Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19491 del 23/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19491 Anno 2013
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 15829-2010 proposto da:
BELTRAME ALESSANDRO BLTLSN46H26E899H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato BELTRAME ALESSANDRO giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013

contro

1210

MARTINUZZI RENATO,

MORANDINI SONIA, DEGANO ENZO,

CEFALONI DANIELA;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 23/08/2013

avverso la sentenza n. 23055/2009 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/05/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Alessandro Beltrame propone ricorso ex art. 391

bis

c.p.c. in relazione alla sentenza Cass., 30/10/2009, n. 23055.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con unico motivo, illustrato da memoria, il ricorrente

dolendosi della pronunziata inammissibilità del ricorso per
cassazione proposto avverso la sentenza della App. Trieste
2/9/2004 fondata sulla ritenuta improcedibilità del ricorso per
violazione del termine ex art. 369, l ° co., c.p.c., ritenendo il
medesimo <>, laddove
<>.
All’udienza camerale del 20/12/2012 si è con ordinanza n.
6084 del 2013 disposto il rinvio alla pubblica udienza ex art.
391

bis,

3 ° co., c.p.c., emergendo dagli atti del fascicolo

d’ufficio che il ricorso per cassazione dal Beltrame proposto
avverso la sentenza della App. Trieste 2/9/2004 è stato in
effetti inviato con lettera raccomandata n. 12551104337-1
consegnata all’Ufficio Postale di Manzano in data 4 gennaio 2005

3

denunzia <>,

e dalla Cancelleria della Corte di Cassazione e ricevuto in data
10.01.2005.
Nel provvedimento impugnato per revocazione risulta invero
dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cassazione per
essere stato esso, «notificato il 17 dicembre 2004», poi

giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le
quali è proposto previsto dal primo comma dell’art. 369 cod.
proc. civ.>>.
Ricorrendo, a tale stregua, i presupposti di cui all’art.
395, l ° co. n. 4, c.p.c., va conseguentemente revocata
l’impugnata sentenza a norma degli artt. 391 bis c.p.c.
Con il suindicato ricorso, affidato a 4 motivi, il Beltrame
impugna la pronunzia App. Trieste 2/9/2004, che in riforma della
sentenza del giudice di prime cure, lo condannava al
risarcimento dei danni lamentati dai sigg. Enzo Degano ed altri
a titolo di responsabilità professionale nella gestione di una
patrocinata causa elettorale.
Il ricorso è inammissibile per violazione del requisito
richiesto all’art. 366, 1 ° co. n. 6, c.p.c., che trova
applicazione anche con riferimento al ricorso per revocazione cui si applicano le stesse regole formali e sostanziali del
ricorso per cassazione ( v. Cass., 3/9/2002, n. 12816 ; Cass.,
14/11/2006, n. 24203 )-, giacché il ricorrente fa richiamo ad
atti e documenti del giudizio di merito ( in particolare,
all’atto di citazione in primo grado dei sigg. Enzo Degano ed

4

«depositato il 2 febbraio 2005, ben oltre dunque il termine di

altri, alla comparsa di risposta in primo grado, alla sentenza
del giudice di prime cure, all’atto di appello dei sigg. Enzo
Degano ed altri, alla <>, alle <>, alla <> ), limitandosi
a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte
d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero,
laddove riportati, senza puntualmente ed esaustivamente indicare
i dati necessari al reperimento in atti degli stessi ( v. Cass.,
Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009, n. 20535;
Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279 ), la
mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il
ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass.,
23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009,

n.

15628; Cass.,

12/12/2008, n. 29279).
A tale stregua non osserva il principio da questa Corte
ripetutamente -anche a Sezioni Unite- affermato secondo cui
l’indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del
ricorso esige che sia specificato in quale sede processuale il
documento risulti prodotto, tale prescrizione ritenendosi
soddisfatta qualora: a) il documento sia stato prodotto nelle

5

di primo grado>>, alla <

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