e Agenzia centrale delle entrate presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato con sede a Roma) mediante “spedizione in piego raccomandato con A.R. dall’Ufficio Postale di Trento”.

E’ palese, pertanto, la tardività dell’impugnazione, che avrebbe dovuto essere proposta, sebbene con perfezionamento della notificazione dal punto di vista del notificante, non più tardi del giorno 8 maggio 2010.

2. Non può comunque omettersi di evidenziare che il motivo ricorso proposto dai ricorrenti non si sottrae a molteplici profili di inammissibilità:

perchè è formulato in maniera cumulativa, con inestricabile riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, (ex multis Cass. n. 24781 del 2015; n. 21611 e n. 9793 del 2013; n. 9470 del 2008); perchè la denuncia del vizio di omessa motivazione congiuntamente con la denuncia di motivazione insufficiente o contraddittoria, è affetta da insanabile contrasto logico ((cfr. Cass. n. 21122 del 2015; id. n. 29153 del 2014); infine, perchè, nonostante la sentenza risulti pubblicata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, ed anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, e, quindi, nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., i ricorrenti hanno omesso di formulare il quesito di diritto ed il momento di sintesi in relazione a ciascuno dei vizi denunciati (per tutte Cass. S.0 n. 5264 del 2009; sez. 5^ n. 2013 n. 16345).

2. In estrema sintesi, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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