Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19491 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. II, 23/09/2011, (ud. 11/07/2011, dep. 23/09/2011), n.19491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE AMMIRAGLIO BERGAMINI 12, presso lo studio

dell’avvocato CAMMARERI PIETRO, rappresentata e difesa dall’avvocato

CANNATA LUCIANO;

– ricorrente-

contro

M.M.L.C., M.M.F.A.,

MU.AN.;

– Intimati –

sul ricorso 4366-2006 proposto da:

M.M.F.A. C.F. (OMISSIS),

MU.AN. C.F. (OMISSIS), M.M.L.

C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato JANARI LUIGI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRASSO ROSARIO

GIUSEPPE;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

T.M.;

– Intimata –

avverso la sentenza n. 765/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.M., con citazione notificata in data 9.1.86, evocava in giudizio avanti al Tribunale di Catania, le sorelle G. e T.V. chiedendo la rescissione del contratto di divisione rogato in data 13.2.1984, in quanto la quota di sua spettanza era inferiore, per un valore superiore al quarto, rispetto a quella attribuite alle convenute. Quest’ultime costituitesi chiedevano il rigetto della domanda in quanto a loro avviso era insussistente l’asserita sproporzione tra le quote.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 429 del 27.11.97 rigettava la domanda, ritenendo, sulla base dell’espletata CTU, non sussistere la denunciata lesione della quota sia pure per una assai limitata entità. La decisione veniva appellata da T.M., in punto valutazione dei beni e condanna alle spese processuali. Si costituivano le appellate e dopo il loro decesso intervenivano in causa i rispettivi eredi che insistevano per il rigetto dell’appello.

La adita corte d’Appello di Catania, quindi, con ordinanza del 2.3.2001 disponeva la rinnovazione della CTU, espletata la quale, con sentenza n. 765 del 20.07.05, riformava in parte la sentenza impugnata in punto spese del giudizio di primo grado, che compensava tra le parti, unitamente a quelle del grado d’appello. Osservava il giudice che in base alla ctu espletata nel corso del giudizio di primo grado, il limite previsto per la rescissione non veniva raggiunto per un importo “quasi irrisorio”, rispetto all’intero ammontare dei beni da dividere. Anche il CTU nominato nel giudizio d’appello era giunto alle stesse conclusioni, accertando l’insussistenza della lesione superare al quarto, lo stesso ausiliare tuttavia, richiamato per procedere ad una nuova valutazione di uno dei cespiti, aveva fornito anche una diversa, possibile soluzione circa la valutazione del detto cespite, non ritenuta però convincente dalla corte siciliana, che dunque non la faceva propria.

Avverso la predetta pronuncia ricorre per cassazione T.M. sulla base di un unico mezzo; resistono con controricorso gli intimati che chiedono il rigetto dell’impugnazione e propongono ricorso incidentale in punto spese delle consulenze tecniche che a loro avviso avrebbero dovuto essere poste per intero a carico della ricorrente in quanto del tutto soccombente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare occorre riunire i ricorsi.

Con l’unico motivo del ricorso principale l’esponente denuncia l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione; deduce che la Corte d’Appello in realtà non aveva motivato perchè non avesse aderito alle ultime conclusioni del CTU rese in sede di chiarimenti, ritenute genericamente non convincenti, mentre in realtà esse erano esaurientemente motivate.

La doglianza è priva di pregio. Intanto non rispetta i criteri di autosufficienza nei termini prescritti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere quella parte della relazione del ctu non condivisa e sottoposta a critica e quella che invece condivide (v. Cass. S.U. n. 28547 de 2008 e n. 7161 del 2010). Per altro verso occorre sottolineare che il giudice non ha l’obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti e dai loro consulenti, essendo sufficiente che nella motivazione venga chiaramente illustrato – come avvenuto nella fattispecie in esame – il percorso logico seguito per giungere alla decisione quando sia comunque desumibile la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa (Cass. n. 5328 del 8.3.2007). Ed invero la corte etnea ha ampiamente motivato e spiegato in modo assolutamente convincente, perchè non ha ritenuto di aderire alle “ultime conclusioni” del C.T.U. circa la valutazione del cespite ed alla ipotetiche soluzioni ivi suggerite per stabilire il valore della quota (v. sent. pag. 9-10). Ne deriva l’infondatezza della censura.

Passando all’esame del ricorso incidentale, con esso il M. denuncia la violazione dell’art. 91 e 92 c.p.c. deducendo che le spese del CTU di secondo grado afferivano al capo della domanda che vedeva l’appellante perdente per cui esse dovevano gravare interamente a suo carico non essendo suscettibili di compensazione.

La censura non è fondata.

Ha statuito infatti questa Corte regolatrice – a cui si ritiene di dovere aderire – che “il giudice di merito, nell’ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d’ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa.

Non risulta, difatti, in tal modo violato il divieto di condanna di quest’ultima alle spese (art. 91 c.p.c.), dato che la compensazione delle spese processuali – nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sè, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d’ufficio – è soltanto esclusione dei rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d’ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all’ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l’ausiliare compie nell’interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell’interesse comune delle parti”. (Cass. n. 17953 del 08/09/2005; Cass. n. 21701 del 10.10.2006; Cass. n. 2858 del 25.3.1999). Ed invero, nello specifico caso in esame, la nomina di un CTU era certamente necessaria per stabilire il superamento valore della quota ai fini della domanda di rescissione proposta e, come si è detto, tale soglia non è stata raggiunta solo per un limitato importo.

In conclusione il ricorso dev’essere rigettato. Stante la reciproca soccombenza si ritiene di compensare le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi e li rigetta compensando le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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