Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19491 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19491 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: BELLINI UBALDO

Data pubblicazione: 23/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso 26778-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTO DI REGGIO CALABRIA,
in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto
tempore,

pro-

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO e domiciliati presso la sede di questa in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12;
– ricorrente contro
MORABITO GIUSEPPE, ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, con provvedimento n. 693 del 1.12.204 del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, rappresentato e
difeso dall’Avvocato GIUSEPPINA QUATTRONE ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Andrea Serafino, in
ROMA, VIA DELLA GRANDE MURAGLIA 301;
controricorrente –

\TI)

avverso la sentenza n. 530/2014 del TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, pubblicata il 25/03/2014;
letta la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;

05/03/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Giudice di Pace di Gallina (RC), GIUSEPPE
MORABITO proponeva opposizione al verbale di contestazione n.
70/6344641, redatto dalla Polizia Stradale di Reggio Calabria e
notificato il 4.6.2009, con il quale gli era stata contestata – in
qualità di conducente del veicolo Citroen zx, tg. AC421LS – la
violazione dell’art. 141, comma 8, del C.d.S. ed irrogata la
sanzione pecuniaria in misura ridotta di C 78,00, oltre alla
sanzione accessoria della decurtazione di 10 punti dalla patente
di guida. A sostegno della domanda il ricorrente contestava la
regolarità e legittimità delle modalità di notifica del verbale; la
violazione dell’art. 200 C.d.S. per omessa contestazione
immediata dell’infrazione e omessa indicazione dei motivi che
avrebbero giustificato la contestazione differita; la genericità
della contestazione sulle circostanze di tempo e di luogo;
l’assenza di motivazione del verbale o la sua genericità in
riferimento alla contestazione di violazione dell’art. 141 C.d.S.;
l’infondatezza nel merito della contestazione, in quanto frutto di
supposizioni soggettive degli agenti accertatori per nulla
suffragate da prove oggettive.
Si costituiva la PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA,
contestando quanto lamentato dal ricorrente.

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Con sentenza n. 1616/2011, depositata il 16.01.2912, il
Giudice di Pace rigettava l’opposizione compensando le spese di
lite.
Avverso detta sentenza Giuseppe Morabito proponeva
appello, avanti al Tribunale di Reggio Calabria, reiterando tutti i

avere rilievo la natura di atto pubblico del verbale impugnato,
poiché la contestazione ivi contenuta discendeva da una
percezione sensoriale dei verbalizzanti.
Si costituiva in giudizio il MINISTERO DELL’INTERNO,
ritenendo che al verbale impugnato dovesse attribuirsi fede
privilegiata. La Prefettura di Reggio Calabria non si costituiva e,
dunque, ne veniva dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 530/2014, depositata il 25.3.2014, il
Tribunale di Reggio Calabria accoglieva l’appello, ritenendo non
motivata l’omessa contestazione immediata dell’infrazione, e
compensava le spese.
Per la cassazione delle suddetta sentenza, il Ministero
dell’Interno e il Prefetto di Reggio Calabria hanno proposto
ricorso sulla base di un unico motivo, cui ha resistito Giuseppe
Morabito con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il controricorrente ha preliminarmente eccepito
l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, n. 3
c.p.c., in quanto carente dell’esposizione sommaria dei fatti di
causa.
1.1. – L’eccezione non è fondata.
1.2. – Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti,
prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, è

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motivi del ricorso di primo grado e contestando che potesse

funzionale

alla

completa

e

regolare

instaurazione

del

contraddittorio ed è soddisfatto là dove il contenuto dell’atto
consenta di avere una sufficiente cognizione dei fatti che hanno
originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza
dover ricorrere ad altre fonti o atti (compresa la stessa sentenza

alla parte ricorrente, sempre che la sentenza gravata non
impinga proprio per questa ragione in un’apparenza di
motivazione, di sopperire ad eventuali manchevolezze della
stessa decisione nell’individuare il fatto sostanziale e soprattutto
processuale (ex plurimis, Cass. n. 16103 del 2016). Nella specie,
l’esposizione contenuta nella parte “in fatto” del ricorso appare
idonea a consentire l’adeguata comprensione del significato e
della portata delle critiche mosse alla decisione del giudice a quo
(Cass. sez. un. n. 12922 del 2014), nella parte in cui perviene
alla pronuncia dell’annullamento del verbale poiché la
contestazione non era avvenuta nell’immediatezza del fatto, non
si versava in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 384 reg. es . C.d.S.
e non era stata indicata alcuna idonea giustificazione a supporto
della contestazione differita (ricorso, pag. 2).
2. – Con l’unico motivo, i ricorrenti deducono la «violazione
e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 del Codice della Strada
e dell’art 348

[recte: 384] del Reg. es. dello stesso Codice,

nonché dell’art. 13 della L. 689/1981, in relazione all’art. 360, n.
3 c.p.c.». Secondo i ricorrenti, il Tribunale, dopo aver
correttamente affermato la legittimità della notificazione differita,
anche al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 384 del Reg. es. CdS
(che non hanno carattere di esaustività), e dopo aver precisato
che è precluso al Giudice sindacare in merito alle scelte tecniche

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impugnata: ex plurimis, Cass. n. 21137 del 2013), sicché impone

della P.A. circa la necessità di procedere alla contestazione
differita, ha erroneamente ritenuto che la affermazione (in calce
al verbale), per la quale la contestazione faceva seguito agli
accertamenti eseguiti presso l’ufficio infortunistica, non fosse
sufficiente a chiarire le ragioni che non avevano reso possibile la

2.1. – Il motivo è fondato.
2.2. – Il giudice dell’appello – pur riconoscendo l’atto di
accertamento immune da vizi formali (segnatamente quanto alla
regolarità della notifica) e pur dando atto che «è precluso al
giudice sindacare in merito alle scelte tecniche eseguite dalla
pubblica amministrazione» – rileva che, in materia di violazioni
del codice della strada operano le prescrizioni speciali (rispetto a
quella generale di cui all’art. 14 legge n. 689/1981 in tema di
sanzioni amministrative) contenute negli artt. 200 e 201 C.d.S.
in base alle quali «devono essere indicati nel verbale di
contestazione dell’infrazione i motivi (perché possano formare
oggetto di sindacato da parte del giudice) che hanno reso
impossibile la contestazione immediata e la mancata indicazione
degli stessi è motivo d’illegittimità dell’accertamento e degli atti
conseguenziali (cfr. Cass. n. 12619/2005)». E prosegue rievando
che «nel caso in esame, in calce al verbale di contestazione si
legge la dicitura scritta a mano: “infrazioni contestate a seguito
di accertamenti effettuati presso ufficio infortunistica”»;
concludendo nel senso che «tale specificazione, anche tenuto
conto dei casi indicati all’art. 364 [recte: 384] del reg. cit., non
può ritenersi esaustiva dell’obbligo di indicare le ragioni che
hanno impedito la contestazione immediata» (sentenza
impugnata, pag. 4).

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contestazione immediata.

2.3. – L’art. 201 del Codice della Strada esonera, nelle
ipotesi elencate, i competenti organi dell’amministrazione
dall’obbligo di contestazione immediata della violazione a norme
del medesimo Codice, rendendo legittima, quindi, un’eventuale
contestazione differita. Quest’ultima, tuttavia, non deve limitarsi

indicato, ma anche (in ragione del rinvio contenuto proprio nel
comma 1 bis dell’art. 201 del Codice della Strada), gli elementi di
cui al 10 comma del medesimo articolo. Tra i quali figura proprio
l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Le norme del relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione (ed in particolare dell’art. 385),
ponendo un obbligo di motivazione della mancata contestazione
immediata delle infrazioni al Codice della Strada, assolvono una
funzione di mero completamento ed integrazione dell’art. 201
C.d.S. (Cass. n. 6889 del 2015).
2.4. – Peraltro, va contestualmente richiamato il principio
secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione
del codice della strada, l’impossibilità materiale della
contestazione immediata, dichiarata nel verbale di accertamento
della violazione del divieto di sosta, non può non essere collegata
alla natura dell’infrazione (Cass. n. 3029 del 2006; conf. Cass. n.
6889 del 2015, cit.).
Orbene, trattandosi di contestazione di un sinistro
consistente nel tamponamento di una vettura che precedeva, in
ragione della non moderata velocità, in mancanza di elementi da
cui desumere la presenza in loco degli agenti accertatori, che
avessero assistito al verificarsi dell’urto, è logico evincere che
questi ultimi, non avendo percepito

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de visu

la dinamica

a riportare gli estremi della violazione, come espressamente

dell’incidente,

perché

non

presenti,

abbiano

necessariamente e doverosamente procedere

dovuto

ex post

alla

ricostruzione del fatto sulla base delle indagini espletate e delle
informazioni acquisite. Il fatto, poi, che nel verbale di
accertamento opposto compaia la dicitura «infrazioni contestate

da un lato, deve ritenersi esaustivo dell’obbligo di esplicitare le
ragioni della contestazione c.d. differita, ex art. 384 reg. citato;
dall’altro lato, indica inequivocamente la conseguente necessità
di acquisire gli indispensabili elementi di valutazione.
Il Tribunale – preso atto della verificazione del sinistro in
assenza di agenti accertatori – ha erroneamente (ed
assertivamente) ritenuto insufficiente la motivazione riportata sul
verbale in ordine alle ragioni per cui non s’era proceduto alla
contestazione immediata; ed ha dato, così, una non corretta
interpretazione e applicazione degli artt. 200 e 201 del Codice
della strada e degli artt. 384 e 385 del relativo regolamento di
esecuzione.
3. – La sentenza impugnata va cassata e rinviata al
Tribunale di Reggio Calabria, nella persona di altro magistrato,
che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie_ il motivo di ricorso. Cassa e rinvia al
Tribunale di -i-e-Fffl-e, nella persona di altro magistrato, che
provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente
giudizio.

7

a seguito di accertamenti effettuati presso ufficio infortunistica»,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo
2018.
Il Presidente
Dr. Stefano Petitti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

23 LUG. 2018′

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